Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28003 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5426/2019 proposto da:

I.E., elett.te domic. presso l’avv. Andrea Maestri, che

lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2321/18 emessa dalla Corte d’appello di

Bologna, depositata il 18.9.18;

lette le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 13.3.2017, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da I.E. – cittadino della (OMISSIS) -avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria, rilevando: l’inattendibilità della narrazione del ricorrente innanzi alla Commissione (in ordine al timore di rientro in patria connesso al pericolo di essere ucciso dal padre di una ragazza dalla quale aveva avuto un figlio, morta durante il parto, alla quale il padre stesso negò il consenso di sposarsi con il ricorrente); l’insussistenza dei presupposti delle protezioni richieste.

Con sentenza del 18.9.18 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di I., osservando che: era da confermare la valutazione d’inattendibilità dell’appellante, in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso erano inidonee a suffragare il riconoscimento di qualunque forma di protezione, sia perchè la provenienza del ricorrente non poteva considerarsi accertata, sia perchè andava escluso che il ricorrente avesse adeguatamente assolto all’onere di collaborazione immediata, spontanea e completa, sia perchè non erano state accertate le circostanze di fatto relative ai presupposti della richiesta protezione, neppure sotto il profilo di eventuali situazioni di particolare vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria; che, in ogni caso, anche ad ammettere la provenienza del ricorrente dall’Edo State, in quest’ultimo non si registra una situazione di conflitto indiscriminato derivante da conflitto armato; che era irrilevante il riferimento alla situazione libica, avendo il ricorrente narrato di essersi trattenuto in tale paese per pochi mesi, per un periodo tale, dunque, da non potersi affermare che abbia reciso i propri legami con il paese d’origine, radicandosi in Libia; che i motivi d’appello non affrontavano in modo compiuto gli argomenti in base ai quali il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto del richiedente.

I.E. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951, non avendo la Corte d’appello effettuato una ricognizione delle gravi ed attuali condizioni della Libia, quale paese di transito del ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fatto decisivo riguardo alla protezione umanitaria; in particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia espletato alcuna indagine al riguardo e non considerando, in particolare, la situazione della Nigeria, caratterizzata da uno stato di conflitto con pericolo di grave danno per il ricorrente.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo riguardo alla protezione umanitaria, poichè la Corte d’appello si era limitata a rigettare l’istanza ritenendo inattendibile il racconto del ricorrente e lamentando che il rigetto era stato un’automatica conseguenza del rigetto della domanda relativa allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.

Preliminarmente, il collegio ritiene di adottare la forma di motivazione semplificata.

Il primo motivo è infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito, quale la Libia, si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass., n. 31676/2018; n. 29875/18; n. 13096/19), non essendo nella specie evidenziata la connessione di cui sopra.

I motivi secondo e terzo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili. Anzitutto, la doglianza afferente alla protezione sussidiaria è inammissibile avendo il ricorrente dichiarato, in premessa, di prestare acquiescenza al diniego di protezione sussidiaria (oltre che al riconoscimento dello status di rifugiato). Premesso ciò, il secondo motivo è inammissibile quanto alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo, non essendo indicato alcun fatto, tantomeno decisivo, del quale la Corte d’appello abbia omesso l’esame.

Il terzo motivo è invece infondato quanto alla denuncia di mera apparenza della motivazione, essendo al contrario, la motivazione, effettiva e consistendo nel motivato accertamento – non censurato con il ricorso – della inattendibilità della narrazione della richiedente. La ricorrente deduce che, invece, la inattendibilità della narrazione sarebbe idonea a giustificare il solo diniego delle forme di protezione maggiori, ma non anche quello della protezione umanitaria. Deduzione, questa, priva però di fondamento in diritto, perchè anche la domanda di protezione umanitaria deve trovare giustificazione in una condizione di vulnerabilità individuale del richiedente (Cass. 4455/2018, S.U. 29459/2019), a sua volta basata su fatti e circostanze, che era onere della ricorrente precisare indicando, altresì, in quali atti e in quali termini essi fossero stati dedotti nel giudizio di merito. Il che nella specie non è avvenuto, se si eccettuano le circostanze motivatamente dichiarate inattendibili dalla Corte d’appello, senza censura della ricorrente.

Invero, il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, avendo fatto generico riferimento alla situazione generale della Nigeria, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha comunque escluso che nella regione di (asserita) provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno o, comunque, una situazione di grave violazione di diritti umani.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA