Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27995 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.27995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3916-2018 proposto da:

UNIPOLSAI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.ssa

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI N 320,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., A.L., AM.GI., A.R., SARA

ASSICURAZIONI SPA, G.M., R.L.;

– intimati –

nonchè da:

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante –

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28 presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., in proprio e n. q. di procuratore speciale di

A.A. e P.R., tutti n. q. di eredi di A.

MARINA, A.L., AM.GI. e A.R., UNIPOLSAI

SPA, G.M., R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4810/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Unipolsai Spa (già Fondiaria Sai Spa) ricorre, affidandosi ad un unico articolato motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, pur accogliendo l’impugnazione principale ed incidentale, proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Latina I aveva omesso di tenere conto dell’avvenuto pagamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto che ricorresse la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura a bordo della quale la vittima del sinistro era trasportata.

Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale della Unipolsai Spa, ha detratto le somme pagate nel corso del giudizio di primo grado, in ottemperanza alla provvisionale concessa, dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi di A.M., terza trasportata deceduta a seguito di incidente stradale, avvenuto mediante collisione fra l’autovettura a bordo della quale viaggiava (condotta da G.M.) ed un autocarro Iveco condotto da R.L. ed assicurato presso la Sara Ass.ni Spa, dopo aver riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, avendo riconosciuto il concorso di colpa dei mezzi coinvolti nell’incidente, nella misura del 50%.

1.1. Anche la Sara Ass.ni Spa, con atto successivo fondato su cinque motivi, ricorre per la cassazione della medesima sentenza.

2.Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Sul ricorso della Unipolsai Spa.

1.Con unico articolato motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione; ed ex art. 360, comma 1, n. 3 lamenta la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c..

1.1 Assume che:

a. la Corte territoriale aveva omesso di valutare la documentazione prodotta che comprovava l’avvenuto pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in esecuzione della sentenza di primo grado, e non aveva tenuto conto di quanto già corrisposto nel ricalcolare il quantum debeatur;

b. l’appello incidentale era stato spiegato per analoghi motivi non considerati in primo grado, in cui le somme pagate a titolo di provvisionale non erano state defalcate dall’importo oggetto di condanna.

1.2. Tanto premesso, si osserva che la censura complessivamente proposta prospetta una critica che postula il riconoscimento dell’omessa pronuncia su un fatto dedotto, di rilevanza decisiva per la esattezza della finale quantificazione della somma dovuta.

Ciò ridonda sulla correttezza dei vizi prospettati che, ascritti alle ipotesi di cui agli art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, non colgono il segno rispetto alle critiche formulate: risulta, infatti, che la Corte abbia valutato l’appello incidentale della Fondiaria Sai Spa (ora Unipolsai) vagliando la questione relativa all’omessa detrazione della provvisionale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), mentre la critica mossa è riferibile alla omessa pronuncia sulle conclusioni spiegate in quella sede, nella parte in cui erano riferite alla detrazione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

1.3.Tuttavia, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (cfr. Cass.SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017).

1.4. Riqualificata, dunque, la censura con riferimento alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo deve ritenersi fondato.

1.5.Risulta, infatti, dall’esame della memoria di costituzione in appello della Fondiaria Sai (ora Unipolsai Spa), con la quale venne spiegata l’impugnazione incidentale, che la compagnia, oltre a dare atto dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di condanna (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), formulò le proprie conclusioni chiedendo formalmente, “in via subordinata e nel merito: a) nella denegata ipotesi di condanna della Fondiaria Sai Spa, contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza e comunque detratte le somme già corrisposte ai ricorrenti a titolo di provvisionale pari ad Euro 128.000,00 nonchè detratte quelle già corrisposte dalla Fondiaria Sai Spa in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Latina n. 2590/2012 del 15.1.2013, sempre in favore degli attori per il medesimo sinistro pari ad Euro 575.311,00” (cfr. pag. 19 dell’appello incidentale): l’atto che è stato prodotto in questo giudizio dalla Sara Ass.ni Spa – e pertanto è comunque a disposizione di questo Collegio consente di ritenere che la domanda di ricalcolo delle poste dare-avere venne tempestivamente proposta.

1.6. Risulta, altresì, che fu prodotta la documentazione attestante l’effettivo pagamento delle somme dovute (doc. 5 allegato al ricorso corrispondente al doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello): ciò avrebbe imposto alla Corte territoriale di esaminare completamente le conclusioni dell’appello incidentale subordinato e di provvedere al ricalcolo di quanto dovuto, scomputando sia l’importo corrisposto a titolo di provvisionale sia quello pagato in esecuzione della sentenza impugnata, al fine di verificare se il debito era stato complessivamente onorato o se rimaneva un disavanzo (attivo o passivo).

1.7. I giudici d’appello, invece, nella sentenza impugnata hanno tenuto conto soltanto della censura relativa al mancato scomputo della provvisionale, omettendo del tutto di esaminare la domanda formulata in via ulteriormente subordinata per il ricalcolo di quanto dovuto alla luce della spontanea esecuzione della sentenza impugnata.

1.8. Il ricorso della Unipolsai Spa deve, pertanto, essere accolto.

2. Sul ricorso Sara Ass.ni Spa.

2.1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si deduce la nullità della sentenza, in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto emettere una pronuncia che, sostituendosi a quello di primo grado doveva tener conto delle somme già liquidate e pagate dalla Fondiaria Sai Spa; in più era stato riconosciuto un bene della vita che era stato già riconosciuto dal giudice di primo grado duplicando i titoli esecutivi.

2.2.Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la Corte non aveva esaminato la documentazione che provava l’esborso già pagato dalla Fondiaria ed aveva omesso di scomputare quanto già pagato

2.3.Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole del difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso di motivazione illogica: assume l’esistenza di un contrasto argomentativa fra le premesse e le conseguenze della decisione, in quanto dal computo complessivo delle somme dovute non erano state defalcate quelle già pagate.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la compagnia lamenta la violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.5. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

Le censure proposte, infatti, sono complessivamente sovrapponibili al motivo di ricorso della Unipolsai Spa e risultano prive di interesse all’impugnazione:

infatti le ragioni della Sara Ass.ni Spa non risultano compromesse dal decisum contestato, nè la prospettazione dei motivi rende apprezzabile l’utilità giuridica che potrebbe derivare alla società dall’eventuale accoglimento del suo ricorso (cfr. Cass. 13395/2018; Cass. 8934/2013).

3. In conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso della Unipolsai Spa e dichiara inammissibile quello della Sara Ass.ni Spa.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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