Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27997 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.A., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello,

in Morrovalle (MC) alla Via Botticelli n. 27 presso lo studio del

rag. COSTANTINI LUCIO che la rappresentava e difendeva in quel grado;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 98/06/06 depositata il 13 ottobre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese dell’Agenzia, perorate dall’avv. Gianna GALLUZZI

(dell’Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate – esposto che: (1) con “avviso di accertamento… notificato il 24 novembre 2000” alla “Meschini Aurelio eredi di Paoltroni Alma & C. snc” (della quale erano soci P.A. e M.G.) l’Ufficio, sulla scorta del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza “in data 9 novembre 1994”, aveva rideterminato “il reddito di impresa… per l’anno 1994 in L. 101.029.000”; (2) “conseguentemente” lo stesso Ufficio aveva provveduto a rettificare “il reddito personale del socio a fini IRPEF” per il medesimo anno con distinto avviso notificato anch’ esso il 24 novembre 2000; (3) “con istanza presentata il 19 dicembre 2000 il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies, provvedeva a definire l’atto impositivo versando una somma pari al 10% della maggiore imposta accertata a suo carico”; (4) “con cartella di pagamento… notificata il 3 settembre 2002 l’Ufficio …

provvedeva al recupero delle somme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, dovute ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies, comma 6” -, in base a due motivi, chiede di cassare la sentenza n. 98/06/06 (depositata il 13 ottobre 2006) con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione del primo giudice che aveva accolto il ricorso della contribuente contro detta cartella.

P.A., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che “secondo l’Ufficio il presupposto… è che alla data del 3 dicembre 1994 sia stato notificato il PVC” mentre per la contribuente “il PVC non concretizza un’ipotesi di lite pendente in mancanza di atto impositivo” -, dichiarato di recepire la “tesi della Corte di Cassazione” (“sentenze n. 11021 del 10 agosto 2001, n. 3831/01 recte:

13831/01 e n. 16772/02”) e ritenuto non “accettabile l’interprelazione data dalla Ris. 161/E del 18 luglio 1997”, ha rigettato l’appello dell’Ufficio affermando che “il contribuente si è attenuto rettamente alla disposizione di cui al D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 2, in quanto alla data del 31 dicembre 1994 non era stato notificato alcun atto di imposizione e la definizione della lite si era concretizzata in maniera legittima”.

2. L’Agenzia censura la sentenza con due motivi:

(1) “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, commi 1, 6 e 9… nel relativo nesso col D.P.R. n. 602 del 1973”, concluse con il “quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c.:

“la previsione del D.L. n. 504 del 1994, art. 2 quinquies, comma 6…

va interpretato nel senso che sono comunque dovute, da parte del contribuente, tutte le somme il cui pagamento è stabilito in tema di pertinente imposta, ancorchè il contribuente stesso non abbia proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento in rettifica davanti agli organi del contenzioso tributario”;

(2) “omessa ed in ogni caso insufficiente motivazione”;

“la motivazione appare inidonea a giustificare la pertinente decisione finale laddove, con riferimento alla interpretazione ministeriale di cui alla Risoluzione 161/E del 1997, si limita ad affermare… l’opposto, senza un accurato esame della normativa di riferimento tale da far cogliere l’adeguatezza del supporto argomentativo in rapporto proprio alla cornice percettiva di riferimento”.

3. Il ricorso è fondato.

A. Sulla questione posta dall’Agenzia (i cui due motivi di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perchè afferenti all’istesso punto di contrasto), invero, in carenza di convincenti argomentazioni contrarie, va ribadito l'”orientamento costante” – tale definito da Cass., trib., 7 luglio 2009 n. 15888, da cui gli excerpta, nella quale si è altresì precisato che “non si discosta affatto dall’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso” la “sentenza di questa Corte n. 7436 del 2003…”, attesa “la diversità della situazione di fatto ivi esaminata, dal momento che la definizione della controversa ai sensi della L. n. 656 del 1994 era intervenuta dopo che al contribuente era stato notificato un avviso di rettifica”) di questa Corte (“espresso con le sentenze n. 13831 del 2001, n. 16772 del 2002, n. 23174 del 2005, n. 12789 del 2006 e n. 9524 del 2008” nonchè da Cass., trib., 29 agosto 2007 n. 18226) – per il quale:

– “il D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, convertito con L. n. 565 del 1994, ha parificato, ai fini della definizione delle liti pendenti, le liti potenziali a quelle effettive, con l’effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie, previsto dal comma 6, è dovuto, in caso di notifica, di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato, non essendovi alcuna ragione per riconoscere a quest’ultimo un trattamento più vantaggioso rispetto al contribuente che, prima o dopo l’emanazione della normativa di favore, abbia invece proposto ricorso contro il medesimo avviso”;

– “ben diversa, però, è la situazione del destinatario del solo processo verbale di constatazione, in quanto l’esclusione della pendenza della lite, in questo caso, discende dalla natura stessa dell’atto notificato, in quanto insuscettibile di autonoma impugnazione e quindi di determinare una lite effettiva”;

– “la circostanza che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, abbia esteso anche a tale ipotesi la possibilità di definizione agevolata non consente di estendere a tale situazione la disposizione del comma 6 quinquies, secondo cui restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio in quanto essa presuppone che il giudizio sia effettivamente pendente, situazione che non si verifica nel caso in cui al processo verbale di constatazione non abbia fatto seguito un atto impositivo”.

Siffatti principi, peraltro, risultano già affermati da Cass., trib., 24 novembre 2006 n. 24993, leggendosi in questa che:

– nella fattispecie ivi esaminata (1) “l’Ufficio Iva… notificava alla società…, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., un avviso di rettifica della dichiarazione, resa ai fini applicativi dell’Iva, per omessa registrazione di corrispettivi” e (2) “il contribuente proponeva ricorso e chiedeva di avvalersi della previsione di cui alla L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies, presentando, istanza di definizione della controversia e corrispondendo il 10% della maggiore imposta accertata”: l'”istanza di definizione della controversia”, quindi, anche ivi era stata presentata dopo la notifica dell'”avviso di rettifica della dichiarazione”;

– “deve essere data continuità” all'”orientamento” affermato nella “sentenza n. 7436 del 2003” (la cui fattispecie, come innanzi già evidenziato, “non si discosta affatto dall’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso”) e “successivamente validato dalla pronuncia n. 12789 del 2006” secondo cui, “con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, prevista dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies, introdotto dalla legge di conversione, L. 30 novembre 1994, n. 656”, “solo nel caso in cui l’istanza si riferisca”, come nella specie, “ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente è esentato dal versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto” dalle afferenti norme (ivi, “in materia di IVA”, “dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60”).

B. Gli univoci principi richiamati evidenziano l’erroneità della sentenza impugnata fondata su di un “precedente” di questa Corte (dato, essenzialmente, dalla sentenza “n. 11021 del 10 agosto 2001”) il cui “orientamento” (come precisato dalla citata Cass., n. 24993 del 2006) risulta da tempo ampiamente superato – la quale, di conseguenza, deve essere cassata.

La causa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va decisa “nel merito” da questa Corte: il ricorso di primo grado, infatti, deve essere respinto perchè le somme richieste dall’Ufficio con la cartella impugnata sono dovute ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 6, in quanto la contribuente ha chiesto di definire la lite (come consentito dal secondo periodo del comma nono, per il quale “limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento”) ai sensi di detta norma solo il 19 dicembre 2000, quindi dopo la notifica (avvenuta il 24 novembre 2000) dell’atto di imposizione fiscale.

4. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.T.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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