Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28004 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.C.O., M.C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA GIANGIACOMO PORRO N. 8, presso lo studio

dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 166/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato CATINELLI GUGLIELMINETTI, delega

Avvocato CAPRIOLO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In morte di B.L., deceduta il (OMISSIS), erano presentate dichiarazioni di successione il 28 ed il 29 giugno 2000.

Gli eredi G. e C.M. presentavano dichiarazione integrativa il 2 agosto 2001, dalla quale emergeva un ulteriore imponibile di L. 225.337.000. Ricevuto l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte, lo impugnavano limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Il ricorso era accolto in primo grado e in appello.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha annullato la sanzione irrogata per tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione ritenendo che fosse stata erroneamente commisurata non solo “ai nuovi imponibili emergenti dalla denuncia integrativa del 2 agosto (pari a L. 225.337,000 … ma bensì alla somma dello stesso con quello indicato nella prima e tempestiva denuncia del 28 giugno 2000 di L. 265.560.000”. Ha anche ritenuto che la denuncia integrativa non fosse sanzionabile per tardività perchè inautonoma, costituendo semplice emenda di quella tempestivamente presentata, nella quale i cespiti in riferimento erano stati già indicati, sebbene senza precisazione dei rispettivi valori.

Col primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia”. Si rileva che i contribuenti avevano sostenuto, quale unica ragione dell’impugnativa, di non meritare la sanzione perchè avrebbero presentato la dichiarazione integrativa ad emenda di errori a loro non imputabili. La osservazione posta a base della decisione (che la sanzione contestata sia stata liquidata a fronte del cumulo fra gli imponibili dichiarati con la dichiarazione principale e quella integrativa) sarebbe dunque stata operata d’ufficio. Si aggiunge che la CTR non ha indicato i presupposti del suo convincimento, che sarebbe in contrasto con il frontespizio e le voci 11 e 41 riportate a pagina 4 dell’avviso impugnato, che indicherebbero chiaramente che imposta e sanzioni liquidate concernevano esclusivamente l’imponibile dichiarato con la denuncia integrativa.

Col secondo motivo (deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31 e 50 nonchè vizio di motivazione su punto decisivo) si contesta la affermazione della CTR secondo la quale la denuncia integrativa doveva considerarsi semplice “emenda” di quella tempestivamente presentata il 28 giugno 2000.

I motivi non rilevano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione (Cass. 10358/2006), la quale, come si evince dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, comma 1 si verifica, allorchè, scaduto il termine l’accertamento dell’Ufficio preceda la dichiarazione de contribuente:

l’art. 50 del cit. D.Lgs. del 1990, come sostituito dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 2, comma 1, lett. d), a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione di denuncia.

Il ricorso va dunque respinto, e l’Agenzia ricorrete condannata al rimborso delle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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