Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27993 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giuseppe

Mangili n.

3 presso lo studio dell’avv. De Stasio Bernardo insieme con l’avv.

Luigi SCARPA (del Foro di Milano) che lo rappresenta e difende in

forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

(2) l’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, in

persona

del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 137/24/06 depositata il 28 settembre 2006

dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese dell’Agenzia, perorate dall’avv. Gianna GALLUZZO

(dell’Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale il quale ha concluso per la declaratoria di

“inammissibilità ricorso Ag. Milano” e per il rigetto (così in

atti) del ricorso dell'”Agenzia”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. – premesso che: (1) “con avviso di accertamento- valutazione” del 15 giugno 1998 l'”Ufficio del registro”, ritenuti congrui “tutti gli altri valori” di “tutti gli altri cespiti”, aveva rettificato il (solo) valore dell'”azienda” caduta nella successione di F.G. (deceduto il (OMISSIS)); (2) egli e gli altri “eredi”, avendo ottenuto di “definire la rettifica operata con lo strumento dell’accertamento con adesione”, avevano versato la “maggiore imposta conseguente”; (3) il “9 novembre 1998 lo stesso Ufficio” aveva notificato “ulteriore avviso di accertamento in rettifica … del valore del cespite indicato al punto 12 della denuncia” di successione (“precisando che il D.Lgs. n. 218 del 1997 … ha precluso la possibilità di definizione per i casi in cui il contribuente si è avvalso della … L. n. 154 del 1988, art. 12”) -, per due motivi, chiede di cassare la sentenza n. 137/09/06, depositata il 28 settembre 2006, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha rigettato il suo ricorso avverso detto avviso del 1998.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione; il suo Ufficio di Milano (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudice di appello ha accolto il gravame affermando:

– “La L. n. 154 del 1988, art. 12 limita il potere di rettifica che gli Uffici finanziari hanno qualora non ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione”;

– “quando l’Ufficio ha sottoscritto l’accertamento con adesione non ha e non poteva determinare transattivamente i valori dei cespiti per i quali era stata chiesta … l’applicazione dell’art. 12” detto;

– “consegue che l’indicazione sull’atto di accertamento con adesione, congrui i restanti valori, deve intendersi riferita soltanto a quei cespiti che potevano essere oggetto di rettifica”.

Lo stesso giudice, infine, afferma che “non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello … in quanto … non risulta formulata alcuna domanda nuova, avendo sempre l’Ufficio sostenuto la legittimità dell’avviso di rettifica”.

2. Il contribuente censura la decisione con due motivi:

(7) “violazione del disposto contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, commi 1 e 2 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 3” (“se i giudici di appello avessero correttamente confrontato le argomentazione svolte dall’Ufficio in primo grado ed i motivi e le argomentazioni di difesa della pretesa tributaria in tale sede, si sarebbero … accorti che nel giudizio di appello venivano proposte questioni nuove, inammissibili”), conclusa con il “quesito” (ex art. 366 bis c.p.c.):

– “se la sentenza impugnata … rispetta il disposto del … D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in ordine all’introduzione in appello di motivi nuovi”;

– “se la sentenza impugnata sia stata emessa rispettando il disposto dell’art. 3 e art. 9 recte, D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 3 nella parte cui non consente all’Ufficio … di procedere alla notifica di nuovi accertamenti in presenza di atto di adesione già perfezionata … anche in ordine ad … atti, denunce e dichiarazioni”;

(2) “insufficiente e contraddittoria motivazione”: “i giudici di appello non hanno considerato” nè “lo spirito delle norme in tema di accertamento con adesione” (e, quindi, ritenuto che “per effetto dell’accertamento con adesione doveva intendersi superata” la “dichiarazione di valore corrispondente a quella automaticamente attribuibile ai beni, in base alla rendita catastale”) nè la mancanza di annotazione “nel verbale di contraddittorio del procedimento di adesione” della “formula … fatte salve le procedure e le modalità previste dalla L. n. 154 del 1988, art. 12 in corso di perfezionamento … “.

3. Il ricorso (spiegato dal contribuente e non dall'”Agenzia”) deve essere respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va rilevato che la sua proposizione nei confronti anche dell’Ufficio locale dell’Agenzia, diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero (quand’anche ritenendo l’Ufficio ricorrente), non è affatto inammissibile attesa la concorrente legittimazione processuale dello stesso con l’Agenzia centrale: “anche gli uffici periferici dell’Agenzia” (“subentrati a quelli dei Dipartimenti delle Entrate”), infatti (Cass., un., 14 febbraio 2006 n. 3118), “devono essere considerati – una volta che l’atto ha come destinatario l’ente – come organi dello stesso che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 e artt. 144 e 145 cod. proc. civ.”.

B. Nel merito, poi, si osserva che il disposto del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 3, comma 4 (per il quale “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio”) deve essere letto in necessaria connessione con la norma primaria dettata dal comma 1 (“la definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all’art. 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione”): per questa norma, infatti, la “definizione” invocata dal ricorrente investe soltanto quei “beni” e/o quei “diritti” (“indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione”) i quali abbiano “formato oggetto di imposizione”, ovverosia unicamente i “beni” e/o i “diritti” considerati nell’atto fiscale di “imposizione”.

Nel caso il contribuente non allega neppure che il “cespite indicato al punto 12 della denunzia” di successione (al quale, peraltro, come evidente, nella denuncia di successione non era stato attribuito nessun valore che potesse essere modificato dall’Ufficio, essendo stata invocata, per lo stesso, la procedura prevista del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154) abbia formato “oggetto di imposizione” nell’atto definito con l’intervenuto accertamento con adesione di tal che manca il presupposto stesso per l’applicazione dell’u.c. della norma.

4. Considerate le osservazioni svolte, le spese di questo giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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