Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27994 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27994 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 16239-2011 proposto da:
BERGAMINI MARIA ROSA BRGMRS28D68C107E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo
studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GASPARINI GIULIA, PAGLIARI GIORGIO, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

fr

Data pubblicazione: 16/12/2013

ANAS S.P.A.

02133681003,

in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato PELLIZZER FRANCO, per delega in

– controri corrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 6481/2005 del TRIBUNALE di MODENA;
uditi gli avvocati Francesco Luigi BRASCHI, Amina
L’ABBATE per delega dell’avvocato Franco Pellizzer;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

12/11/2013 , dal

Consigliere

Dott.

SALVATORE SALVAGO.
Udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott.
Pasquale Mario CICCOLO; che ha concluso per la
giurisdizione ordinaria.

calce al controricorso;

Svolgimento del processo
Maria Rosa Bergamini, con citazione dell’Il agosto 2005 chiese al
Tribunale di Modena la condanna dell’ANAS al risarcimento del danno per
l’avvenuta occupazione senza titolo di un fondo di sua proprietà in
Castelfranco Emilia (in catasto al fg. 66, mapp.374) utilizzato per la
costruzione di un’opera viaria che avrebbe dovuto sorgere su altra
porzione di terreno regolarmente espropriatole con decreto prefettizio 10

Nella resistenza dell’ANAS, la Bergamini con ricorso del 25 luglio 2011 ha
proposto regolamento di giurisdizione,chiedendo a questa Corte che la
stessa fosse attribuita al giudice ordinario.
L’ANAS ha depositato memoria, con la quale ha chiesto,invece, che fosse
dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sia perché nel caso
trattavasi della c.d. occupazione espropriativa, pacificamente devoluta al
suddetto giudice, sia perché la stessa controparte aveva invocato il
disposto dell’art. 43 T.U. espr. appr. con d.p.r. 327/2001 che ne conferma
la giurisdizione esclusiva nella materia.

Motivi della decisione
La ricorrente,già destinataria del decreto prefettizio 10 settembre 1998
con cui le era stata espropriata una porzione di terreno per la realizzazione
della tangenziale di Castelfranco Emilia, ha dedotto che l’opera viaria è
stata realizzata in zona diversa da quella individuata nel progetto,avendo
subito una traslazione che ne ha comportato lo spostamento lineare in
altra parte del proprio fondo estesa secondo le risultanze della c.t.u. circa
mq. 1940 ed estranea al piano particellare individuato nella dichiarazione
di p.u. dell’opera: perciò ubicata in zona diversa da quella su cui si era
svolto il procedimento ablatorio con ulteriori danni per i propri terreni
relitti, le cui utilizzazioni avevano subito una notevole compressione.
Tanto premesso il Collegio deve ricordare che le Sezioni Unite dopo le note
decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale hanno affermato
che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
istituita dal menzionato L. n. 205 del 2000, art. 7, ribadita dagli art.7 e
133 lett. g) legge 104 del 2010, le occupazioni illegittime preordinate
all’espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere,
riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme
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novembre 1998.

adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi
l’ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua
irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le
consentiva, ovvero malgrado detto titolo); e, quindi (vedi Corte
Costituzionale 191/2006 cit.), tutte quelle in cui l’esercizio del potere si è
manifestato con l’adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi
l’ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua

consentiva,ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di
espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che
lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. 16093/2009;
26798/2008; 14794/2007; 7256/2007). Nonché quelle in cui la
dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede
amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si è in presenza
di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere,pur se poi lo stesso
si è rivelato illegittimo e per effetto dell’annullamento ha cessato
retroattivamente di esplicare i suoi effetti (Cass.509/2011; 1787/2010;
14954/2007; 3724/2007; 2689/2007).
Rientrano invece in via residuale nella giurisdizione ordinaria i
“comportamenti” posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di
mero fatto” per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima
(vedi Corte Costituzionale 191/2006 cit.) la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva ad opera dell’art. 53 del T.U. appr. con d.p.r. 327/2001; per cui
in merito alla seconda di dette categorie (che qui interessa),le Sezioni
Unite onde individuarne l’ambito hanno enunciato i seguenti principi: A)
nessuna concreta consistenza può essere attribuita alla categoria di
occupazioni preordinate all’espropriazione in cui manchi del tutto la
dichiarazione di p.u. posto che la legge 1 del 1978 ha generalizzato le
ipotesi di dichiarazione implicita attribuendo valore di dichiarazione di p.u.
ai progetti di opere pubbliche approvati alla competente autorità
amministrativa; e che l’art. 12 del T.U. ha ampliato tale previsione
elencando gli atti in cui la dichiarazione deve intendersi contenuta; B) La
fattispecie è invece ravvisabile nell’ipotesi c.d. di sconfinamento, ricorrente
in caso di collocazione di un’opera di pubblica utilità in un terreno diverso
o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti

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irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le

amministrativi di approvazione del progetto:in quanto la dichiarazione di
pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto
trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che
ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A.,
configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente,
lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da
quello di un privato che leda diritti dei terzi. Al quale conseguentemente

tutela restitutoria sia, attraverso un’abdicazione implicita al diritto
dominicale, optando per il risarcimento del danno ex art.2043 e 2058 cod.
civ. (Cass. sez. un. 7442/2008; 3723/2007; 27192/2006).
Proprio quest’ultima ipotesi si è verificata nel caso concreto in cui la
proprietaria non ha ricollegato neppure mediatamente il danno di cui
chiede il risarcimento, ad atti amministrativi, ed in particolar modo al
procedimento ablativo utilizzato per la costruzione dell’opera viaria e
concluso con il menzionato decreto del 1998, che non ha contestato sotto
alcun profilo; ma ha lamentato un’occupazione di fatto da parte dell’ANAS,
in assenza di alcun progetto o di opportuna variante,e quindi al di fuori di
un procedimento di espropriazione,di altro fondo (diverso da quello
espropriato) esteso mq.1940, con conseguente istituzione di alcuni relitti
nell’ambito dei terreni rimasti di sua proprietà. Perciò a nulla rilevando che
la Bergamini nella citazione introduttiva del giudizio abbia erroneamente
invocato gli effetti della c.d. occupazione espropriativa,che invece
presuppone una dichiarazione di p.u. valida ed operante sull’immobile
espropriando (Cass. sez. un. 3940/1988 e succ.); o la liquidazione del
danno come stabilita dall’art.43 del T.U., essendo stata la norma
dichiarata costituzionalmente illegittima dalla nota decisione 293/2010
della Corte Costit.
Né sul sistema del riparto come sopra delineato ha influito il sopravvenuto
art.42 bis del T.U. (introdotto dall’art. 34 d.l. 98 del 2011, conv. dalla
legge 111 del 2011) avendo con esso il legislatore reintrodotto l’istituto
della c.d. acquisizione sanante, stabilendone i presupposti per l’adozione
del relativo provvedimento da parte dell’amministrazione e disciplinando
specificamente la misura dell'”indennizzo” per il pregiudizio patrimoniale
conseguente alla perdita definitiva dell’immobile; sicchè la nuova norma

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l’interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la

risulta ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione nelle
domande di risarcimento del danno da occupazione sine titulo (originaria o

Ì1 (2

l

sopravvenuta). Senza considerare che nel caso concreto è pacifico tra le
parti che nessun provvedimento di acquisizione è stato mai emesso
dall’ANAS.
Conclusivamente,le Sezioni Unite devono dichiarare la giurisdizione del
giudice ordinario e compensare interamente tra le parti le spese del

P.Q.M.
La Corte,a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed
interamente compensate tra le parti le spese processuali. Dispone la
restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013.

regolamento

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