Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27995 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27995 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 30796-2011 proposto da:
BLASI RODOLFO, BLASI ALDO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato
PIAZZA MANFREDO, che li rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI SAN FILI, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI REBECCHI

Data pubblicazione: 16/12/2013

BRICHETTI 10, presso lo studio dell’avvocato ANNA
LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLITANO
ANGELO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente

per regolamento di giurisdizione in relazione al

udito l’Avvocato Fabio Massimo ORLANDO, per delega
dell’avvocato Manfredo Piazza;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2013 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAL VAGO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott.
Pasquale Mario CICCOLO, che ha concluso per la
giurisdizione ordinaria.

giudizio pendente n. 154/2010 del TRIBUNALE di COSENZA;

La Corte
Premesso in fatto.
I. – E’ stata depositata in cancelleria il 3 giugno 2011 la seguente
relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 1.Dopo che il
TAR Calabria con sentenza 823/2006 aveva annullato il decreto di
espropriazione di alcuni immobili di proprietà di Aldo e Rodolfo Blasi ubicati
in San Fili (in catasto agli art. 103 e 259, fg. 10, part. 510, sub 1-6)

seguito di delibera di Giunta 2 marzo 2007 provvedeva all’acquisizione del
bene utilizzato quale caserma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 43 d.p.r. 327
del 2001.
Con citazione del 15 gennaio 2010 i Blasi chiesero al Tribunale di Cosenza
la condanna del comune all’integrale risarcimento del danno, pari al valore
venale del bene, da calcolarsi al momento dell’acquisizione in misura non
inferiore ad € 477.560,00; e poiché il giudice adito con ordinanza del 4
agosto 2011 sottopose alle parti la questione di giurisdizione in relazione
al provvedimento di acquisizione sanante emesso dall’amministrazione,i
proprietari hanno proposto regolamento di giurisdizione chiedendo che
fosse dichiarata quella ordinaria. Resiste il comune con controricorso con il
quale ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio con declaratoria
della giurisdizione del giudice amministrativo, se sono condivise le
considerazioni che seguono: entrambe le parti hanno dedotto che
l’espropriazione ha avuto inizio con regolare dichiarazione di p.u. cui ha
fatto seguito, tardivamente il decreto di esproprio 5 maggio 2000, per tale
ragione annullato dal giudice amministrativo.
In tale situazione le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e
191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale rispettivamente, degli art. 34 d.lgs.80/1998,
come recepito e modificato dall’art.7 della legge 205 de 2000, nonchè
dell’art. 53 d.p.r. 327 del 2001, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008;
14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il
risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di
immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ove i “comportamenti” causativi di danno ingiusto

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adottato il 5 maggio 2000 dal sindaco del comune, l’ente pubblico a

- e cioè, nella specie, l’occupazione e/o la realizzazione dell’opera costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi
(dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono
quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione;
laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con
l’azione amministrativa secondo la Consulta,viene meno e la
controversia,sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria,sia che

risarcimento del danno,rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. A maggior ragione spetta alla giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. la
domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno
conseguente all’occupazione di terreni acquisiti dall’amministrazione con il
provvedimento di cui all’art. 43 d.p.r. 327/2001 (ora art. 42 bis), posto
che in tale caso non si realizza un mero comportamento materiale non
ricollegabile all’esercizio del potere espropriativo espresso dalla
dichiarazione di pubblica utilità, a seguito della quale sono emessi i decreti
di esproprio, ma un comportamento che deve essere valutato in
correlazione al predetto provvedimento di acquisizione. E ciò tanto ove la
domanda sia rivolta all’annullamento del provvedimento di acquisizione di
detto bene al patrimonio indisponibile pubblico, quanto se sia diretta (dallo
stesso privato o dall’amministrazione) ad ottenere la condanna della
stessa al risarcimento del danno in favore del proprietario, con esclusione
della restituzione del bene senza limiti di tempo,o infine a determinarne
l’esatta misura secondo il parametro stabilito dalla norma (Cass. sez. un.
15319/2010; 16093/2009; 5925/2008).
Ritenuto in diritto.
III.

– Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e le

difese ulteriori,ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la
soluzione che vi è stata proposta.
IV.

– Il Collegio deve pertanto dichiarare la giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, ed ordinare la trasmissione degli atti al TAR
competente per territorio. Sussistono giusti motivi, anche per le vicende
che hanno comportato la declaratoria di illegittimità costituzionale del

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attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il

menzionato art.43 T.U., per dichiarare interamente compensate tra le
parti le spese processuali.

P.Q.M.
La Corte a sezioni unite,dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo
ed ordina la trasmissione degli atti del procedimento al TAR competente
per territorio, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese
processuali.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2013.

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