Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28001 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1865/2019 proposto da:

A.A., elett.te domic. presso l’avv. Andrea Maestri, che la

rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2456/18 emessa dalla Corte d’appello di

Bologna, depositata il 5.10.18;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 5.11.16, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da A.A. – cittadina della (OMISSIS) – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, rilevando l’assoluta inattendibilità della narrazione della ricorrente.

Con sentenza emessa il 5.10.18, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello della A., osservando che: era da confermare la valutazione d’inattendibilità della appellante, la quale non disponeva di documentazione relativa all’asserita sua fuga insieme al coniuge al fine di preservare la vita di quest’ultimo siccome esposta al pericolo di un sacrificio umano da parte del padre; tale narrazione contrastava con le informative acquisite (in ordine agli asseriti sacrifici umani, che riguardavano adulti maschi ed erano strumentali all’acquisizione di parti del corpo umano); il riferimento della ricorrente alla minaccia di uccisione del marito da parte del suocero, oltre che suscitare perplessità, non era stata ripetuta innanzi al Tribunale; l’inattendibilità dell’intera narrazione induceva l’oggettiva incertezza sulla provenienza della ricorrente dalla Nigeria, valutazione di carattere assorbente rispetto al vaglio della situazione della Nigeria in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). A.A. ricorre in cassazione con motivo unico.

Non si è costituito il Ministero.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

L’unico motivo del ricorso denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti della protezione umanitaria, che la Corte d’appello ha escluso ritenendo non credibile il racconto della ricorrente; in particolare, la ricorrente si duole che il rigetto dell’istanza di concessione del permesso umanitario era stato un’automatica conseguenza del rigetto della domanda relativa allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, senza che il giudice d’appello, adottando un motivazione apparente, abbia espletato alcuna indagine al riguardo e non considerando, in particolare, il percorso d’integrazione lavorativa da lei intrapreso.

Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo, non essendo indicato alcun fatto, tantomeno decisivo, del quale la Corte d’appello abbia omesso l’esame.

Il motivo è invece infondato riguardo alla denuncia di mera apparenza della motivazione, essendo al contrario, la motivazione, effettiva e consistendo nel motivato accertamento – non censurato con il ricorso – della inattendibilità della narrazione della richiedente. La ricorrente deduce che, invece, la inattendibilità della narrazione sarebbe idonea a giustificare il solo diniego delle forme di protezione maggiori, ma non anche quello della protezione umanitaria. Deduzione, questa, priva però di fondamento in diritto, perchè anche la domanda di protezione umanitaria deve trovare giustificazione in una condizione di vulnerabilità individuale del richiedente (Cass. 4455/2018, S.U. 29459/2019), a sua volta basata su fatti e circostanze, che era onere della ricorrente precisare indicando, altresì, in quali atti e in quali termini essi fossero stati dedotti nel giudizio di merito. Il che nella specie non è avvenuto, se si eccettuano le circostanze motivatamente dichiarate inattendibili dalla Corte territoriale senza censura della ricorrente.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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