Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27998 del 07/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 3203-2020 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE
143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentato
e difeso dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA
PASSARELLI, LUIGI CALIULO, FILIPPO MANGIAPANE, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 32614/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Avv. Davide Francesco Colucci, difensore e procuratore speciale di A.D. nel procedimento n. 21276/2018, nel quale era stata pronunciata la sentenza di questa Corte n. 32614/2019, aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui, a seguito della condanna di A.D. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps,la Corte non aveva considerato che il ricorrente possedeva i requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza, ai sensi del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..
Con l’istanza in questione, l’Avv. Colucci chiedeva la correzione della predetta sentenza.
L’Inps rimaneva intimato
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con la sentenza n. 21276/2018 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di A.D. avverso la decisione con cui la corte di appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna di riliquidazione della prestazione. Questa Corte aveva ritenuto coerente con i principi espressi in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale la decisione della corte territoriale ed aveva quindi confermato la decisione assunta, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
2) L’avvocato Colucci ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale poichè ha rilevato che il Collegio di legittimità, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, non aveva considerato che la stessa era in possesso dei requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza, ai sensi del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..
3) Il ricorso è infondato in quanto il richiamato disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. fa chiaramente riferimento, ai fini dell’esonero, solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, con ciò intendendo limitare solo a quelli ed a quelle domande, l’esonero dalla spese in caso di soccombenza.
La finalità della norma in esame è quella di “non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza” (Cass. 15659/2019), e più precisamente alla domanda di prestazioni di tale natura. Nel caso di specie la domanda non era diretta ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ma al risarcimento del danno per inadempimento o, meglio, al ritardato adempimento. Si tratta quindi di domanda con causa petendi e petitum differenti da quelli invece caratterizzanti richieste di prestazione assistenziale o previdenziale, per le quali è prevista l’esenzione (Cass. n. 13166/2009; Cass. n. 19136/2005). Il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di correzione dell’errore materiale.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020