Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27996 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16473-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO

14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LOREDANA GOMBIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Tivoli in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario, in capo a C.M., relativo alla indennità di accompagnamento e riconosciuto invece le condizioni sanitarie utili allo status di handicap da aprile 2017. Il giudice aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quello di presentazione della domanda amministrativa ed inoltre perchè il parziale accoglimento della domanda era frutto solo del meccanismo processuale di cui all’art. 149 c.p.c., in ragione del quale l’Inps non poteva essere riconosciuto soccombente.

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistita proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La C. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con univo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ha rilevato la ricorrente l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità. In particolare ha evidenziato che il tribunale, a fronte delle due diverse domande proposte, ne aveva accolto una fissando la decorrenza del beneficio riconosciuto, come richiesto, sin dalla data della domanda amministrativa. A ciò avrebbe dovuto conseguire una differente liquidazione delle spese giudiziali, erroneamente compensate per intero dal tribunale.

Con riguardo al tema delle spese processuali questa Corte ha statuito che “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti)” (Cass. n. 19613/2017).

E’ stato anche precisato che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass. n. 20888/2018).

Sulla base degli enunciati principi nel caso in esame non difetta la decisione di compensare le spese adottata dal tribunale, essendosi verificato l’accoglimento di una soltanto delle domande in origine proposte e dunque di una circostanza di fatto integrativa del concetto di reciproca soccombenza; al riguardo non rileva la ulteriore ragione, non totalmente congruente con il caso di specie, della decorrenza successiva alla presentazione della domanda, poichè la prestazione riconosciuta è stata attribuita sin dalla domanda amministrativa, come richiesto, ed è stata, invece, negata la ulteriore prestazione invocata. Quest’ultima ragione è sufficiente ad integrare il concetto di reciproca soccombenza e giustifica la compensazione delle spese. In tale senso e per tale ragione deve essere rigettato il ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA