Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27992 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12060/2014 R.G., proposto da:

T.E., T.G. e L.L.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto La Commara, con studio in

Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 15 novembre 2013 n. 302/28/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

T.E., T.G. e L.L. ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 15 novembre 2013 n. 302/28/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposte di registro, ipotecaria e catastale per la somma complessiva di Euro 95.532,72 in dipendenza di compravendita immobiliare con richiesta delle agevolazioni per la c.d. “prima casa”, ha respinto l’appello dei contribuente con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. In ottemperanza ad ordinanza interlocutoria del collegio i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, con annessa rinunzia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con istanza depositata il 13 dicembre 2018, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, i contribuenti hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Su sollecitazione del collegio, i ricorrenti hanno depositato la rinunzia al ricorso per cassazione notificata all’intimata.

RITENUTO CHE:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta quietanza) ed acquisita la rinunzia al ricorso per cassazione, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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