Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27997 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37414-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO MAZZUCCHIELLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6209/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 6209/2018 aveva rigettato l’appello proposto da B.S. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Nola aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto diretto al riconoscimento dell’assegno di invalidità già riconosciuto e poi successivamente revocato. La corte territoriale, all’esito dell’indagine peritale disposta in quella sede, aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari utili per la conferma dell’assegno ordinario di invalidità, non raggiungendo, le patologie riscontrate, la soglia di incapacità lavorativa richiesta.

Avverso tale decisione B.S. aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui aveva resistito l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

B.S. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 7, e dei principi di diritto a tale disposizione relativi (Cass. n. 15 05/02 e segg.) per omesso confronto tra la situazione di incapacità attuale (alla data della domanda di conferma), rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Parte ricorrente si duole della mancata risposta alla argomentazione prospettata in sede di ricorso d’appello circa la comparazione tra le condizioni invalidanti presenti all’epoca della domanda di conferma con quelle invece accertate precedentemente all’epoca del riconoscimento del diritto all’assegno.

Il motivo è inammissibile per più ragioni. Si rileva preliminarmente la carenza del requisito di specificazione della censura in quanto assente l’esatto contenuto della ctu richiamata.

Altresì inammissibile la medesima censura poichè la corte di appello nell’esprimere la propria decisione, ha espressamente fatto riferimento alla assenza dei requisiti utili alla conferma, con ciò valutando, sulla base degli accertamenti peritali, proprio la effettiva sussistenza ed eventuale permanenza, a quel momento, delle condizioni sanitarie utili alla prestazione.

Risulta poi inconferente il richiamo ai principi espressi da questa Corte nella decisione n. 1505/2002 poichè quanto ivi affermato, pur attenendo al confronto tra condizioni invalidanti nei diversi passaggi temporali intercorsi tra il riconoscimento e la conferma della prestazione, in realtà si sofferma sulla attività di lavoro, nel caso di specie non rilevante.

Il ricorso per le esposte ragioni è inammissibile.

Nulla per le spese del presente giudizio essendo presenti per il ricorrente le condizioni di esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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