Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27997 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27997 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 24792-2012 proposto da:
CASTIGLIONE

MINISCHETTI

ANTONELLA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, press la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata

e

difesa dall’avvocato

2013

VALENTI STOCCO GIGLIOLA, per delega a margine del

634

controricorso;()

_ oi?

0LQ,30,1×1 3 0(1.(Pfi)
– ricorrente –

contro

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA, REBELLATO PAOLO;

Data pubblicazione: 16/12/2013

- intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 1951/2011 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

PICCIALLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Marcello MATERA, il quale chiede alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunite in
camera di consiglio, di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso, con le determinazioni di legge.

consiglio del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

n.24792.12

FATTO
Antonella Castiglione Minischetti,avendo partecipato con esito negativo ad una selezione
pubblica indetta dal Comune di Crespano del Grappa,ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del
1987,per la copertura di un posto di impiegato amministrativo Bl,con ricorso dell’8.11.2011

vincitore Paolo Rebellato,a1 fine di sentire annullare,previa sospensione della relativa
esecutorietà, la “determina” comunale n. 83 del 29.9.2011,di approvazione della graduatoria,
deducendo la violazione delle norme regolanti lo svolgimento delle procedure concorsuali e
di quelle regolamentari del comune,per l’accesso ai posti e profili professionali.
Nella resistenza dell’ente territoriale e del Rebellato l’adito T.A.R. procedeva all’esame della
richiesta sospensiva e,con ordinanza del 20.1.2012,”ritenuta la propria giurisdizione e
competenza”,nonché l’insussistenza delle condizioni per l’adozione della misura cautelare,
rigettava la relativa istanza.
A seguito di tale provvedimento la Castiglione ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione,sostenendo di aver erroneamente adito il T.A.R per una controversia che,come

melius re perpensa ora ritiene,avrebbe dovuto instaurare innanzi al giudice ordinario,cui
spetterebbe la cognizione in materia di selezione non concorsuale,a termini della normativa
sopra citata, dei soggetti in graduatoria presso i centri per l’impiego.
Il Comune di Crespano del Grappa e Paolo Rebellato non hanno svolto,in questa sede,attività
difensive.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte,con requisitoria del 18.7.2013,
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso,sotto il duplice profilo della
insufficiente esposizione dei fatti di causa e del difetto d’interesse e di incertezza sulla
questione della giurisdizione,stante il “ripensamento” della ricorrente,che ben avrebbe potuto
non perseguire l’azione davanti al G.A. ed adire il G.O.
1

adì il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,nei confronti dell’ente suddetto e del

DIRITTO
Il ricorso va ritenuto ammissibile,non essendo condivisibili i due preliminari profili ostativi
ravvisati dal P.G.
Pur convenendosi che,in virtù del rinvio,contenuto nel primo comma dell’art. 41 agli artt.
364 e ss. c.p.c.,anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è soggetto

causa ex art. 366 co.I n. 3 cit. cod, tale requisito va tuttavia inteso in relazione alla
particolarità del procedimento in questione,che non avendo natura impugnatoria,è
essenzialmente diretto una pronunzia regolatrice della giurisdizione. Ne consegue che
l’onere dell’autosufficienza può ritenersi soddisfatto nei casi in cui siano indicati con
sufficiente chiarezza gli estremi della controversia necessari per la definizione della
suddetta questione (parti,oggetto e titolo della domanda,stato del giudizio di merito),non
essendo invece anche indispensabile l’esposizione degli assunti difensivi della vicenda e di
ogni altro elemento non influente ai fini della questione della giurisdizione (v.,in particolare,
S.U. n. 10980/2004).
Nel caso di specie,l’esame del ricorso proposto dalla Castiglione Minischetti evidenzia una
concisa,ma sufficiente ai fini sopra detti,esposizione dei fatti di causa,contenendo l’atto
l’indicazione dei suesposti elementi essenziali,connotanti la vicenda processuale non ancora
oggetto di decisioni di merito,svoltasi così come in narrativa riferita,oltre alle ragioni, sia pur
sommariamente esposte,in base alle quali la ricorrente,rivedendo il proprio operato, ha
ritenuto di dubitare della giurisdizione del T.A.R.,pur da lei adito.
Sotto il secondo profilo,quello dell’interesse ad una decisione regolatrice della giurisdizione,
tale dubbio,ancorchè — per quanto si dirà di seguito – non fondato,è tuttavia sufficiente a
giustificare l’ammissibilità dell’iniziativa ex art. 41 c.p.c.,non condividendosi il rilievo
dell’organo requirente,secondo cui ben avrebbe potuto la ricorrente desistere,rinunciandovi o
comunque provocando l’estinzione del relativo procedimento,dall’impugnazione proposta
2

all’onere,sotto comminatoria d’inanunissibilità,della sommaria esposizione dei fatti della

innanzi al giudice amministrativo e riproporre la domanda davanti a quello ordinario,alla cui
cognizione ritiene ora appartenere la controversia.
Al riguardo queste S.0 hanno già avuto modo di precisare che la natura oggettiva
dell’interesse alla retta soluzione del problema di giurisdizione comporta la proponibilità del
ricorso ex art. 41 c.p.c. anche da parte di chi,avendo instaurato il giudizio di merito non

(v.ord, n. 11548/1998). A tanto aggiungasi che l’auspicata pronunzia regolatrice, nel senso
proposto dalla ricorrente,comportante la possibilità della translatio iudici ai sensi dell’art. 59
della legge n. 69 del 2009,consentirebbe alla medesima il recupero delle attività processuali
svolte innanzi al giudice amministrativo e di evitare,anche sul piano sostanziale,eventuali
decadenze,cui invece potrebbe andare incontro riproponendo ex novo la domanda davanti a
quello ordinario.
Quanto sopra premesso,sul piano dell’ammissibilità,deve tuttavia rilevarsi che la tesi esposta
dalla ricorrente,secondo cui sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario,in
considerazione della natura di diritto soggettivo della posizione da lei vantata,risulta priva di
fondamento,alla stregua degli stessi estremi della vicenda esposti in ricorso,dai quali si
desume che ella ebbe ad impugnare,per pretese illegittimità afferenti le modalità di
svolgimento del procedimento selettivo del personale,cui aveva partecipato,i1 successivo
provvedimento comunale di approvazione della graduatoria.
Con tale impugnativa l’odierna ricorrente ebbe dunque a censurare un tipico atto
amministrativo,intervenuto in una fase prodromica all’instaurazione del rapporto di
servizio,rientrante nella riserva di giurisdizione del G.A. di cui all’art. 63 co. 4 Dlgs. n. 165
del 2001 (al riguardo v. S.U. 8410/12,evidenziante quale momento terminale del
procedimento concorsuale l’atto di approvazione della graduatoria,solo successivamente al
quale possono configurarsi eventuali diritti all’assunzione),nella quale la propria
posizione,di mera aspirante al posto messo a concorso,si connotava ancora in termini di
3

ancora definito,abbia poi spontaneamente dubitato della correttezza della propria iniziativa

interesse legittimo,in relazione al corretto svolgimento del procedimento selettivo ad
evidenza pubblica,la regolarità del cui svolgimento ella aveva essenzialmente contestato.
Né conferente alla configurazione del preteso diritto soggettivo è il richiamo alla citata
disposizione di cui all’art. 27 co. 3 D.P.R. n. 487/1994,secondo cui la selezione dovrebbe
tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore,non comportando valutazione

dell’amministrazione,relativo alla fase selettiva,senza tuttavia in alcun modo dedurre che,in

base alla precedente lista compilata dal competente centro per l’impiego,ai sensi dell’art. 16
della legge n. 56 del 1986,anche genericamente invocata dalla ricorrente,queseultima
occupasse una posizione tale da dar luogo al diritto all’assunzione,con correlativo obbligo
di instaurazione del rapporto da parte del Comune di Crespano del Grappa,sulla base di una
semplice valutazione di idoneità dell’aspirante utilmente collocata in graduatoria,dato
quest’ultimo che neppure viene precisato.
In siffatto contesto,nel quale la domanda, così come proposta non avrebbe potuto mai
condurre alla dichiarazione di sussistenza di un diritto all’assunzione, potendo al più dar
luogo a quella dell’illegittimità del procedimento selettivo svoltosi presso l’ente territoriale
suddetto, risulta evidente la sussistenza della giurisdizione del GA.,correttamente adito dalla
ricorrente.
Sulle spese,infine,non vi è luogo a pronunzia,non avendo le parti intimate svolto attività in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma,a sezioni unite,in camera di consiglio il 3 diceimbre /2-013.

comparativa, considerato che nella specie era stato comunque censurato un modus operandi

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