Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27998 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27998 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 28545-2012 proposto da:
MAZZOLA OTTAVIO,

CAVUOTO BARBARA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TEMBIEN 33, presso lo studio
dell’avvocato GALIENA ALESSANDRO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CONTI LEOPOLDO, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrenti
contro

D’AMORE MARIA ANTONIETTA, BOZZO ARCHIMEDE PAVIMENTI IN

Data pubblicazione: 16/12/2013

LEGNO S.R.L.;
– intimati

per regolamento di giurisdizione in relazione al

giudizio pendente n. 10251/2011 del TRIBUNALE di
GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare la carenza di giurisdizione del
giudice italiano e la giurisdizione di quello svizzero.

udito l’avvocato Alessandro GALIENA;

n. 28545.12

FATTO
La società Bozzo Archimede Pavimenti in legno S.r.1.,con sede in Genova, convenne al
giudizio del Tribunale di quella città ,con due distinti atti di citazione notificati il 19.9.2011
in Lugano,Ottavio Mazzola e Barbara Cavuoto,a1 fine di sentirli dichiarare inadempienti e

opera di pavimenti in legno,stipulato nell’estate del 2010,da eseguirsi in un immobile dei
convenuti sito in quella città elvetica.
I convenuti si costituirono,contestando la domanda ed eccependo,tra l’altro e
preliminarmente,i1 difetto di giurisdizione,assumendo questa spettare,ai sensi della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007,stipulata tra l’unione Europea e la
Confederazione Elvetica,a1 giudice svizzero;i medesimi,inoltre chiamavano in causa,per
esserne garantiti,l’architetto Maria Antonietta D’Amore,la professionista progettista che li
aveva messo in contatto con la società attrice e che,a loro avviso,eccedendo dall’incarico
ricevuto,avrebbe dato un non autorizzato assenso ad un preventivo dei lavori predisposto
dalla predetta.
Costituitasi la D’Amore,contestava il fondamento della chiamata e proponeva domanda
riconvenzionale contro i Mazzola Cavuoto,per il pagamento delle residue spettanze
professionali relative all’incarico.
In pendenza del suddetto giudizio,i1 Mazzola e la Cavuoto hanno proposto a questa Corte
ricorso per regolamento di giurisdizione,ribadendo la tesi posta a base della preliminare
eccezione sopra menzionata.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la società attrice e la terza chiamata.
Con requisitoria del 27/28.8.2013 il Procuratore Generale della Repubblica presso questa
Corte ha concluso per la dichiarazione della carenza di giurisdizione del giudice italiano e
l’affermazione di quella del giudice svizzero,a termini della convenzione sopra citata.
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condannare al risarcimento dei danni,in relazione ad un contratto di fornitura e messa in

DIRITTO
Il ricorso è fondato,dovendosi dichiarare,in conformità alle conclusioni del P.G.,
l’appartenenza della giurisdizione sulla controversia in questione all’autorità giudiziaria
elvetica.
Al riguardo trova applicazione la Convenzione di Lugano,ivi stipulata in data 30.10.2007 tra

il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”,atto che,a
seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 138 del 26.5.2001, è entrato
da tale data a far parte integrante del diritto comunitario europeo e,come tale,ha assunto,per
la natura precisa ed incondizionata delle disposizioni in esso contenute,efficacia vincolante e
diretta in tutti gli stati membri,tra cui l’Italia,i cui organi giudiziari,anche in mancanza di una
legge nazionale di ratifica,sono tenuti,ai sensi degli artt. 189 del Trattato CE e dell’art. 111
Cost.,all’osservanza di siffatte norme sovranazionali (v. Corte Cost.le n. 168/1991).
Nel caso di specie la controversia,introdotta con atto di citazione notificato il 19.9.2011,è
successiva all’entrata in vigore della suddetta convenzione e pertanto soggiace alle
disposizioni in essa contenute.
Tra queste rilevano,ai fini che ne occupano,le norme contenute nella sezione 4 del titolo II,
disciplinanti la “competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”.
In particolare,l’art. 15,fatte salve la disposizioni di cui all’art. 4 e 5, par. 5 ( contemplanti
ipotesi non ravvisabili nella specie), al par. 1 prevede che “la competenza in materia di
contratti conclusi da una persona, il consumatore,per uso che possa essere considerato
estraneo alla sua attività professionale, è regolata dalla presente sezione”, in particolare,sub
c),”in tutti gli altri casi qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività
commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in
cui è domiciliato il consumatore.. …”. Il successivo art. 16,a1 par. 1,prevede la facoltà del
consumatore di proporre l’azione verso la controparte contrattuale sia davanti al giudice dello
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l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera,”concernente la competenza giurisdizionale,

Stato vincolato dalla convenzione,nel cui territorio la parte convenuta è domiciliata,sia
davanti a quello del domicilio del consumatore,mentre al par. 2 non consente,nell’inversa
ipotesi (in cui il consumatore sia convenuto), tale scelta,prevedendo invece che “l’azione
della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al
giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il

L’esclusività della giurisdizione prevista nella seconda ipotesi,resa palese dall’uso
dell’avverbio “solo”,comporta dunque che,nel caso di specie,in cui la domanda era stata
proposta dalla società “Bozzo Archimede pavimenti in legno s.r.l.”,all’evidenza costituente
impresa professionalmente esercente in Italia (Stato vincolato dalla convenzione ) l’attività
commerciale di produzione di pavimenti, nei confronti dei Mazzola — Cavuoto, persone
fisiche domiciliate,come anche risulta dagli atti, in Svizzera (dove è stato notificato l’atto di
citazione, in particolare in Collina d’Oro- Gentilino- Canton Ticino),vale dire nel territorio di
altro Stato vincolato dalla convenzione,e da considerarsi “consumatori” a termini della
disposizione sopra citata, l’azione avrebbe dovuto essere instaurata davanti ad un giudice di
questo secondo Stato (dove, peraltro,come da incontroversa dichiarazione contenuta
nell’epigrafe del ricorso ex art. 41 c.p.c.,i suddetti risultano ancora residenti,sia pure in
località diversa da quella sopra indicata)
Sulla qualità dei convenuti di “consumatori”, a termini delle citate norme della nuova
convenzione, non possono sussistere dubbi, attese la chiarezza del dato normativo (il citato
art. 15 par.1) e la incontroversa circostanza che i pavimenti,come dedotto in ricorso e
risultante dall’atto di citazione,erano destinati all’ installazione in un appartamento in corso
di ristrutturazione di proprietà dei Mazzola-Cavuoto, sito in Lugano,dunque ad un uso
palesemente estraneo ad eventuali attività professionali svolte dai medesimi.
Altrettanto evidente risulta l’ampliamento della portata oggettiva,ai fini della giurisdizione,
della tutela dei “consumatornrispetto alle previgenti disposizioni della Convenzione di
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consumatore”.

Lugano del 1988 (che limitava la protezione a particolari tipologie di contratti),desumibile
dall’omnicomprensiva e residuale dizione “in tutti gli altri casi” (oltre a quelli di cui sub a) e
b) , che lascia,in pratica,fuori della stessa le sole ipotesi,fatte salve dal par. l , di cui agli artt.
4 e 5,par. 5,senza alcuna distinzione in relazione alla natura dei contratti;sicchè poco o punto
rileva se,nella specie,quello stipulato tra le parti abbia integrato una compravendita,o un

dalle disposizioni citate in precedenza.
Né,infine,avrebbe potuto influire sulla competenza giurisdizionale la presenza nel processo
della causa di garanzia,aggiuntasi a quella principale a seguito della chiamata,da parte dei
convenuti,dell’arch.D’Amore,tenuto conto che a termini della stessa convenzione,art. 6.2,
siffatte cause seguono,agli effetti della giurisdizione, la sorte di quella principale,a meno che
la domanda principale “non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato

in causa dal suo giudice naturale” (in tal senso,con riferimento sia ad ipotesi di garanzia
propria,che impropria,su analoghe questioni ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni
contenute nelle precedenti convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988,v. S.U.
nn. 5965/09,26643/09,8404/12),i1 che non risulta,né è stato dedotto nella specie.
Va,conclusivamente,dichiarata la giurisdizione del giudice elvetico.
Sussistono,infine, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del presente
giudizio,tenuto conto della non resistenza delle parti intimate,considerati il breve tempo
trascorso tra l’entrata in vigore della nuova convenzione di Lugano e l’inizio della causa di
merito e l’assenza di precedenti giurisprudenziali in termini.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,dichiara la giurisdizione del giudice svizzero ed integralmente
compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso,a sezioni unite,in Roma in camera di consiglio il 3 dicembre 2013.

appalto,assumendo invece rilievo le qualità soggettive degli stipulanti,così come definite

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