Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 28

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7015-2011 proposto da:

M.I. (c.f. (OMISSIS)), M.F. (c.f. (OMISSIS)),

M.R. (c.f. (OMISSIS)), M.M. (c.f. (OMISSIS)), nella

qualità di eredi di MA.MI., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO TREDICINE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrete –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17A, presso l’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.G., CENTRO SERVIZI TORO S.P.A., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2010 del TRIBUNALE DI NAPOLI – SEDE

DISTACCATA DI PORTICI, depositata il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la controricorrente AXA ASS.NI, l’Avvocato INGANNO’

GIUSEPPE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 19 marzo 2010 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, rigettava l’appello che Ma.Mi. aveva proposto contro la sentenza del 12 marzo 2007 del locale Giudice di pace nei confronti di Centro Servizi Toro s.p.a. mandataria di Toro Assicurazioni s.p.a., incorporante Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a., di Axa Assicurazioni s.p.a., nonchè di S.G. e G.A., sia in proprio che in rappresentanza del figlio minorenne G.A.M.G.. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attrice di condanna al risarcimento dei danni e respinto la pretesa risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall’appellante.

Il Tribunale, a fronte dell’exceptio rei judicatae proposta dall’appellante, e basata su sentenza che aveva deciso in merito alla responsabilità per il medesimo sinistro oggetto del presente giudizio, osservava che “non vi era al momento della decisione alcun giudicato”. Lo stesso giudice del gravame, poi, respingeva il motivo di appello che investiva il profilo della dedotta irregolarità dell’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficio nel corso dell’istruttoria.

Avverso la nominata sentenza del Tribunale I., F., M. e M.R., quali eredi di Ma.Mi., hanno proposto un ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Ha notificato controricorso Axa.

Alla precedente udienza questa Corte ha rilevato che la notificazione del ricorso non risultava essersi perfezionata nei confronti di S.G. ed G.A., in proprio e nella qualità di rappresentanti legali del figlio minorenne, nonchè della società Centro Servizi Toro; ha disposto, pertanto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detti soggetti, siccome litisconsorte necessari, incombente che è stato posto in atto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c.. E’ lamentato che il Tribunale abbia omesso di valutare gli effetti della sentenza emessa dal Giudice di pace di S. Anastasia (n. 3338/2006). Tale sentenza – precisa l’istante costituiva, rispetto al giudizio di liquidazione, un giudicato esterno al quale doveva attenersi il giudice del secondo giudizio. Osserva ancora il ricorrente che, del resto, aveva errato il Tribunale nel ritenere che nella fattispecie non si fosse formato un giudicato: l’assunto era infatti sconfessato dalla produzione in giudizio dalla sentenza del Giudice di pace, la quale risultava munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c..

L’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata da Axa, deve essere disattesa, dal momento che, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, esso presenta le connotazioni di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Oltretutto, esso veicola un vizio in procedendo, sicchè nel suo scrutinio questa Corte è giudice anche del fatto processuale, potendo attingere il proprio convincimento dall’esame degli atti e dei documenti di causa.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere – ma ciò è ben noto – che nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa: sicchè l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall’art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass. S.U. 25 maggio 2001, n. 226; tali principi risultano ribaditi da Cass. S.U. 9 agosto 2001, n. 10977 e Cass. S.U. 17 ottobre 2002, n. 14750 e sono, ad oggi, assolutamente pacifici).

Al contempo si osserva che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi: ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. S.U. 28 novembre 2007, n. 24644).

Affinchè, poi, il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., (Cass. 24 novembre 2008, n. 27881; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. 29 agosto 2013, n. 19883; Cass. 19 settembre 2013, n. 21469).

Nella fattispecie esiste una precisa evidenza del passaggio in giudicato della pronuncia invocata, risultando prodotta, nella precedente fase di appello, la sentenza resa dal Giudice di pace di S. Anastasia, tra F.D. e I.S., quali attori, e Ma.Mi. e S.G. quali convenuti: sentenza munita dell’attestazione della cancelleria relativa alla mancata proposizione di impugnazione. Tale pronuncia contiene l’accertamento della responsabilità del sinistro per cui è causa, siccome domandato dai predetti F. e I. nella loro qualità di terzi trasportati sul veicolo di proprietà di Ma.Mi.. In particolare, la sentenza, in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sul presupposto della concorrente responsabilità, in pari misura, dei conducenti delle due vetture tra cui è occorsa la collisione, ha condannato Ma.Mi. e S.G. al risarcimento del danno in ragione del 50%.

Detta pronuncia è senz’altro rilevante nel presente giudizio, dal momento che, come è ben noto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. S.U. 17 dicembre 2007, n. 26482; in senso conforme, tra le tante: Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass. 19 novembre 2009, n. 24434; Cass. 10 novembre 2008, n. 26927).

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui, seppure nel quadro della controversia instaurata dal terzo trasportato contro i proprietari dei due veicoli venuti in collisione, è intervenuto un accertamento irretrattabile in ordine alla responsabilità dei medesimi nella causazione del sinistro.

In proposito, è indicativo quanto ritenuto da questa Corte con riferimento al rilievo che assume l’accertamento del grado di responsabilità dei danneggianti nel successivo giudizio avente ad oggetto il regresso tra i diversi obbligati in solido. E’ certo, infatti, che a norma dell’art. 1306 c.c., comma 1, (che costituisce particolare espressione del più generale principio posto dall’art. 2909 c.c.), i condebitori solidali che non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi assumano, di fronte al giudicato, la posizione di terzi: sicchè la relativa pronuncia non potrebbe avere effetto, quale res judicata, nei loro confronti nel successivo giudizio in cui sia fatto valere il diritto di regresso (cfr. in tema Cass. 21 settembre 2007, n. 19492, in motivazione). Proposizione inversa vale, di contro, ove i giudizi vertano tra le stesse parti e nel primo giudizio si sia dibattuto dell’esistenza e della gravità delle colpe dei danneggianti, nonchè dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass. 24 ottobre 1988, n. 5748).

Allo stesso modo, l’accertamento, nel giudizio intentato dal danneggiato (terzo trasportato), circa il grado di responsabilità dei due danneggianti (proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro) spiega effetto nel successivo giudizio intercorso tra questi ultimi e avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto (l’incidente occorso). Dirimente, è al riguardo, il richiamato principio secondo cui, come si è visto, il giudicato sulla questione esaminata nel primo giudizio opera anche nel secondo, ancorchè quest’ultimo abbia finalità e petitum diversi.

Osservato, dunque, che nella fattispecie veniva in esame un giudicato rilevante sulle sorti del presente procedimento, è appena il caso di rimarcare la totale irrilevanza della circostanza, valorizzata dalla sentenza impugnata, per cui al momento della decisione – di primo grado, parrebbe di intendere – non si era formato alcun giudicato: infatti, come si è detto, il giudicato rileva di per sè, indipendentemente dal momento in cui si sia prodotto e a prescindere, altresì, dalle preclusioni processuali che siano maturate. Ciò è tanto vero che esso può essere rilevato d’ufficio anche nella fase di legittimità (per tutte: Cass. 1 giugno 2015, n. 11365).

Il ricorso è quindi accolto. La sentenza è cassata e la causa viene rinviata al Tribunale di Napoli, in altra composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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