Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28005 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 959-2018 proposto da:

C.F., domiciliato ex lege in ROMA, c.c. presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA ROTOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE PALAGIANO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il

05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. C.F. agì in sede monitoria nei confronti del Comune di Palagiano per ottenere il pagamento del residuo compenso per una prestazione professionale, deducendo che l’ingiunto era rimasto parzialmente inadempiente alla transazione con cui le parti avevano determinato il compenso globale in 46.000,00 Euro;

il Comune propose opposizione mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha dichiarato l’opposizione tempestiva (in quanto depositata in Cancelleria entro il termine di cui all’artt. 641 c.p.c.) e fondata nel merito, atteso che l’atto di transazione non era “assistito da un conforme provvedimento dell’organo munito del potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”; ha pertanto revocato il decreto condannando l’opposto al pagamento delle spese di lite;

avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza, in relazione agli artt. 161 e 50 quater c.p.c., in quanto emessa da un giudice monocratico, anzichè dal collegio, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14: assume che, vertendosi in ipotesi di procedimento disciplinato dall’anzidetto D.Lgs., la decisione avrebbe dovuto essere emessa collegialmente e che la pronuncia monocratica incorre nella nullità comminata dall’art. 161 c.p.c., comma 1;

il motivo è fondato, in quanto:

il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 prevede la decisione collegiale nei giudizi concernenti la liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati;

l’art. 50 quater c.p.c. stabilisce che all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale consegue la nullità cui si applica l’art. 161 c.p.c., comma 1;

la nullità è stata correttamente fatta valere con specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 13907/2014 e Cass. n. 24684/2013);

deve dunque affermarsi che l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo riguardante compensi o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione e dev’essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, comma 2;

in accoglimento del motivo, deve pertanto dichiararsi la nullità dell’ordinanza impugnata, con cassazione e rinvio al Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, per nuovo esame;

gli altri motivi restano assorbiti;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, che provvederà anche sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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