Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27991 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L.C., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato (variazione di domicilio del

2

marzo 2010) in Roma alla Via Civitavecchia n. 7 presso lo studio

dell’avv. Bagnasco Pierpaolo insieme con l’avv. CIARAMELLA Giuseppe

che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 153/22/06 depositata il 24 ottobre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, perorate dall’avv. Pierpaolo

Bagnasco (delegato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.L.C. – premesso che “la GEST LINE spa” (“concessionario … della riscossione”) gli aveva comunicato di avere “iscritto ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 su beni di sua proprietà, in quanto (presunto) debitore della somma di Euro 49.824,00, maturata a seguito di iscrizione a ruolo oggetto delle cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato” -, per quattro motivi, chiede di cassare la sentenza n. 153/20/06, depositata il 24 ottobre 2006, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello (dell’Ufficio) dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado sfavorevole allo stesso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudice tributario di appello espone:

” R.L.C…. proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato all’avviso di iscrizione ipotecaria (atto impugnato …)” (iscrizione effettuata dalla “Gest Line spa” perchè egli “risultava debitore di Euro 49.824,93”) (1) eccependo “l’avvenuta prescrizione-decadenza della Pubblica Amministrazione, perchè gli atti di riferimento … non risultavano ritualmente notificati” e (2) chiedendo “l’annullamento di tutti gli atti che avevano reso possibile l'”iscrizione ipotecaria”; – l'”Ufficio di Piedimonte Matese” dell’Agenzia delle Entrate “contestava le argomentazioni prospettate dal ricorrente” e “chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel merito”;

– “la Gest Line spa eccepiva … il difetto di giurisdizione” e chiedeva “dichiararsi inammissibile il ricorso … nonchè il rigetto della domanda in rito”;

– “avverso” la sentenza della CTP (di accoglimento del ricorso) “hanno proposto appello”, “con due distinti atti”, “sia la Gest Line spa che l’… Ufficio di Piedimonte Malese” i quali hanno chiesto “l’accoglimento dell’appello” (in particolare, la Gest Line spa ha chiesto la “declaratoria di illegittimità della sentenza impugnata …e, quindi, la dichiarazione di legittimità dell’operato dell’appellante”);

– “l’appellato”, ribadito “quanto dedotto … in prime cure”, “eccepisce …la nullità, la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell’atto di appello proposto dalla Gest Line spa”, “contesta nel merito gli appelli avanzati da entrambi gli appellanti…” e “chiede l’accoglimento il rigetto” (sic) “di entrambi gli appelli”.

Lo stesso giudice, quindi, ha ritenuto “l’appello …fondato” affermando:

– “relativamente all’eccepito difetto di giurisdizione” (omissis), che “va affermata la giurisdizione” del “giudice tributario”;

– “relativamente” alla “sua interdizione”, che il “ricorrente …

avrebbe dovuto dimostrare” (“cosa che ha omesso di fare”) che del “provvedimento” fosse stata “tempestivamente eseguita l’annotazione … a margine dell’atto di nascita”;

– “non è stato dimostrato” che lo “stato di carcerazione del R. … fosse in qualche modo noto all’Ufficio ed alla Gest Line”; “neppure risulta che in sede di notifica delle cartelle esattoriali un componente della sua famiglia abbia reso noto tale circostanza”;

– non essendo state “rese note le circostanze innanzi specificate …, si presume che, attraverso il figli, a cui sono stati consegnati a più riprese gli atti impugnati, il R. abbia potuto conoscere il contenuto degli atti notificati, presunzione avvalorata dal fatto che detti atti furono impugnati, dando luogo al presente procedimento”;

– “lo stato di carcerazione del R.” è “irrilevante … agli effetti del pagamento dei contributi” e “la domanda di rateizzazione non poteva in nessun modo costituire ostacolo all’iscrizione ipotecaria, legittima forma di garanzia del credito vantato dall’Ufficio”.

2. Il R. censura la decisione per quattro motivi:

(1) “omesso esame e pronuncia”, in “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e art. 53, comma 2”, del “punto decisivo” (“rilevabile anche d’ufficio”) dato dal fatto che “l’Ufficio … non ha prodotto …la copia della ricevuta di spedizione dell’atto di appello … (vi è solo copia dell’avviso di ricevimento)”, concluso (ex art. 366 bis c.p.c.) con il “quesito” “il mancato deposito in giudizio della ricevuta di spedizione del gravame per posta… comporta l’inammissibilità dell’appello”;

(2) “omesso esame e pronuncia”, in “violazione dell’art. 100 c.p.c.”, del “punto decisivo” (ugualmente questo, si assume, “rilevabile anche d’ufficio”) concernente la carenza di interesse (“non aveva interesse”) dell’Ufficio di “Piedimonte Malese” ad impugnare “trattandosi” (a) di “atti (cartelle di pagamento e iscrizione ipotecaria) posti in essere” dal “Concessionario” (“soggetto diverso”, il cui “gravame”, peraltro, è stato “dichiarato inammissibile”) nonchè (b) di “ruoli… emessi” anche “da Uffici diversi” da quello di “Piedimonte Matese”, censura sintetizzata nel “quesito” (ex art. 366 bis cit.):

– “manca l’interesse” ad “impugnare… laddove si discuta della legittimità dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 per vizi propri (omessa notifica delle cartelle…) trattandosi di atti di esclusiva competenza di un soggetto (concessionario… per la riscossione) diverso dall’Ufficio finanziario”;

– “manca l’interesse, laddove i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento siano stati emessi da un Ufficio finanziario diverso da quello appellante”;

(3) “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, sintetizzata nel “quesito” (ex art. 366 bis detto) “sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. (e, quindi,… vizio di extra e/o ultra petizione), qualora … la C.T.R.”, in un giudizio di “impugnazione dell’iscrizione ipotecaria”, “andando oltre quanto richiesto dall’appellante Ufficio”, “non restringa il suo deliberato alle sole iscrizioni a ruolo da esso emesse, ma, effettuando l’esame della ritualità della notifica di tutte le cartelle di pagamento a fondamento dell’iscrizione ipotecaria (e quindi anche di quelle contenenti ruolo di altri Uffici), dichiari …la legittimità dell’iscrizione ipotecaria medesima”;

(4) “illogica e/o contraddittoria motivazione … in collegamento con le doglianze innanzi sollevate”: “la C.T.R. non può dichiarare la legittimità di un atto che non proviene dall’Ufficio appellante, bensì dal concessionario della riscossione” (il cui “appello” è stato dichiarato “inammissibile” dalla medesima C.T.R. “nella stessa udienza” con “sentenza n. 152/20/06”).

3. Il ricorso è infondato.

A. In via preliminare si deve rilevare che il giudice di appello – avendo esposto (giusta i passi riprodotti) che “avverso” la sentenza della CTP (di accoglimento del ricorso del contribuente) “hanno proposto appello”, “con due distinti atti”, “sia la Gest Line spa che l’… Ufficio di Piedimonte Matese” (specificando che ciascuno ha chiesto “l’accoglimento dell’appello”; in particolare, la Gest Line spa ha chiesto la “declaratoria di illegittimità della sentenza impugnata …e, quindi, la dichiarazione di legittimità dell’operato dell’appellante”) – ha esaminato anche l’appello della spa GEST LINE e statuito sullo stesso accogliendolo.

Il punto è ormai irreversibile perchè non impugnato dal contribuente.

B. Sull’infondatezza della prima doglianza va ricordato (Cass., trib., 22 febbraio 2008 n. 4615) e ribadito che “non costituisce motivo d’inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 53 e 33 dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione” in quanto “anche l’avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione” sì che “il relativo deposito deve ritenersi… perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente”.

Nel caso lo stesso ricorrente deduce che “vi è … copia dell’avviso di ricevimento”: il fatto che in questo la data di spedizione sia stata scritta dal mittente è privo di conseguenza dovendosi presumere (sino a prova contraria, qui nemmeno adombrata) il controllo della rispondenza all’effettiva di quella data da parte dell’impiegato postale.

C. all’esame degli altri tre motivi di ricorso, poi ed infine, va premesso che:

(1) “la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (Cass., trib., 7 aprile 2011 n. 8025, che richiama “Cass. 22939/07, ss.uu. 16412/07, 6450/02”);

(2) per “la natura impugnatoria del processo tributario” la “qualità di parte necessaria” deve essere riconosciuta in capo “all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (Cass., trib., 3 luglio 2009 n. 15718, che cita “Cass. n. 29465 del 2008”) e non già (Cass., trib., 17 febbraio 2010 n. 3727) alle “singole articolazioni organizzative”: in tali decisioni, infatti, si è ripetutamente affermato che “la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nè la nullità nè la decadenza dell’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità diparte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”;

(3) “allorchè soccombente in primo grado, per una ragione di carattere preliminare, sia l’amministrazione …, si deve … tener conto delle conseguenze logicamente derivanti dal carattere impugnatorio del processo tributario (Cass. nn. 22010/2006, 20516/2006, 15849/2006, 15317/2002, 4334/2002), dalla qualità di attore sostanziale rivestita dall’ufficio e dall’indisponibilità della sua pretesa, per cui, da una parte, oggetto di tale processo è indefettibilmente l’accertamento della legittimità formale e sostanziale della pretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato (Cass. n. 17119/2007); dall’altra, la stessa amministrazione non può rinunziare, se non nei limiti di esercizio dell’autotutela (Cass. n. 19187/2006), alla pretesa espressa nell’atto impositivo, oggetto immancabile del processo tributario”. (Cass., trib., 12 giugno 2009 n. 13695, nella quale si è altresì che osservato che “essendo unica, indisponibile ed indefettibile la pretesa dell’ufficio, autore dell’atto impositivo impugnato ed attore sostanziale, non può ammettersi che esso abbia implicitamente rinunziato a farla valere, sottraendo al processo tributario l’oggetto essenziale, per il fatto di avere impugnato la sola statuizione di primo grado che lo vedeva soccombente, relativa ad una questione preliminare di legittimità formale dell’atto”).

Da tali principi discende che:

(a) L’Agenzia delle Entrate, nella sua qualità di ente impositore (sia pure attraverso i suoi due uffici periferici Piedimonte Matese e Larino che hanno emesso i ruoli trasfusi nelle cartelle di pagamento poste a base del provvedimento di iscrizione di ipoteca impugnato), ha univocamente interesse (art. 100 c.p.c.) e, quindi, è pienamente legittimata a gravare la decisione ad essa sfavorevole quando questa abbia, come nella specie, su apposita domanda del contribuente (il quale, come chiarito dalla C.T.R., aveva eccepito specificamente “l’avvenuta prescrizione-decadenza della pretesa della Pubblica Amministrazione, perchè gli atti di riferimento … non risultavano ritualmente notificati” e chiesto “l’annullamento di tutti gli atti che avevano reso possibile l’iscrizione ipotecaria”), annullato (si legge nella sentenza di appello) non solo le “consequenziali iscrizioni ipotecarie” ma anche “i documenti impugnati” e “gli atti prodromici”, quindi pure “atti” propri soltanto dell’ente impositore;

(b) nessun vizio di extra od ultra petizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.) è ravvisabile nell’esame, da parte del giudice di appello, della legittimità anche degli atti prodromici (come delle afferenti notifiche) relativi alla pretesa fiscale propria dell’Ufficio del registro di Larino (non chiamato in causa) atteso che la richiesta di conferma (“vengano confermate) delle “iscrizioni a ruolo emesse dall’Ufficio” è collegata all'(erronea) precedente richiesta (implicitamente respinta dal giudice di appello) di declaratoria del “difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia e dell’Ufficio di P.M. in relazione ad alcuni rapporti sostanziali dedotti in causa”: tanto esclude qualsivoglia manifestazione di volontà dell’Ufficio appellante – che non ha emesso, in proposito, nessun atto di autotutela – di rinunciare alle (o di abbandonare le) iscrizioni a ruolo emesse dall’altro ufficio;

(c) il gravame della spa GEST LINE, pure esaminato (come visto) dal giudice di appello, comunque (secondo quanto espone la stessa C.T.R.) interessava la notifica di tutte le cartelle e, quindi, onerava quel giudice all’esame delle stesse.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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