Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28006 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27219/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Brescia, in via Loden n. 6,

che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, O.D., cittadino del (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 3354/2018, depositato il 22 agosto 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a quest’ultimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili, e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente, circa le circostanze dell’abbandono del suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.D. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio.

2. I motivi sono inammissibili.

2.1. Con il requisito di cui al punto n. 3 dell’art. 366 c.p.c., il legislatore richiede, invero, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha osservato, in proposito, che, ai fini del soddisfacimento del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, anche se contenuta nell’illustrazione dei motivi (Cass. 17036/2018; Cass. 15478/2014; Cass. Sez. U., 22/05/2014, n. 11308). La giurisprudenza di legittimità si è pertanto, ormai pressochè univocamente, orientata – tenendo conto, altresì, delle affermazioni operate, in ordine al diritto di accesso ad un giudice, e segnatamente ad una Corte Suprema, operate dalla giurisprudenza Europea (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 29/03/2011, RTBF c. Belgio) – nel senso di affermare che il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, postula che il ricorso contenga – quanto meno nell’illustrazione dei motivi la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti, con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati, la “causa petendi” ed il “petitum” originari, nonchè gli argomenti posti a sostegno delle decisioni dei giudici dei singoli gradi (Cass., 13312/2018; Cass., 1926/2015; Cass., 7825/2006).

Tutto questo non potrebbe, invero, ricavarsi – come è stato significativamente rilevato – “da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente” (Cass. n. 13312/2018).

2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è del tutto carente dell’indicazione dei fatti di causa, anche a voler tenere conto – nella prospettiva suindicata – di quanto dedotto dal ricorrente nell’illustrazione dei singoli motivi. Per intanto, manca del tutto l’indicazione del contenuto del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, con la specificazione delle richieste effettuate dall’istante e delle ragioni poste a sostegno delle stesse (petitum e causa petendi), tanto più che il medesimo deduce che il Tribunale non avrebbe esaminato la richiesta, subordinata, avanzata nella domanda introduttiva del giudizio, di protezione umanitaria. Manca, inoltre, la chiara indicazione – fatta eccezione per un laconico riferimento a pretese “minacce di morte del vicino di casa” – delle ragioni che avrebbero indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e della loro idoneità a fondare la domanda di protezione internazionale proposta. Nè è dato desumere, dall’illustrazione dei motivi, la posizione assunta al riguardo – nel giudizio di merito – dal Ministero dell’interno, se si sia costituito, e quali siano stati gli argomenti posti – in ipotesi – a sostegno delle sue tesi difensive, in relazione alle diverse domande proposte, dinanzi al giudice di primo grado.

2.3. Se ne deve inferire che il ricorso in esame non è in alcun modo conforme alla previsione prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, indistintamente con riferimento a tutti i ricorsi, a prescindere dall’oggetto e dalla materia del contendere.

3. Per tale ragione, pertanto, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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