Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28003 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 31/10/2018), n.28003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6181-2017 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso il decreto n. 742/2016 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Brindisi ha rigettato l’opposizione all’espulsione proposta dal cittadino nigeriano O.C. rilevando che non vi erano i riscontri probatori sufficienti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi del danno grave e che non erano emerse ragioni di persecuzione di carattere politico, sociale e religioso alle quali l’espellendo potrebbe essere esposto in caso di rientro nel paese d’origine.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero affidato a quattro motivi.

Nel primo motivo viene denunciata la mancata applicazione del rito sommario così come prescritto dal D.Lgs. n. 50 del 2011, art. 18.

Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla situazione di grave pericolo oltre che di persecuzione personale allegata dalla richiedente.

Nel terzo motivo viene denunciata l’omessa pronuncia in ordine alla censura relativa all’insussistenza della condizione espulsiva relativa all’ingresso clandestino essendosi la ricorrente dichiarata richiedente asilo.

Nel quarto motivo viene dedotta la inespellibilità della ricorrente in pendenza della domanda di protezione internazionale, già prospettata davanti al giudice di pace.

Si ritiene di affrontare in primo luogo il quarto motivo per la sua priorità logica.

La ricorrente, espulsa con provvedimento del 28/1/2016, subito dopo essere stata oggetto di trattenimento presso i C.I.E. di (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale deducendo di essere fuggita dal pericolo di un matrimonio forzato. La Commissione territoriale ha rigettato la domanda ed è stato proposto ricorso in Tribunale secondo il rito ratione temporis applicabile. In pendenza di tale giudizio il giudice di pace ha confermato il provvedimento espulsivo, nonostante il prodursi dell’effetto sospensivo automatico dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione per tutta la durata di tale giudizio (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4). Così operando ha disatteso l’orientamento costantemente seguito da questa Corte così massimato: “in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE, n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilit à fino all’esito della decisione sul ricorso” (Cass. 24415/2015) esteso nel sistema legislativo relativo alla protezione internazionale fino all’esito definitivo del giudizio sulla successiva pronuncia (Cass. 18737/2017). L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento degli altri. Consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, non essendo necessario alcun accertamento di tatto ulteriore, della dichiarazione di nullità del provvedimento espulsivo con assoggettamento alle spese processuali della parte soccombente nel merito e nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del provvedimento espulsivo. Condanna il controricorrente a rifondere al ricorrente le spese processuali da liquidarsi per il merito in Euro 1200 per compensi e per il giudizio di legittimità in Euro 2100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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