Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2800 del 07/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2800 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
SENTENZA
sul ricorso 2369-2007 proposto da:
CACCIATO VINCENZO (c. f. CCCVCN42D11B602N), CACCIATO
CONCETTA (C.F. OCCOCT45H47B602H), CACCIATO ANTONIO
(C.F.
CCCNTN77M08B602E),
CACCIATO MICHELE
(C.F.
Data pubblicazione: 07/02/2014
CCCMHL50E12B602X), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CALABRIA 17, presso l’avvocato GALLO
2013
1826
PASQUALE, rappresentati e difesi dall’avvocato LO
GIUDICE VINCENZO, giusta procura a margine del
ricorso;
–
ricorrenti
–
1
contro
COMUNE DI CANICATTI’;
– intimato –
sul ricorso 5813-2007 proposto da:
COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco pro
MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI
GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RINALLO
CALOGERO, giusta procura a margine ed in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
CACCIATO MICHELE,
CACCIATO VINCENZO,
CACCIATO
CONCETTA, CACCIATO ANTONIO;
– intimati –
avverso la sentenza n.
1473/2005 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito,
per
il
controricorrente
e
ricorrente
incidentale, l’Avvocato CALOGERO RINALLO che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
2
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
3
FATTO E DIRITTO
La Corte osservato e ritenuto che:
con atto di citazione del 31.03.2003, Vincenzo, Antonio, Concetta e Michele
di Canicattì e premesso che con l’ordinanza sindacale n. 14 del 12.08.1998 era stata
disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza del fondo di loro proprietà, sito nella
contrada Cannarozzo ( in catasto al foglio 66, particelle 55, 787 e 792), e che con
ordinanza dirigenziale n. 1221 del 1°.07.2002 era stata pronunziata l’espropriazione del
loro bene, ricadente nella zona PEEP, chiedevano che fossero determinate le giuste
indennità di espropriazione e di occupazione, con condanna dell’ente convenuto al
relativo pagamento,oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria;
con sentenza del 23.09-30.11.2005 la Corte di appello di Palermo, nella contumacia
del Comune di Canicattì ed anche in base all’esito della Ctu, determinava in
complessivi € 75.978,12 l’indennità di espropriazione ed in complessivi € 5.264,53
l’indennità di occupazione legittima, ordinando il versamento degli importi
differenziali presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi legali decorrenti
sulla prima indennità dalla data del decreto di espropriazione e sulla seconda dalla data
di scadenza di ciascuna annualità;
contro questa sentenza i Cacciato hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi e notificato il 5.01.2007 al Comune di Canicattì, che il 13.02.2007 ha
resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo,
illustrato da memoria, preliminarmente instando per la declaratoria d’inammissibilità
per tardività dell’avverso ricorso;
deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei
ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza;
4
Cacciato convennero in giudizio, dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo, il Comune
sia il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili;
in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod.
proc. civ., nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte la
dell’art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., e dalla notificazione della sentenza il
suddetto termine decorre non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma
anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e
non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo
abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di
quell’attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo
comma dell’art. 326 cod.proc.civ. nella notificazione della sentenza) che egli impone
all’altra parte (cfr cass. n. 6571 del 2013; n. 4894 e n. 13732 del 2007; n. 4975 del
2000);
i Cacciato ricorrono in questa sede avverso la sentenza resa dalla Corte di appello
nella contumacia del Comune convenuto ed a questo ente da loro notificata, in persona
del sindaco “pro-tempore”, il 27.02.2006, data rispetto alla quale la successiva
notificazione del loro ricorso avvenuta il 5.01.2007, si rivela tardiva rispetto al termine
breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;
del pari inammissibile per tardività (prima che per sopravvenuto difetto di interesse
ex Corte cost. sent. n. 348 del 2007) è il ricorso incidentale del Comune, notificato
anch’esso dopo la scadenza del termine breve d’impugnazione (in tema, cfr cass. n.
3056 del 2011; n. 12443 del 2012);
le spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito, vanno poste a carico
solidale dei Cacciato e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5
sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi
La Corte riuniti i ricorsi principale ed incidentale, li dichiara inammissibili. Condanna
in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Canicattì, delle spese del
oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013
Il Presiden e
giudizio di cassazione, liquidate in € 7.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi,