Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27992 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/10/2021), n.27992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 34764-2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata presso l’avv.to GIUSEPPE

BURSI dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimato –

avverso il decreto RG 5882/2018 del TRIBUNALE di COMO, depositato

l’11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.D. chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. – dichiarato dal Tribunale di Como il (OMISSIS) – di varie somme a titolo di crediti inerenti all’attività lavorativa svolta a favore della suddetta società, previo accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro con essa intercorso, nonché a titolo risarcitorio per illegittimo licenziamento. Il giudice delegato rigettò la domanda ritenendo non dimostrato il rapporto di lavoro subordinato.

Con decreto dell’11 ottobre 2019, il Tribunale di Como ha respinto l’opposizione allo stato passivo avverso il suddetto decreto, osservando che: dalla descrizione dei fatti emergeva un quadro di autonomia dell’attività lavorativa svolta dall’opponente, essendo al riguardo del tutto irrilevante, ai fini della prova degli indici di subordinazione del rapporto lavorativo, il verbale redatto dall’ispettore del lavoro il (OMISSIS), che era limitato alla sola descrizione della tipologia del lavoro svolto e alle relative modalità, recependo le dichiarazioni dei lavoratori interessati; lo stesso ispettore, sentito quale teste, aveva dichiarato che il verbale era frutto di visite occasionali ai centri commerciali dove era espletata l’attività lavorativa della ricorrente, senza contatti diretti con la società poi fallita.

B.D. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituito il fallimento.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale pronunciato sulla base del suddetto verbale e dell’audizione di un unico teste, non ammettendo invece le altre prove testimoniali dedotte dalla ricorrente, senza motivare al riguardo.

Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere alla pubblica udienza.

Va osservato che il Tribunale ha ammesso un’unica prova testimoniale della curatela fallimentare e non le prove testimoniali dedotte dalla ricorrente, senza motivare sul punto. Secondo l’orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214 del 2019; Cass. n. 56547 del 2017).

Nel caso concreto, il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale formulata dalla ricorrente limitatamente ad un unico teste (un ispettore del lavoro), escludendo gli altri testi indicati in ordine ai vari capitoli articolati, senza motivare al riguardo, per quanto emerge dal provvedimento impugnato.

Il collegio ritiene che la questione dell’applicabilità del suddetto orientamento alla fattispecie in esame (in cui la prova orale è stata ammessa parzialmente, senza motivazione riguardante la mancata audizione degli altri testi indicati dalla controparte) presenti rilevanza nomofilattica, che legittima il rinvio all’udienza pubblica. Invero, il giudice può ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, trattandosi di un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova (Cass., n. 9551 del 2009), ma nella fattispecie il giudice non ha espresso alcuna motivazione sull’esclusione degli altri testi, né tale valutazione appare possa desumersi implicitamente dalla motivazione del decreto impugnato, atteso che l’unico teste escusso non era a conoscenza diretta dei fatti di causa, oggetto dei capitoli di prova, avendo solo raccolto le dichiarazioni dei lavoratori interessati, come affermato dal Tribunale.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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