Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 280 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 07/01/2011), n.280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2054/2008 proposto da:

G.M. (C.F. (OMISSIS)), C.P.

(C.F. (OMISSIS)), T.M. (C.F. (OMISSIS)),

P.D. (C.F. (OMISSIS)), M.M. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER

43 presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositato il

23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. ROMANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che G.M., C.P., T.M., M. M. e P.D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Perugia, depositato il 23.11.06, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato, ex L. n. 89 del 2001, in favore del solo G. al pagamento di un indennizzo di Euro 3900, 00 per l’eccessivo protrarsi di un processo penale aperto a loro carico presso la Procura della Repubblica di Roma mentre veniva rigettato il ricorso degli altri ricorrenti;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano il decreto impugnato per non avere considerato che anche il periodo delle indagini preliminari deve essere computato ai fini della irragionevole durata del processo.

Con il secondo motivo deducono che la prova della conoscenza delle indagini preliminari a loro carico doveva essere supplita dall’esercizio dei poteri d’iniziativa d’ufficio (specie se – come nel caso di specie – sollecitata dai ricorrenti.

Con il terzo motivo contestano la mancata liquidazione del danno in base all’intera durata del processo.

Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte d’appello ha di fatto riconosciuto il diritto all’equa riparazione del G. per l’eccessiva durata delle indagini preliminari e dunque la censura contenuta nel motivo in esame è priva di ragion d’essere.

Il secondo motivo è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che gli altri ricorrenti ad eccezione del G., non avevano provato, a differenza di quest’ultimo, la conoscenza delle indagini preliminari a loro carico non avendo fornito la prova della ricezione della notifica del provvedimento di proroga delle indagini preliminari, soggiungendo che l’onere probatorio incombeva ad essi ricorrenti che avevano la disponibilità del documento.

I ricorrenti assumono che nella specie, avendo essi richiesto alla Corte d’appello di acquisire gli atti del giudizio presupposto (spettava alla Corte procedere a tale acquisizione e svolgere i relativi accertamenti. L’affermazione dei ricorrenti è esatta, avendo questa Corte più volte ribadito che la legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2) affida l’accertamento in concreto della violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui all’art. 737 c.p.c. e ss., adottato dalla legge (art. 3, comma 4, L. cit.) – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 c.p.c., non resta subordinata all’istanza di parte.

Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere “aliunde” le fonti del proprio convincimento – non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, nè, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso. (Cass. 17249/06; Cass. 16836/10).

Nel caso di specie i ricorrenti (escluso il G.) hanno documentato di avere richiesto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio riportando il brano dell’atto introduttivo del giudizio ove tale richiesta era stata avanzata. Il giudice di merito doveva pertanto procedere all’acquisizione del detto fascicolo.

Il motivo va, quindi, accolto.

Il terzo motivo è infondato, stante il costante orientamento di questa Corte secondo cui il danno non patrimoniale va rapportato al solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo, stante l’espressa disposizione in tal senso della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il ricorso del G., che deve intendersi limitato al primo ed al terzo motivo del ricorso, va in conclusione respinto con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Va invece accolto il ricorso degli altri ricorrenti limitatamente al secondo motivo con rigetto degli altri motivi, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del G. che condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800, 00 per onorari, accoglie il secondo motivo del ricorso di C., T., M. e P., rigettati gli altri due, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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