Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28004 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10188/2019 proposto da:

K.M.E., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa,

del foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino del (OMISSIS) K.M.E., il quale ha dichiarato di essere originario del villaggio di (OMISSIS); di aver svolto attività politica per il partito (OMISSIS); di essere stato oggetto di una falsa denuncia sporta dai sostenitori del partito avverso e di essere stato arrestato e successivamente rilasciato; di aver perso il lavoro; di aver lasciato il suo paese per paura di essere nuovamente arrestato. Il Tribunale ha affermato che la vicenda narrata non era credibile perchè poco dettagliata e intrinsecamente contraddittoria. Il richiedente non ha saputo fornire informazioni sul partito, la sua ideologia ed il ruolo dallo stesso rivestito. Alla luce di queste considerazioni sono state esclusi il rifugio politico e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. c), alla luce dell’indagine officiosa svolta attraverso le COI puntualmente riportate è stata esclusa la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata dovuta a conflitto interno od estero. E’ stata, infine, respinta la domanda di protezione umanitaria per mancanza di allegazioni specifiche.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Ha depositato mero atto di costituzione l’Avvocatura generale dello Stato.

Nel primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge viene censurata la valutazione di non credibilità ed il rigetto delle domande ad essa connesse, attesa la situazione di persecuzione politica attualmente riscontrabile in Bangladesh. Quanto alla lettera c) viene evidenziata, alla luce di fonti successive a quelle poste a base della decisione impugnata una situazione di pericolosità diffusa, di terrorismo, di violazione dei diritti umani, oltre al rischio, molto elevato di calamità naturali.

La censura è inammissibile, per la prima parte perchè mira a sostituire alla valutazione di non credibilità soggettiva, insindacabilmente svolta dal giudice di merito con motivazione specifica ed adeguata, un giudizio alternativo della situazione di fatto rappresentata. Per la seconda perchè non è stato dedotto od allegato che le fonti citate siano state introdotte nel giudizio di merito. La produzione eseguita ex art. 369 c.p.c., deve, infine, ritenersi inammissibile perchè, alla luce dell’accesso agli atti, consentito in funzione del controllo da svolgere, non sono stati riscontrati nel fascicolo del merito della parte ricorrente i documenti riproduttivi delle informazioni successive a quelle raccolte dal giudice del merito e versate nel motivo.

Nel secondo motivo, viene censurato, sotto il profilo della violazione di legge, il rigetto del permesso umanitario, mediante una censura nella quale sono illustrati i requisiti per il riconoscimento della protezione in oggetto. La censura deve essere esaminata unitamente al quarto motivo.

Nel terzo motivo viene censurata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e art. 27, comma 1 bis, la lacunosità dell’accertamento istruttorio officioso svolto nel provvedimento impugnato in relazione alla grave situazione sociopolitica ambientale del Bangladesh. La censura è inammissibile sia perchè in larga parte ripetitiva di quella già prospettata nel primo motivo sia perchè non è neanche dedotto che le fonti indicate avessero fatto parte del dibattito del giudizio di merito.

Nel quarto motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, che di taluni fatti decisivi, relativi al processo d’integrazione del cittadino straniero quali l’aver svolto con contratto a tempo indeterminato attività lavorativa subordinata nel 2016 e nel 2017, è stato omesso l’esame, nonostante fosse stata oggetto di discussione nel giudizio di merito.

Il secondo e quarto motivo meritano di essere accolti, nei limiti di cui in motivazione, avendo la parte ricorrente allegato una situazione d’integrazione lavorativa e sociale, confortata da produzione documentale, riprodotta ex art. 369 c.p.c., anche nel presente giudizio, non esaminata dal Tribunale. Poichè si tratta di elementi di fatto che mirano ad evidenziare una raggiunta tendenziale stabilità lavorativa (contratti di lavoro, Unilav. e buste paga), essi non potevano essere ignorati dal Tribunale nel giudizio finale di esclusione di cause di vulnerabilità ma si doveva procedere alla valutazione comparativa imposta da ultimo dalle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 a conferma di un orientamento già espresso ampiamente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 4455 del 2018). Tale ulteriore condizione di vulnerabilità, pur sottoposta all’esame del tribunale mediante le allegazioni e produzioni indicate non è stata svolta, avendo il Tribunale omesso di considerare il primo elemento comparativo, costituito dal raggiungimento di un grado d’integrazione e conseguentemente il secondo costituito dalla situazione di oggettiva compromissione dei diritti umani, al di sotto del minimo esigibile, da valutarsi all’attualità, nel paese di rientro, non sovrapponibile all’esame delle condizioni generali del paese di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In conclusione, ferma l’inammissibilità del primo e terzo motivo, devono essere accolti il secondo e quarto motivo per quanto di ragione. Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione. Dichiara inammissibili il primo ed il terzo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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