Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28003 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19742/2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA ANTONIA

BOCCATO, GIUSEPPE BOCCATO;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO MARIA

PAGOTTO, MICHELA PASQUAL;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.L. convenne in giudizio il medico P.A. chiedendo il risarcimento dei danni conseguiti ad un errore diagnostico (che aveva comportato l’evoluzione di una patologia tumorale);

il convenuto si costituì in giudizio resistendo alla domanda e chiamando in causa S.P. (medico mammografista), per sentirne accertare l’esclusiva responsabilità, nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in forza di una polizza per responsabilità professionale, e F.P. (marito della V.) per sentire accertare che nulla gli era dovuto in relazione ad una pretesa risarcitoria avanzata a mezzo di diffida;

costituendosi in giudizio, il F. formulò domanda di risarcimento nei confronti del P., per un importo non inferiore a 50.000,00 Euro, oltre interessi e rivalutazione “dalla data dell’evento”;

con successivo atto di citazione, il F. convenne in giudizio il P. e il S. per ottenere il risarcimento del danno sofferto in proprio, quantificato in 50.000,00 Euro, oltre interessi e rivalutazione “dalla data dell’evento”; i due convenuti si costituirono e chiamarono in causa, per l’eventuale manleva, la Milano Assicurazioni s.p.a.;

riunite le due cause, il Tribunale condannò entrambi i medici al risarcimento dei danni in favore della V. e al pagamento del 30% delle spese legali, con compensazione del restante 70%; dichiarò la compagnia assicuratrice tenuta a manlevare il P. e il S. in ordine agli importi dovuti alla V. e compensò interamente le spese processuali fra i due medici e la Milano Assicurazioni; il Tribunale rigettò, invece, la domanda risarcitoria avanzata dal F. e condannò quest’ultimo al pagamento delle spese processuali in favore del P., liquidandole in Euro 9.990,00 per diritti, Euro 10.600,00 per onorari ed Euro 592,01 per spese, oltre al rimborso delle spese generali, c.p.A. e IVA;

mentre la V. prestò acquiescenza alla sentenza, il F. propose appello in relazione al capo con cui era stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del P.;

un ulteriore gravame venne proposto dal P. nei confronti della Milano Assicurazioni in relazione al mancato rimborso delle spese di assistenza legale sostenute nel primo grado di giudizio;

la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, ha accolto il gravame del F., rideterminando le spese di soccombenza di primo grado in favore del P. in complessivi Euro 4.642,01, di cui Euro 2.250,00 per diritti, Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 592,01 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge, e disponendo la restituzione – da parte del P. – di quanto eventualmente percepito in eccesso in forza della liquidazione effettuata in primo grado; ha inoltre compensato per metà le spese del giudizio di appello, disponendo secondo la soccombenza in relazione al residuo;

la Corte ha inoltre dichiarato fondato l’appello del P. nei confronti della compagnia assicuratrice, condannando quest’ultima alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; ha resistito il solo F., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (diretto contro la Unipolsai Ass.ni) denuncia la violazione e la falsa applicazione della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e della L. n. 794 del 1942, art. 24 (“avendo immotivatamente falcidiato la parcella delle spese depositata dal ricorrente nel corso del giudizio di merito (…) violando i minimi degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente”), nonchè la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c.: il ricorrente rileva che “non è dato capire, stante l’assoluta genericità della parte motiva”, se gli importi liquidati riguardino e comprendano cumulativamente tanto le spese di soccombenza quanto le spese di assistenza legale (che la sentenza ha riconosciuto dovute) ed evidenzia che, se così fosse, la Corte sarebbe incorsa in una “clamorosa” violazione dei minimi tariffari, mentre, “se quelle liquidate fossero le sole spese di soccombenza, mancherebbero quelle (ex art. 1917 c.c., comma 3) dovute al Dott. P. per l’assistenza legale. E viceversa”; lamenta pertanto che la sentenza è viziata da nullità assoluta, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.;

il secondo motivo (proposto sempre contro la Unipolsai) denuncia anch’esso la violazione e la falsa applicazione della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e della L. n. 794 del 1942, art. 24 (“per avere immotivatamente violato i parametri minimi previsti”), nonchè la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., evidenziando che non è “dato capire, neppure in questo caso, quali importi siano liquidati a carico di Unipolsai per la soccombenza nel grado e quali a ristoro delle spese legali dovute al Dott. P. in applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 3”;

i due motivi – esaminati congiuntamente – sono fondati, in quanto:

la Corte di merito ha riconosciuto la fondatezza dell’appello del P., affermando che, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, “l’obbligo di garanzia dell’assicuratore deve comunque considerarsi esteso alle spese che l’assicurato deve sostenere per la propria difesa in giudizio, senza che, quindi, possa farsi una distinzione tra spese di assistenza e “spese di resistenza”, ma si è poi limitata a liquidare le spese correlate alla soccombenza dell’assicuratrice rispetto all’azione di manieva svolta nei suoi confronti, con riferimento al primo grado di giudizio e a quello di appello, concludendo che “conseguentemente la sentenza del Tribunale va riformata nel capo della ritenuta compensazione delle spese di lite tra il convenuto P.A. e Milano Ass.ni s.p.a.”; nulla è stato invece liquidato – nonostante l’affermazione della fondatezza dell’appello sul punto – a titolo di rimborso delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato nei confronti dei danneggiati;

la censura coglie pertanto nel segno nella parte in cui evidenzia la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto all’affermazione della fondatezza dell’appello del P. non ha fatto seguito un provvedimento di liquidazione degli importi richiesti ex art. 1917 c.c., comma 3, con sostanziale omissione di pronuncia sulla domanda;

i profili attinenti alla dedotta violazione dei minimi tariffari restano assorbiti a fronte della necessità di una preventiva pronuncia sugli importi spettanti ex art. 1917 c.c., comma 3;

il terzo motivo (diretto contro il F.), denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c., della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004 e della L. n. 794 del 1942, art. 24, “per avere immotivatamente violato i parametri minimi previsti”, deducendo altresì – la nullità della sentenza e del procedimento: il ricorrente rileva, in primo luogo, che la sentenza è viziata per avere applicato il sesto scaglione di cui al D.M. n. 127 del 2004 (per cause aventi valore compreso fra Euro 25.900,00 ed Euro 51.700,00), atteso che “il valore della controversia si determina alla data della domanda e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si devono (…) sommare con il capitale”, cosicchè si sarebbe dovuto applicare lo scaglione superiore in quanto il valore della causa al momento di proposizione della domanda era pari ad 65.923,00; lamenta pertanto che sia stato liquidato un importo “largamente inferiore ai minimi tariffari” e censura, inoltre, la sentenza per non aver considerato l’aumento del 20% per ciascuna delle altre due controparti;

al riguardo, il controricorrente ha assunto che il valore della causa era pari alla somma capitale di 50.000,00 Euro, escludendo che l'”evento” a partire dal quale dovevano calcolarsi gli interessi e la rivalutazione potesse coincidere – a differenza del calcolo effettuato dal ricorrente – con la data (gennaio 2001) in cui il F. aveva sottoposto al P. l’esito della mammografia effettuata dalla moglie e ne era stato rassicurato; ha precisato infatti che “il pregiudizio lamentato dal signor F. si è manifestato in un momento successivo ed è andato maturando nel tempo mano a mano che la malattia della moglie si è andata aggravando”;

il motivo è fondato: premesso che è pacifico che la domanda risarcitoria del F. era volta conseguire il ristoro di tutti i pregiudizi non patrimoniali patiti a causa della malattia della moglie (cfr. pag. 5 del controricorso), deve ritenersi che l'”evento” a partire dal quale l’odierno controricorrente ha richiesto la rivalutazione e gli interessi sulla somma capitale di 50.000,00 Euro non possa collocarsi in epoca successiva al settembre 2001 (quando la moglie venne sottoposta a mastectomia radicale per il carcinoma tardivamente diagnosticato), essendosi già materializzato – a quella data – il pregiudizio conseguente all’omessa diagnosi del P.; ne consegue che, sommati – come richiesto dall’art. 10 c.p.c. – alla somma capitale gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al momento di proposizione della domanda (febbraio 2007), il valore della controversia risulta ampiamente superiore alla soglia massima (Euro 51.700,00) del sesto scaglione;

ne discende che il motivo risulta fondato nei termini sopra indicati, assorbito ogni altro profilo, e che le spese di lite dovranno essere riliquidate, in sede di rinvio, applicando i valori dello scaglione compreso fra Euro 51,700,01 e Euro 103.300,00 di cui al D.M. n. 127 del 2004;

il quarto motivo (rivolto nei confronti dell’Unipolsai e del F.) denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giudicato interno che si sarebbe formato sull’affermazione del primo giudice circa la complessità della vicenda processuale e sul fatto che il F. aveva proposto (oltre alla riconvenzionale) anche una domanda autonoma;

il motivo è infondato atteso che le considerazioni del primo giudice non risultano essersi tradotte in una statuizione idonea – da sola – ad acquisire la stabilità del giudicato, che presuppone una sequenza minima – fatto – norma – effetto (cfr., per tutte, Cass. n. 24783/2018) – non ravvisabile nella semplice valutazione di complessità della vicenda o nella constatazione dell’avvenuta proposizione di due domande;

rigettato il quarto motivo, il ricorso dev’essere pertanto accolto in relazione agli altri tre motivi, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di merito che dovrà riesaminare la vicenda alla luce delle indicazioni di cui sopra;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigettato il quarto motivo, accoglie gli altri tre nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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