Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28001 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Alcide De

Gasperi n. 21, presso l’avv. Vandoni Cristiana, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 302/34/05, depositata il 15 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Cristiana Vandoni per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’ICI emesso nei suoi confronti dal Comune di Roma per l’anno 1997.

Il giudice a quo ha ritenuto che, in ordine alla eccepita inagibilità degli immobili in questione, l’appellante ha dedotto “pure e semplici affermazioni di principio del tutto generiche ed inconferenti”, non ha “mai prodotto documentazione idonea e valida a supporto delle doglianze avanzate, tali da comprovare che lo stabile oggetto di controversia è inagibile o inabitabile”, e “non ha mai provveduto agli adempimenti previsti dalla norma”.

2. Il Comune di Roma non si è costituito.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 – sostenendo che l’elencazione delle modalità di accertamento della inagibilità o inabitabilità dei fabbricati, prevista dal comma 1 della norma ai fini della riduzione dell’imposta del 50%, non è tassativa ed ammette equipollenti – ed il vizio di motivazione in ordine alla documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che la detta condizione degli immobili era nota e non contestata dal Comune.

2. Ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente il secondo motivo, attinente al vizio di motivazione, per il suo carattere potenzialmente assorbente.

Il motivo si rivela chiaramente inammissibile, poichè con esso si censura in modo generico e privo di autosufficienza l’omesso esame da parte del giudice di merito, o comunque l’insufficiente motivazione in ordine alla sua inidoneità allo scopo, della documentazione prodotta dal contribuente, dalla quale sarebbe risultato che lo stato di inagibilità degli immobili in contestazione era noto al Comune ed incontroverso: a fronte, infatti, della netta valutazione operata dal giudice, sopra riportata nei passaggi essenziali, sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisività e fondatezza della censura, riportare il contenuto testuale della documentazione sulla quale detta tesi era basata.

2. Il primo motivo resta assorbito.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA