Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27992 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.E., residente in (OMISSIS);

elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello, in Roma al Viale

Castrense n. 7 presso lo studio degli avv. Placidi Armando e Massimo

Cirilli che la rappresentavano e difendevano in quel grado;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 31/31/06 depositata il 24 ottobre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Veneto;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, con assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate – esposto che con ricorso notificato il 5 dicembre 2005 P.E. ha impugnato per revocazione la sentenza 248/18/99 depositata il 13 gennaio 2000 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto -, in base a due motivi, chiede di cassare la sentenza n. 31/31/06 (depositata il 24 ottobre 2006) con la quale la medesima Commissione ha recepito il ricorso confermando l’inammissibilità dell’appello presentato dal falso avvocato G. ma revocando l’annullamento della sentenza di primo grado in data 12 febbraio 1998 n. 17, passata in giudicato.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudice tributario di appello scrive:

– la Commissione regionale …., con sentenza n. 248 del 13 dicembre 1999 dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto in sede provinciale nel 1996 e conseguentemente la definitività dell’avviso di accertamento emesso … nel 1995;

– ricorre per la revocazione della … sentenza n. 248 la …

P…. osservando che il primo ricorso era stato proposto in base alla legge processuale allora in vigore (D.P.R. n. 636 del 1972) il cui art. 30 consentiva al ricorrente di agire personalmente (per cui avendo ella firmato personalmente detto ricorso, lo stesso poteva considerarsi ritualmente proposto) e che un appello dichiarato inammissibile non rende nulla la sentenza di primo grado, ma semmai la fa … passare in giudicato.

Lo stesso giudice, rileva(to) dalla copia del ricorso datato 18 gennaio 1995 (ottenuta dalla CTP di Vicenza) che il medesimo era stato firmato nell’ultima pagina tanto dal falso avvocato G., quanto da … P.E. (quest’ultima sia pure per delega al presunto legale) osserva ancora:

– il fatto che la sottoscrizione sia stata apposta alla fine del ricorso … denota integrale conoscenza del ricorso stesso e la chiara volontà della ricorrente di opporsi all’avviso di accertamento: ai sensi della normativa all’epoca vigente (D.P.R. n. 636 del 1972), risultano legittimi e validi sia il ricorso di primo grado, sia la conseguente sentenza n. 17 del 12 febbraio 1998;

– si conferma … l’inammissibilità del successivo appello intervenuto in vigenza del D.Lgs. n. 546 del 1992 per carenza dell’assistenza legale, come rilevato dall’impugnata sentenza n. 248 del 13 dicembre 1999: il che peraltro non comporta anche l’annullamento della sentenza di primo grado, come erroneamente ritenuto dai giudici d’appello.

2. L’Agenzia censura la sentenza per due motivi:

(1) violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, concluse con il “quesito di diritto”.

“se sia tardivo, e dunque inammissibile, il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c…. con il quale si deduca l’errore di fatto risultante dagli atti di causa in cui sarebbe incorso il giudice che la ha emessa,… costituito dal non aver rilevato che il ricorso proposto dal contribuente in un giudizio tributario, fosse stato sottoscritto… anche dalla parte”;

(2) violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sintetizzate nel “quesito di diritto” “se sia nulla, per assenza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 la sentenza con cui viene revocata altra precedente sentenza sulla base di un fatto che la sentenza revocata aveva espressamente preso in considerazione, dandone peraltro atto nella motivazione”, adducendo che non vi è stato alcun errore di fatto nella sentenza revocata avendo la stessa Commissione Tributaria Regionale dato atto (nella decisione qui impugnata) della presenza … sul ricorso di primo grado della sottoscrizione della… P..

3. Il ricorso – i cui motivi sono scrutinatali congiuntamente perchè investono lo stesso (unico) punto della decisione gravata – deve essere accolto.

Il giudice a quo – il quale, comunque, non si è accorto che la sentenza n. 17 è stata emessa 12 febbraio 1998, quindi nel vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992 e non già ai sensi della normativa …

(D.P.R. n. 636 del 1972) vigente al momento della proposizione del ricorso di primo grado -, invero, affermando (in accoglimento della specifica domanda di parte fondata proprio su tale assunto) che (diversamente da quanto statuito con la sentenza oggetto dell’istanza di revocazione) un appello dichiarato inammissibile non rende nulla la sentenza di primo grado, ma semmai la fa … passare in giudicato, ha evidentemente sostituito il suo giudizio in ordine agli effetti giuridici prodotti sulla sentenza di primo grado dalla inammissibilità dell’appello dichiarata dall’altro giudice del gravame (inammissibilità, peraltro, confermata anche nella decisione qui impugnata) a quello (opposto, perchè dichiarativo della definitività dell’avviso di accertamento emesso … nel 1995) formulato dal giudice di quella sentenza.

La descritta operazione, all’evidenza, come denunciato dall’Agenzia, è del tutto estranea alla fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, invocata dalla P., perchè non investe (come tale norma richiede) un errore materiale (o comunque percettivo) del giudice ma unicamente un errore di diritto (suppostamente) commesso dallo stesso, cioè un errore suscettibile di valutazione (e, se fondato, di emenda) solo da parte del giudice superiore (questa Corte) che, però, non è stato tempestivamente investito, con la conseguenza che la definitività dell’avviso di accertamento emesso … nel 1995 (oggetto di specifica decisione), essendo coperta ormai dal giudicato, non può essere modificata dallo stesso giudice che la ha già affermata perchè esso si è spogliato di ogni potestas decidendi sulla controversia con il deposito (nelle forme di legge) della sua decisione definitiva sulla stessa.

Come ribadito ancor di recente (Cass., lav., 29 ottobre 2010 n. 22171), infatti, “l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione della sentenza” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è solo quello che “consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e documenti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato”: nel caso, invece, l’istanza di revocazione non prospetta nessun errore della specie detta perchè la contribuente ha posto a fondamento di tale istanza lo stesso “fatto decisivo” (difetto della capacità professionale per l’assistenza tecnica) già considerato (quanto agli effetti) in senso ad essa sfavorevole dalla sentenza revocanda.

Tanto inerisce alla fase propriamente rescindente del giudizio di revocazione e, pertanto, riverbera i suoi effetti sull’ammissibilità stessa dell’afferente istanza di revocazione, prima ancora che sul suo fondamento (oggetto della successiva, solo e-ventuale, fase rescissoria): la situazione, dunque, deve essere aderentemente dichiarata, anche in applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (derivando evidente che, come previsto dal tal norma, “la causa non poteva essere proposta”), stante (comunque ed altresì) l’avvenuta formazione del giudicato interno contrastante (rilevabile ex officio anche da questa Corte di legittimità) sul punto della individuazione degli effetti giuridici conseguenti alla inammissibilità dell’appello.

4. Per la sua totale soccombenza la P., ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa nonchè, per il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, della riduzione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis.

P.T.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 248 del 13 dicembre 1999 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto; condanna la P. a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di merito – che liquida in Euro 400,00 (quattrocento/00) per diritti ed Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre spese prenotate a debito – e di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA