Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27998 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 14/10/2021), n.27998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12384-2020 proposto da:

H.N., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1408/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, H.N., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di L’Aquila impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato e vissuto nel villaggio di (OMISSIS); di essere di religione musulmana sunnita e di etnia Arain; di essere sposato con cinque figli; di aver lavorato come piastrellista e agricoltore; di aver ottenuto un prestito per coltivare la terra di 2.5000.000 rupie da un uomo politico membro dell’assemblea provinciale della (OMISSIS); che una violenta alluvione lo aveva costretto ad abbandonare terra e villaggio; che il creditore lo aveva minacciato di morte se non avesse restituito il prestito; di essere perciò partito nel 2013 per la Libia e quindi nel 2014 per l’Italia;

con ordinanza del 10.8.2016 Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

con sentenza del 27.6.2017 la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, essendo stato proposto con citazione anziché con ricorso ed essendo stato iscritto a ruolo oltre il termine di legge;

la Corte di cassazione con sentenza del 3.5.2018 ha cassato la sentenza impugnata ritenendo tempestiva la notifica dell’atto di citazione in appello; con successiva sentenza del 16.9.2019, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte aquilana ha rigettato l’appello;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso H.N. svolgendo quattro motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla Dir. del 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE, art. 4 (abrogata e ritrasfusa nella Dir. n. 2011/95/UE), al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, alla Dir. n. 2005/85/CE abrogata e ritrasfusa nella Dir. n. 2013/32/UE), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, alla Dir. n. 2004/83/CE, art. 8; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia omessa motivazione circa la richiesta dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria con riferimento alla richiesta avanzata sul presupposto della provenienza del ricorrente dalla Libia e delle violenze fisiche e psichiche subite in quel Paese; con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento all’apodittica esclusione della situazione di violenza indiscriminata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art,14, lett. c), in Pakistan, viceversa attestata da varie fonti; con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla Dir. n. 2011/05/UE, art. 4, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, all’art. 2 Cost., al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in merito alla mancata concessione della protezione umanitaria previo giudizio di bilanciamento fra il grado di integrazione raggiunta in Italia e la situazione lasciata nel Paese di origine.

Con riferimento al terzo motivo, in punto omessa verifica d’ufficio sulla violenza indiscriminata in Pakistan, gli accertamenti compiuti dalla Corte abruzzese difettano palesemente di attualità, poiché il provvedimento impugnato a settembre del 2019 ha fatto riferimento a due fonti informative assai risalenti, una del 2012 e l’altra del 2015;

il ricorrente nel censurare il vizio non ha indicato fonti alternative più aggiornate e attuali che la Corte avrebbe dovuto esaminare;

si è delineato nelle decisioni di questa Corte un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della violazione del dovere di cooperazione istruttoria e di specifica indicazione delle fonti informative aggiornate consultate da parte del giudice della protezione internazionale e, in particolare, circa la necessità in capo ai ricorrente nel denunciare con il ricorso in sede di legittimità il predetto vizio di corredare, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, la propria doglianza con l’indicazione delle COI – country origin information alternative che sostengono le sue deduzioni;

tale contrasto è stato segnalato e illustrato con le ordinanze interlocutorie di questa Sezione n. 12584, 12585 e 12586 del 9.3-12.5.2021, a cui si fa integrale richiamo;

pertanto non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, e che il ricorso deve essere rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte:

rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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