Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28001 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30110-2020 proposto da:

E.J.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 9541/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 10/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto del 10 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da E.J.S., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso E.J.S. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

4. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla Dir. 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, con la medesima Carta, art. 18 e art. 19, p. 2, con la CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14.

5. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.

La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.

La trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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