Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28000 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 28000 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 4648-2013 proposto da:
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE REGIONALE PREDDA NIEDDA, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14 presso
lo STUDIO ABATI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALLENA GIANNI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro

PAIS GIOVANNI;

Data pubblicazione: 16/12/2013

- intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 4625/2012 del TRIBUNALE di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede
dichiararsi inammissibile il ricorso ex art. 41 c.p.c.
in esame.

PICCIALLI;

n. 4648.13 SU reg.

FATTO
Con ricorso notificato il 24.1.2013 il Consorzio Zona Industriale Regionale Predda
Niedda,con sede in Sassari,ha chiesto il regolamento di giurisdizione con riferimento alla
controversia contro l’istante promossa da Giovanni Pais,con atto di citazione notificato il

Nel ricorso si riferisce che il Pais,premesso di essere assegnatario di un lotto di terreno di mq
1168, “assegnato e venduto” con nota consortile del 27.3.2003,contenente una serie di
“condizioni vessatorie”,di avere versato,in data 6.6.2003. il prezzo,fissato in C 25,00 a
mq.,ricevendo fattura a saldo,di avere dopo tre anni sottoscritto “un atto d’obbligo
contenente clausole vessatorie”,successivamente comunicando l’inizio dei lavori di
realizzazione di una tettoia,di essersi tuttavia visto revocare,con deliberazione consortile del
20.9.2012,1a suddetta assegnazione in virtù delle,non meglio precisate,”clausole
vessatorie”,sostenendo che nella specie il contratto di compravendita, “disciplinato all’art.
1470 c.c. e dalla normativa” fosse valido ed efficace,aveva chiesto dichiararsi l’ “avvenuto
trasferimento della proprietà del lotto 27 alla ditta Pracca di Pais Giovanni,con ordine di …
trascrizione”.
Quanto sopra premesso il ricorrente deduce che la domanda attrice,a parte l’infondatezza
nel merito,deducendo una compravendita non ravvisabile nella nota di assegnazione,
pretenderebbe una pronuncia dell’AGO attribuente siffatta natura a tale provvedimento ed
implicante l’annullamento di quello,successivo,di revoca,sulla base di un sindacato sulle
clausole,definite vessatorie,che “fuoriesce dall’ambito della giurisdizione ordinaria”,in
quanto attinente ad un “atto amministrativo attributivo di posizione legittimante” e,pertanto,
devoluto alla cognizione del giudice amministrativo.
Il Pais non ha svolto attività difensiva in questa sede.

1

20.12.2012,pendente presso il Tribunale della suddetta città.

Il Procuratore Generale,con requisitoria dell’11.7.2013 ha concluso per la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso,per difetto di sufficiente specificità
La Corte non condivide il suddetto preliminare rilievo.
Pur convenendosi che,in virtù del rinvio del primo comma dell’art. 41 agli artt. 364 e
ss.c.p.c,anche il ricorso preventivo di giurisdizione esige,ai sensi dell’art. 366 co.I n.3 c.p.c.

tuttavia che tale requisito va inteso in relazione alla particolare natura,non impugnatoria,del
procedimento in questione,finalizzato esclusivamente all’emissione di una pronunzia
regolatrice della giurisdizione;sicchè l’onere dell’autosufficienza è da ritenersi soddisfatto
quando siano indicati con sufficiente chiarezza gli estremi essenziali della controversia
necessari per la definizione della suddetta questione (parti,oggetto e titolo della domanda,
stato del giudizio di merito), non essendo invece anche necessaria una dettagliata narrativa di
tutti gli antefatti della causa,delle posizioni difensive assunte dalle parti e di ogni altro
elemento non influente ai fini della questione giurisdizionale (v.,in particolare,S.U. n.
10980/2004). I summenzionati estremi essenziali della controversia risultano sinteticamente,
ma chiaramente, esposti nel ricorso ex art. 41 c.p.c e sono sufficienti a far comprendere il
tenore della domanda proposta dal Pais nei confronti del consorzio,oggi ricorrente,riportando
esaurientemente sia la narrativa dell’atto di citazione,sia le relative conclusioni,dalle quali è
dato,in particolare,evincere causa petendi e petitum dell’azione proposta.
L’attore,invero,convinto che con l’atto di assegnazione ed il successivo versamento del
prezzo egli avesse acquisito la proprietà del suolo da adibire ad insediamento industriale,o
quanto meno,i1 diritto al trasferimento dello stesso e che il successivo atto di revoca di tale
assegnazione fosse illegittimo,in quanto basato sul preteso inadempimento di clausole
“vessatorie” da ritenersi invalide,aveva formulato una domanda tipicamente civilistica,di
declaratoria del proprio diritto reale o,comunque,di esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c. del relativo obbligo di trasferimento,a suo avviso gravante sul convenuto consorzio.

2

ed a pena di inammissibilità,una sommaria esposizione dei fatti della causa,si osserva

Quale che fosse la fondatezza di tale tesi,è evidente come la domanda,così come dedotta ed
impostata,sulle premesse di un rapporto paritario che si sarebbe instaurato tra le parti a
seguito dell’assegnazione e del pagamento del prezzo, non investisse direttamente
l’esercizio di poteri amministrativi da parte del consorzio convenuto, l’illegittimità del cui
provvedimento di revoca veniva dedotta solo incidentalmente, quale elemento sintomatico

assegnazione,una controparte contrattuale e non più una pubblica amministrazione
concedente.
Così delineata,nei suoi estremi essenziali,la proposta azione,a contrastare la quale l’eccepita
natura autoritativa del potere che il convenuto aveva dedotto di avere al riguardo
legittimamente esercitato, avrebbe potuto soltanto comportarne un rigetto per radicale
infondatezza della tesi della già acquisita proprietà o del diritto a conseguirla ex art. 2932
c.c., deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice ordinario sull’oggetto
sostanziale della domanda, in relazione alla causa petendi,così come – fondatamente o meno
non rileva – dedotti dalla parte attrice,rimanendo devoluta alla cognizione incidenter tantum
dell’adito G.O. la valutazione di legittimità degli atti amministrativi posti in essere dalla
controparte pubblica (v. SU n.12378/08).
Il ricorso va conclusivamente respinto,dichiarandosi la giurisdizione del G.O.,i1 presso il
quale pende la causa di merito.
Non vi è luogo,infine,a regolamento delle spese,non avendo l’intimato resistito.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso,a sezioni unite in camera di consiglio,in Roma il 3 dicembre 2013.

del preteso inadempimento di quella che l’attore riteneva ormai,a seguito della precedente

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