Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28006 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10195-2019 proposto da:

C.A., CO.PA., rappresentati e difesi dall’avv.to

FRANCO ORLANDO, e SALVATORE DONADEI, ed elettivamente domiciliato

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma,

piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VANIA ROMANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO D’ORIA;

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA C/0

LIBERAL SRL, CORSO DEL RINASCIMENTO N 11, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ORLANDINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 45/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Co.Pa. ed C.A. ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta l’azione revocatoria contro di loro spiegata dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. con l’intervento della Banca Popolare Pugliese ed era stata dichiarata l’inefficacia, nei confronti della Banca, dell’atto di trasferimento di due immobili (di cui erano rispettivamente proprietari) nel fondo patrimoniale da loro, coniugi, costituito nel 2008.

1.1. Per ciò che interesse in questa sede:

a. il Co., in qualità di amministratore della società fallita (OMISSIS) srl, era stato evocato in un separato giudizio, quasi contemporaneo a quello in esame, dalla curatela del fallimento della società, per l’affermazione della sua responsabilità per irregolarità gestionali;

b, la separata azione revocatoria venne proposta per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento (avvenuto nel 2008) di un bene immobile nel fondo patrimoniale costituito dal Co. con la moglie C.A.: nella controversia intervenne anche la Banca Popolare Pugliese, assumendo di essere creditrice nel confronti di entrambi I coniugi che si erano costituiti fideiussori, nel 2007, in favore della società successivamente posta in liquidazione (nel 2009) e poi fallita (nel 2011), e chiedendo la dichiarazione di inefficacia sia del trasferimento dello stesso immobile per il quale aveva agito il fallimento, sia di un altro immobile di proprietà della C.;

e. nelle more veniva accolta (in entrambi i gradi) l’azione di responsabilità spiegata dalla curatela fallimentare nei confronti del Co. che è stato condannato al pagamento di una ingente somma in favore del fallimento, a titolo di responsabilità per mala gestio.

2. Hanno resistito le partì intimate Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e Banca Popolare Pugliese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, la violazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 2 convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27 che aveva istituito il Tribunale delle Imprese.

1.1. Assumono, al riguardo, che ciò, determinava “la violazione non solo della competenza funzionale territoriale dell’azione di responsabilità proposta dalla curatela con atto di citazione del 15/09/2012 ma anche della competenza funzionale territoriale dell’azione pauliana proposta dalla medesima curatela fallimentare con atto di citazione del 29/09/2012 (procedimento il seguito al quale si è proposto il giudizio di secondo grado e quindi l’odierno ricorso per Cassazione). Ciò in considerazione del fatto che ai fini della individuazione della competenza della causa connessa con quelle attribuite al Tribunale delle Imprese non era richiesta alcuna effettiva riunione dei procedimenti, ma solo la presenza di ragioni di connessione. E’ sufficiente, a tal fine, solo ed esclusivamente una chiara vis attractiva a favore del giudice competente per la causa principale senza che ad essa sia stata data attuazione mediante la riunione dei procedimenti” (cfr. pag. 6 u. cpv del ricorso).

1.2. Lamentano, pertanto, che per l’azione pauliana proposta dalia curatela fallimentare doveva ritenersi competente la sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bari, “non certo altro giudice territoriale” (cfr. pag. 7 primo cpv del ricorso).

1.3. Il motivo – declinato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4 – è inammissibile.

1.4. Si osserva, infatti, in primo luogo che non è stato riprodotto nel corpo del ricorso il corrispondente motivo spiegato in appello, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, tenuto anche conto del fatto che la sentenza impugnata non ha affatto menzionato la questione qui prospettata.

1.5. La doglianza, pertanto, è del tutto priva di autosufficienza (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017).

1.6. Ma esiste un secondo profilo di evidente inammissibilità derivante dal fatto che, ex art. 38 c.p.c., l’eccezione di incompetenza territoriale, anche per le ipotesi di inderogabilità di cui all’art. 28 c.p.c., può essere rilevata anche d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.: nel caso in esame, nulla è stato dedotto in ordine all’eventuale eccezione proposta e disattesa: pertanto, la censura risulta essere del tutto nuova.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 345 c.p.c. e art. 421 c.p.c..

2.1. Assume che l’elemento costituivo dell’actio pauliana era costituito dalla scientia damni in capo al soggetto disponente il cui onere probatorio doveva farsi ricadere sulla parte attrice che, in thesi, nel caso in esame non lo aveva affatto assolto: lamenta che, tenuto conto dei limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per la produzione di nuove prove in appello, “dalla documentazione prodotta entro i termini del giudizio di primo grado non emergeva alcuna chiara ed inequivoca prova sull’esistenza della consapevolezza del danno in capo ai disponenti al momento della costituzione del fondo patrimoniale” (cfr. pag. 12 ultimo cpv del ricorso).

2.2. Lamenta altresì che la Corte aveva fondato la decisione su un inammissibile ragionamento presuntivo fondato anche sulla sentenza, sopravvenuta, con la quale era stata affermata la sua responsabilità, tenuto conto che i due procedimenti dovevano essere connessi al fine di consentire la dimostrazione delle proprie ragioni anche sulla base della documentazione prodotta nell’azione di responsabilità.

2.3. Anche questa censura è inammissibile.

2.4. In primis ricorre, anche per essa, un assoluto difetto di autosufficienza.

2.5. In secondo luogo, la censura manca di specificità – con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – in quanto non sono stati affatto riportati i documenti prodotti dai quali sarebbe derivato il vizio lamentato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,2697,2727,2728 e 2729 c.c. nonché la violazione dei precetti di cui all’art. 40 e 43 c.p.c..

3.1. Lamenta che la Corte aveva errato nel fondare la propria decisione su presunzioni semplici al fine di dimostrare la scientia damni del Co. al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude l’automatico collegamento della mala gestio con la responsabilità dell’amministratore ed anche fra la sua condotta e la consapevolezza di arrecare danno alla società.

3.2. Lamenta, in sostanza, una erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. in punto di onere della prova, con particolare riferimento alla concatenazione di numerose presunzioni non desumibili da fatti concreti e, soprattutto, alla assenza di specifiche argomentazioni volte a dimostrare la scientia damni in capo al coniuge del Co., C.A..

3.3. Il motivo è inammissibile.

3.4. In primo luogo, anche la censura in esame manca di autosufficienza, per le stesse ragioni già rappresentate nei precedenti motivi: non è dato sapere come è stato conformato in appello il corrispondente motivo e se è stato proposto attraverso le medesime argomentazioni in questa sede prospettate.

3.5. In secondo luogo, con essa si contesta genericamente la valutazione delle emergenze istruttorie che, come è noto, rappresentano appannaggio del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità ove sostenute da motivazione congrua logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale. (cfr. al riguardo Cass. 16598/2016 quanto alla modalità di deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. e Cass., Sez. Un., 1785/2018 a proposito della modalità di deduzione della violazione del 2729 c.c.).

3.6. Nel caso in esame, la Corte territoriale, ha reso una motivazione ben al di sopra della sufficienza costituzionale, ricostruendo temporalmente la cronologia degli eventi sui quali ha fondato un irreprensibile ragionamento presuntivo: richiamando, infatti, la sentenza del Tribunale di Lecce (n 1922/2016) confermata in appello, la Corte ha affermato che poteva ritenersi accertato che già nel 2006 e, cioè, in epoca antecedente alla costituzione del Fondo Patrimoniale, il Co. aveva contezza delle gravi perdite della società che avrebbero imposto lo scioglimento di essa e che gli avrebbero dovuto impedire di compiere nuove operazioni. Da ciò la presunzione, correttamente affermata, della consapevolezza che l’impoverimento del proprio patrimonio attraverso la costituzione del fondo patrimoniale si riverberava anche sulla possibilità di soddisfare le ragioni di eventuali azioni risarcitorie.

3.7. Ne’ la motivazione può ritenersi carente rispetto alla posizione del coniuge C.A., evocata in giudizio dalla BPP per la fideiussione prestata in favore della società fallita, insieme al marito: la questione che dalla sentenza risulta proposta attraverso la contestazione dell’intervento spiegato dalla Banca è stata correttamente affrontata dalla sentenza impugnata che ha reso una motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 5621/2017) pienamente condivisa da questo Collegio.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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