Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2800 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.V., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi dall’avv. Borghese Vincenzo per procura

speciale in calce all’atto di intervento nel processo di appello,

elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 268/A,

presso lo studio dell’Avv. Domenico Battista;

– ricorrenti –

contro

M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Mamone Luigi per

procura speciale apposta nell’atto di intervento volontario nel

processo di appello, elettivamente domiciliato in Roma, via Nemorense

n. 35, presso lo studio dell’Avv. Luca Ranalli;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

C.C., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n.

215/06, depositata in data 10 luglio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso in senso conforme

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 10 luglio 2006, la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo sull’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva rigettato l’opposizione alla dichiarazione di usucapione di alcuni fondi richiesta da M.D., dichiarava inammissibile l’atto di intervento volontario spiegato in appello da M. D. e rigettava l’appello inizialmente proposto da C. G., + ALTRI OMESSI quali erano succeduti nel processo i soggetti indicati in epigrafe, nelle rispettive qualità;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso C.V., + ALTRI OMESSI sulla base di un motivo;

che con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione, errata o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159-bis cod. civ., omessa valutazione del contesto probatorio e omessa motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta;

che resiste, con controricorso, M.D., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 24 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5). Ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie, i motivi del ricorso non sono conformi alle prescrizioni dettate dalla citata norma: per quanto concerne la violazione di legge, è mancata la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che deve risolversi in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07), per quel che concerne la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, manca la separata e specifica indicazione del fatto controverso e delle ragioni in base alle quali la motivazione sarebbe viziata.

In realtà, le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali in ordine agli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, formulando i ricorrenti una difforme ricostruzione dei fatti senza che siano specificamente censurate le argomentazioni in base alle quali si è fondata la decisione …”;

che il Collegio condivide la proposta di inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che sussiste, peraltro, una ulteriore ragione di inammissibilità sia del ricorso che del controricorso, dal momento che sia i ricorrenti che il controricorrente hanno rilasciato la procura per la proposizione del ricorso e del controricorso nei rispettivi atti di intervento nel giudizio di appello, sicchè difetta nella specie il requisito della procura speciale richiesto dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che in considerazione della carenza di procura speciale anche del controricorrente M. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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