Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27999 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27999 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 1484-2013 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
PUGLIA con ordinanza n. 279/2012 depositata il
2013

23/11/2012 nella causa tra:

636

DI SANTO ELVIRA,LeCCA C-1.0SE1’PE i LELLM CLIAU6(0 1 LAS- U-14 EY.
LeCC’A V-t 9-R CO Gea-i9Qoigé faro ;
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ricorrenti Ron costituitisi in questa fase contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

Data pubblicazione: 16/12/2013

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il
ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario.

PICCIALLI;

n. 1484.13

FATTO E DIRITTO
Francesco Lella,pensionato delle Ferrovie Sud Est,presso le quali aveva lavorato dal 1963 al
16.12.1992,con ricorso del 21.4.2011 adì il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari,nei
confronti dell’INPS e dell’INAIL,a1 fine dei sentirsi riconoscere i benefici previsti dalla legge n.
257 del 1992 ,per i rischi di esposizione all’amianto.

interesse alla domanda,ed il processo era stato riassunto,a seguito del decesso del ricorrente
(avvenuto il 20.5.2008),dagli eredi Giuseppe,Claudio,Eugenia,Marco e Roberto Lella ed Elvira
Di Santo,con sentenza n. 13348 del 10.11.2010 l’adito giudice dichiarò la propria carenza di
giurisdizione,ravvisando quella della Corte di Conti.
Riassunto il giudizio dai suddetti eredi Lella, con ricorso notificato il 5/11.4.2011, innanzi a tale
corte,nella sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,ricostituitosi il contraddittorio con
l’INPS e l’INAIL, sentiti nel corso della prima udienza del 5.11.2012 i difensori delle parti
sulla questione della giurisdizione, in ordine alla quale gli stessi concordemente concludevano
per quella della Corte dei Conti,i1 giudice monocratico di quest’ultima,con ordinanza del
23.11.2012, richiedeva di ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 59 co. 3 della
L. n. 69 del 2009 e rimetteva gli atti a questa Corte,sulla base di articolata motivazione nella
quale evidenziava che,con riferimento al regime pensionistico degli autoferrotranvieri,non
essendo previsto alcun concorso a carico dello Stato per la copertura degli eventuali squilibri
finanziari,la cognizione delle relative controversie spettava all’A.G.O.,non assumendo rilievo la
natura giuridica del pregresso rapporto di lavoro,né quella del datore.
Pervenuti gli atti a queste Sezioni Unite,i1 Procuratore Generale,con requisitoria del 24.719.8.2013 ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario,condividendo integralmente le
argomentazione del giudice rimettente.
Gli eredi Lella,PINPS e l’INAIL non hanno svolto in questa sede attività difensive.

1

All’esito del giudizio,nel quale i due istituti si erano costituiti,resistendo per quanto di rispettivo

DIRITTO
Va dichiarata,in conformità alla tesi esposta dal giudice rimettente ed alle conformi conclusioni
del P.G. (oltre a quelle concordemente rassegnate dalla parti nel giudizio a quo),la giurisdizione
del giudice ordinario a conoscere la controversia in questione.

prestato la sua attività alle dipendenze prima di una società,esercente servizio di trasporto
ferroviario in concessione,e successivamente, della gestione commissariale governativa,
trasferita al Ministero dei Trasporti,tuttavia conservando la propria iscrizione presso il Fondo per
la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all’art. 8 del R.D.L.
19.10.1923 n. 2311, conv. in L. 17.4.1925 n. 473 e succ. modd.
Tale Fondo è stato successivamente soppresso,con decorrenza dal 10.1.1996 dal Dlgs. n. 414 del
1996,che ha disposto l’iscrizione,a partire da tale data,all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità,la vecchiaia ed i superstiti del lavoratori in servizio alla data del 30.12.1995 e di
quelli successivamente assunti,dei soggetti titolari di posizioni assicurative presso il soppresso
fondo,anche nei casi di avvenuta cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione
differibile,nonché dei titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del
soppresso fondo alla data suddetta,oltre che dei trattamenti di pensione di cui all’art. 5 co. 1 del
medesimo decreto.
Quel che rileva,ai fini della questione di giurisdizione,è la circostanza che,con riferimento al
trattamento di quiescenza degli autoferrotranvieri,già iscritti al suddetto fondo speciale e
successivamente transitati sotto il generale regime assicurativo gestito dall’INPS,non sia prevista
alcuna forma di intervento contributivo da parte dello Stato,neppure ai fini del ripianamento di
eventuali squilibri finanziari,come invece era previsto per il Fondo Speciale per i dipendenti
delle F.F.S.S.,i1 cui trattamento pensionistico,pur a seguito della nota privatizzazione e della
soppressione di quest’ultimo fondo con trasferimento della relativa gestione all’I.N.P.S. ex art.
2

La vertenza,invero,attiene alla revisione del trattamento pensionistico di un lavoratore che aveva

43 L. n. 488/99,continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato,con contributo da
stabilirsi,per ogni esercizio finanziario,in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate ai
sensi dell’art. 210 u.c. D.P.R. 29.12.1973 n. 1092.
Essendo tale partecipazione l’unico elemento che comporta,a prescindere dalla natura privata o
pubblica del pregresso rapporto di lavoro dell’assicurato,la giurisdizione del giudice

nn.9009/05,27732/06,27187/2006, 221/2007, 6179/08, 17979/12),poco o punto rileva la natura di
“pubblico impiego” ravvisata nel caso in esame dal giudice ordinario,essendo necessario
anche,ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti,ai sensi dell’art. 13 R.D.
12.7.1934 n. 1214,che la pensione gravi in tutto o in parte a carico dello Stato;sicché va
dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario,davanti al quale la controversia
dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese,in assenza di costituzione delle parti nella
presente sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, a sezioni unite in camera di consiglio, il 3 dicembre2013.

contabile,secondo il costante insegnamento di queste S.U. (v.,in particolare,

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