Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28002 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28002 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 16/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 6297-2007 proposto da:
MARCOLIN ERMIDE (C.F. MRCRMD14P64F161H); MARCOLIN
ADELINA (C.F. MRCDLN25R53F161X); MARCOLIN ELISABETTA
(C.F.

MRCLBT72E48G224N);

MRCRSN28B65F161V);

2013
1472

MARCOLIN ROSINA

MARCOLIN

(C.F.

PIERINA

(C. F.

MRCPRN23P60F161B);

MARCOLIN

PAOLO

(C. F.

MRCPLA69L01G224F);

MARCOLIN

MARIA

(C.F.

MRCMRA13D56F161X);

MARCOLIN

MARCO

(C. E’.

IDA

(C. E’.

MRCMRC30C22F1610);
MRCDIA18M68F161U);

MARCOLIN
MARCOLIN

GIUSEPPE (C.F.

1

MRCGPP31E25F161D);

MARCOLIN

PAOLO

e

MARCOLIN

ELISABETTA, nella qualità di eredi di MARCOLIN
FRANCESCO; nonché GASPARATO BIANCA (C.F.
GSPBNC32B45G224D); MARCOLIN PAOLO, nella qualità di
erede di MARCOLIN PIETRO; RIGO MARIA (C.F.

MRCMLS39C54G224B);

MARCOLIN

MARIA

MARCOLIN

LUISA

SILVANA

(C.F.
(C.F.

MRCSVN40M65G224T); elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE G. MAllINI 146, presso l’avvocato
SPAZIANI TESTA EZIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARMELLINI GUSTAVO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI PADOVA;
– intimato –

sul ricorso 9571-2007 proposto da:
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RGIMRA14D44D902C);

NOMENTANA 257, presso l’avvocato CIANNAVEI ANDREA,
che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MONTOBBIO ALESSANDRA, DE SIMONI CARLO,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

2

contro

MARCOLIN ERMIDE (C.F. MRCRMD14P64F161H); MARCOLIN
ADELINA (C.F. MRCDLN25R53F161X); MARCOLIN ELISABETTA
MRCLBT72E48G224N);

MRCRSN28B65F161V);

MARCOLIN

MARCOLIN

ROSINA

(C.F.

PIERINA

(C.F.

MRCPRN23P60F161B);

MARCOLIN

PAOLO

(C.F.

MRCPLA69L01G224F);

MARCOLIN

MARIA

(C. F.

MRCMRA13D56F161X);

MARCOLIN

MARCO

(C.F.

IDA

(C.F.

MRCMRC30C22F1610);
MRCDIA18M68F161U);

MARCOLIN
MARCOLIN

GIUSEPPE

(C.F.

MRCGPP31E25F161D); MARCOLIN PAOLO e MARCOLIN
ELISABETTA, nella qualità di eredi di MARCOLIN
FRANCESCO; nonchè GASPARATO BIANCA (C.F.
GSPBNC32B45G224D); MARCOLIN PAOLO, nella qualità di
erede di MARCOLIN PIETRO; RIGO MARIA (C.F.
RGIMRA14D44D902C);
MRCMLS39C54G224B);

MARCOLIN
MARCOLIN

MARIA

LUISA

SILVANA

(C.F.
(C.F.

MRCSVN40M65G224T); elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l’avvocato

(C.F.

SPAZIANI TESTA EZIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARMELLINI GUSTAVO, giusta
procura a margine del ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 270/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/02/2006;

3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato EZIO SPAZIANI
TESTA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

principale, il rigetto dell’incidentale;

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 54422 del 3.06.2002 la Provincia di Padova pronunciava
l’espropriazione in favore del Comune di Padova dell’area estesa mq 23.366, che era

dell’8.07.1997, ai fini del completamento dello stadio di calcio Euganeo
Il 6.02.2003 il Comune conveniva dinanzi alla Corte di appello di Venezia i
comproprietari del terreno occupato ed ablato ossia Marcolin Ermide, Adelina,
Elisabetta, Rosina, Pierina, Paolo, Maria, Marco, Ida, Giuseppe, Francesco, Pietro,
Maria Luisa e Silvana nonché Rigo Maria per sentire dichiarare priva di effetto la
determinazione della Commissione Provinciale e in subordine per sentire rideterminare
l’indennità di esproprio in base ai criteri di cui all’art. 5 bis L. 359/1992, con
l’abbattimento del 40%.
La Commissione provinciale aveva attribuito all’area il valore di mercato pari ad €
561.718,64, poi ridotto ad E 337.031,18 in applicazione dei criteri previsti dall’art. 5 bis
della legge n. 359 del 1992 per le aree edificabili ed incrementato tale importo di €
2.943,80 per la perdita del soprassuolo e delle recinzioni, così pervenendo a stimare in
complessivi E 339.974,98 l’indennità definitiva di esproprio, cui aveva aggiunto la
stima dell’indennità di occupazione temporanea calcolandola in base agli interessi
legali vigenti negli anni dell’occupazione commisurati al complessivo indennizzo
espropriativo.
I convenuti resistevano alle domande contestando la pretesa accettazione dell’indennità
provvisoria e l’ erroneità della stima espressa dalla Commissione Provinciale, stima di
cui espressamente chiedevano in via riconvenzionale la conferma senza l’apportato
abbattimento del 40%, oltre interessi e rivalutazione.

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stata già assoggettata ad occupazione temporanea e d’urgenza con decreto

Con sentenza del 4.10.2005- 15.02.2006 la Corte di appello di Venezia determinava
l’indennità di espropriazione in € 519.050,94, determinava poi l’indennità di
occupazione temporanea nella misura degli interessi legali su detto importo in ragione

di espropriazione; condannava il Comune di Padova al deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti dei relativi importi, decurtati di quanto già depositato, con interessi
legali dalla data del decreto di espropriazione a quella dell’effettivo deposito; nonché a
rifondere ai convenuti le spese del giudizio.
La Corte distrettuale riteneva che gli espropriati non avessero accettato l’indennità
provvisoria offerta dal Comune di Padova., come dall’ente sostenuto, che la vicenda
integrasse un’espropriazione parziale di cui all’art. 40 L. 2359/1865 e che l’area in
questione avesse natura edificabile. Recepite, inoltre, le valutazioni espresse dal CTU,
apprezzate come ragionevoli, ivi compreso l’indicato valore venale unitario del fondo,
individuato con metodo sintetico comparativo in C 37 al mq ( sicché il valore venale
complessivo risultava pari ad E 1.030.365,00, ossia E 864.542,00 + € 165.823,00 per
deprezzamento della parte residua), la Corte di merito calcolava l’indennità di
esproprio, sempre seguendo i criteri di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in
€ 516.167,14, somma a cui aggiungeva il valore incontroverso del soprassuolo (€
2.943,80) e non applicava la decurtazione del 40% per difetto del previsti presupposti
legali. Al riguardo riteneva tra l’altro:
che la variante del PGR, adottata con deliberazione C.C. n. 1098 del 29.10.1986,
destinava i beni oggetto di esproprio ad “area a parco per impianti sportivi ed
attrezzature di interesse territoriale” ed era pacifico che essi fossero d’indole
edificabile;

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di anno o di frazione di anno, dalla data del decreto di occupazione a quella del decreto

che doveva essere condivisa la stima del valore venale unitario del bene resa
dall’esperto d’ufficio, in quanto adeguatamente motivata, senza vizi logici, e
confortata, più che smentita, dalle contrapposte osservazioni delle parti correlate

in esame dal CTU o a tre particolari contratti, inidonei per le peculiarità ad essi proprie,
come analiticamente evidenziato dallo stesso CTU, a determinare il valore di mercato
di un fondo diverso per caratteri e per pesi (affitto fino al 2007), e dagli espropriati al
prezzo unitario (€ 48/mq) fissato dalla Commissione Provinciale o al valore di stima in
altra espropriazione del 1991, soggettivamente aggiornato dagli stessi convenuti.
Sottolineava ulteriormente che l’entità del deprezzamento subito dall’area residua era
stato calcolato considerando l’incidenza del distacco dall’area ablata sull’appetibilità
della stessa sia per scopi edificatori che per utilizzazione agricola, distacco che aveva
comportato la perdita di gran parte della sua potenzialità edificatoria per la assunta
forma geometrica allungata.
Avverso questa sentenza Ermide, Adelina, Elisabetta, Rosina, Pierina, Paolo, Maria,
Marco, Ida, Giuseppe, Maria Luisa Marcolin e Rigo Maria, alcuni anche nella qualità di
eredi di Marcolin Pietro e/o di Marcolin Francesco, hanno proposto ricorso per
cassazione, unitamente a Bianca Gasparato, anche lei quale erede di Marcolin
Francesco, ricorso affidato a tre motivi e notificato il 16.02.2007 al Comune di Padova,
che il 27.03.2007 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
fondato su due motivi, cui i ricorrenti hanno replicato con controricorso del 1216.04.2007. Il Comune ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

7

rispettivamente dal Comune ad un dato (edificabilità di fatto in base alle N.T.A.) preso

Con il ricorso principale si denunzia:
1. Omesso esame circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti a
sensi dell’art. 360 I co. n. 5 c.p.c. relativamente alla (ritenuta) edificabilità parziale

negativamente) il problema; conseguente omessa, illogica, contraddittoria motivazione
per avere la Corte fatto propria la stima del C.T.U. circa la ridotta valutazione dell’area
ritenendola “motivata” e “priva di vizi logici” pur in presenza di eccezioni e rilievi
contrari mossi dai convenuti ai quali non era stata data risposta.
I ricorrenti impugnano sia la riduzione apportata al valore venale unitario stabilito dalla
competente commissione provinciale, addebitando alla Corte di merito di avere
recepito sul punto la conclusione del CTU secondo cui l’area ablata poteva fruire di una
potenzialità edificatoria ridotta/contingentata, da rapportare all’indice di fabbricabilità
territoriale proprio dell’intero, più vasto comparto in cui era inclusa e sia la
determinazione del valore del deprezzamento dell’area residua
Il motivo non ha pregio.
Le poste censure si rivelano infondate nella parte in cui si addebita alla Corte
territoriale di avere omesso di motivare il recepimento delle conclusioni del ctu,
assunto smentito dal tenore dell’impugnata pronuncia che al riguardo puntualmente e
logicamente rinvia al contenuto delle relazioni e del supplemento integrativo e
correttivo depositati dall’esperto d’ufficio e quindi per relationem pure alla ravvisata
ed argomentata esigenza di correlare il valore venale dell’area alla potenzialità
edificatoria dell’intero comparto. Per altra parte invece appaiono inammissibili perché
generiche e/o prive di autosufficienza, e ciò relativamente anche al punto in cui i
ricorrenti sostengono l’applicabilità all’area ablata di un non meglio chiarito illimitato
indice edificatorio fondiario, o l’omesso esame dei rilievi da loro svolti avverso l’esito

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dell’area espropriata per non avere la Corte esaminato e risolto (positivamente o

e la conduzione del metodo sintetico comparativo seguito dal ctu e segnatamente in
ordine alla individuazione delle specifiche (e non medie) potenzialità edificatorie ed ai
dati comparati, rilievi che non risultano nemmeno tempestivamente sollevati in sede di

specificazione dell’indice di edificabilità proprio dell’area ablata, laddove la
valutazione risulta condotta con metodo sintetico comparatico, che prescinde da quel
dato (cfr tra le altre e da ultimo, cass. n. 7288 del 2013).
2. Mancato o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n°
5 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione in ordine alla perdita di gran parte della
potenzialità edificatoria dell’area residua, per avere la Corte motivato la propria
pronuncia per relationem richiamando quanto dedotto dal C.T.U. a pag. 9 della perizia
ove invece l’area è ritenuta del tutto inedificabile.
3. Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n° 5 c.p.c. circa un punto
decisivo della controversia relativo alla svalutazione dell’area edificabile residua per
avere la Corte dichiarato di condividere il deprezzamento in relazione alla nuova
appetibilità della stessa sia per scopi edificatori sia per la persistente destinazione
agricola.
Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, suscettibili di esame
unitario, non meritano favorevole apprezzamento.
Si concretano, infatti, in generici, inammissibili o infondati rilievi critici,
essenzialmente inerenti al merito della pronuncia, non rivalutabile in sede di legittimità,
e confortati solo da trascritti passi della relazione di CTU, espunti dal complessivo
contesto e, dunque, insuscettibili di assumere valenza decisiva, laddove poi il minore
valore di mercato dell’area residua è stato argomentatamente e plausibilmente
ricondotto alla peculiare conformazione dalla stessa assunta dopo il distacco, atta a

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merito dopo i chiarimenti integrativi resi dall’ausiliare e che involgono pure l’omessa

comprimerne ma non ad eliderne le potenzialità edificatorie pregresse ed ulteriori
rispetto alla persistente fruibilità del terreno per scopi agricoli.
Con il ricorso incidentale il Comune di Padova deduce:

omessa e/o insufficiente (art. 360 n. 2 e n. 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione
degli art. 5 bis della L. 359/92 e 40 della L. 2359/1865 “.
Il Comune di Padova contesta la quantificazione del valore venale dell’area espropriata,
assumendone l’eccessività. Pur concordando sull’applicabilità dell’indice territoriale, si
duole della mancata correlazione tra il valore venale dell’area ed il suo indice
volumetrico, comunque a suo parere ricavabile, che non sia stata sviluppata l’indagine
urbanistica in ordine al grado di edificabilità delle aree del comparto, avendo a suo
parere il ctu mantenuto l’indagine su un piano strettamente empirico, essendosi limitato
a riferire sulle indagini di mercato e sulla consultazione di pubblicazioni, ragione per
cui assume che non sono state esplicitate le fonti dell’espresso convincimento né la
misura dell’indice di fabbricabilità medio, che aveva indicato in 0,1 mc/mq, che non
sono stati allegati contratti di compravendita comparabili, con pregiudizio dei poteri
delle parti di sindacato e controllo di coerenza logica e congruità della quantificazione
peritale ed ancora che sono stati trascurati i propri elementi comparativi.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento per ragioni prevalentemente analoghe a
quelle sottese al rigetto del ricorso principale. Di nuovo, infatti, le censure si
concretano o in critiche inammissibili, anche perché prive di autosufficienza in ordine
alla relativa tempestiva e specifica proposizione nel grado di merito dopo i chiarimenti
resi dal CTU o non pertinenti rispetto all’applicato criterio sintetico comparativo o
infondate e ciò anche in relazione sia ai rilievi non trascurati ma sfavorevolmente
apprezzati e sia alla tipologia degli atti posti a comparazione che, come noto, non

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“Quanto alla determinazione del valore di esproprio dell’area: Motivazione

costituiscono un numero chiuso e che possono anche consistere in pubblicazioni
specializzate di settore (cfr cass.n. 4210 del 2012; n. 3175 del 2008).
” In ordine alla determinazione dell’indennità per deprezzamento delle aree
residue a seguito dell’espropriazione: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., Motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 40 della L. 2359/1865.”.
Il Comune sostiene che l’impugnata sentenza è affetta da vizio di extrapetizione in
quanto non era stata tempestivamente proposta alcuna domanda di attribuzione
d’indennità per esproprio parziale da parte dei convenuti espropriati, i quali anzi
avevano aderito alla stima definitiva e chiesto solo l’eliminazione dell’apportata
decurtazione del 40%, che l’indennità di esproprio è stata illegittimamente integrata dal
deprezzamento della parte residua, valutato con duplicazione della posta indennitaria e
nonostante insussistenza del nesso di causalità con il distacco della porzione
espropriata, essendo stato esso invece semmai causato dalle vendite già attuate dai
consorti Marcolin. Il motivo non merita favorevole apprezzamento, dal momento che il
Comune ha anche proposto opposizione alla stima dell’indennità definitiva di
esproprio, azione che non si configura quale impugnazione del provvedimento ablatorio
limitato al controllo della determinazione amministrativa dell’indennità, ma introduce
un giudizio di accertamento giudiziale della giusta indennità, pienamente autonomo,
nel quale il giudice deve procedere alla concreta determinazione della stessa con tutti i
suoi poteri di indagine, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti
applicabili alla fattispecie, che l’attribuzione dell’indennizzo da deprezzamento nella
specie non comporta indebite duplicazioni non essendo stato riferito a perdita di
potenzialità edificatoria già considerata nell’indennità dovuta per la parte ablata e che

11

2.

la Corte ha anche espressamente verificato la ricorrenza del nesso di causalità, di cui
apoditticamente e dunque inammissibilmente l’ente contesta la sussistenza.
Conclusivamente sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti,
con compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi principale ed incidentale, li rigetta e compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

reciproca soccombenza.

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