Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27999 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 14/10/2021), n.27999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27977-2020 proposto da:

I.T., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 5930/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato l’08/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

rilevato che:

con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 26 ottobre 2020, I.T., nato il (OMISSIS), proveniente dall’Edo State (Nigeria) ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente ha esposto: a) di essere andato a vivere a (OMISSIS) presso uno zio a seguito della morte di entrambi i genitori a causa di un incidente stradale; b) di aver perso vari membri della famiglia in quegli anni, tra cui la moglie dello zio e un cugino durante una rapina nella loro abitazione; c) di aver saputo dallo zio che intendeva lasciare il paese per andare in un luogo più sicuro; d) di avere anche lui deciso per tali ragioni di lasciare la Nigeria; e) di temere per la propria vita in caso di rientro e, in particolare, di poter essere destinatario di simili violenze e di non potersi ricostruire una vita in Nigeria in assenza di legami familiari;

il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione;

in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse attendibile e che le circostanze che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria non fossero riconducibili agli atti di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8; inoltre il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la protezione sussidiaria alla luce della non credibilità del racconto e dell’attuale situazione in Nigeria che, alla luce delle fonti analizzate, non risulta riconducibile a un contesto di violenza generalizzata; infine, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere neppure la protezione umanitaria in assenza di allegazioni relative a una condizione di vulnerabilità effettiva del ricorrente;

avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 26.10.2020 ha proposto ricorso per cassazione n. 27977/2020, svolgendo due motivi, così rubricati: “1) Violaione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 8; 2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 3, 5 e 14”;

l’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 1.7.2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Ritenuto che:

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.;

questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla Dir. 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, alla medesima Carta, art. 18 e art. 19, p. 2, alla CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14;

nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non rispetta il D.Lgs. n. 25 del 2008, cit. art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite;

la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite;

la trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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