Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27999 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’avv.
Onofri Luigi dell’Avvocatura comunale, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CIGA HOTELS ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.
11, presso l’avv. Salvini Livia, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e
A.A. e M.A.M., in qualità di eredi di
A.P.;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n.
98/05/03, depositata il 17 febbraio 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
novembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Giancarla Branda (per delega) per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di mora notificato alla CIGA Hotels Italia s.p.a. e a A.P. a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 1992.
Il giudice a quo ha rilevato, in via assorbente, che l’avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e che, in ogni caso, esso non era fornito di adeguata motivazione.
2. La CIGA Hotels Italia s.r.l. (già CIGA Hotels Italia s.p.a.) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
A.A. e M.A.M., eredi di A. P., non si sono costituite.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 insistendo sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, in quanto i vizi lamentati (mancata notifica della cartella, carenza di motivazione dell’avviso di mora) sono imputabili esclusivamente al Concessionario della riscossione.
Il motivo è infondato, in base al consolidato principio secondo il quale, in tema di riscossione delle imposte, la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedi mentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti; in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007 e Cass. nn. 15310 del 2009, 2803 del 2010, 13082 del 2011).
2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 19 nonchè vizio di motivazione, deducendo che l’avviso di mora conteneva l’indicazione della data di notifica della cartella e che, comunque, la eventuale mancata notifica era stata superata dal deposito di una scheda riepilogativa del tributo e, infine, che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori ad esso conferiti dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 è inammissibile per difetto di autosufficienza ed in ogni caso il suo esame è reso superfluo dal rigetto del primo motivo, poichè l’omessa notifica dell’atto presupposto (accertata dal giudice di merito) determina un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale prescritta dalla legge a garanzia del contribuente, comporta l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007, cit).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011