Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27991 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 969-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A. e C.S., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’Avvocato CASULLI SAVERIO,

che li rappresenta e difende con l’Avvocato ZITO MARCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2511/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera pii consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. A.R., nella qualità di erede testamentaria di A.G., proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione notificato il 6 aprile 1995. A seguito del decesso di A.R. la causa era riassunta dagli eredi C.A. e C.S..

In data 14 marzo 2007 i predetti C.A. e C.S. addivenivano a conciliazione con i legittimari pretermessi di A.G. di talchè l’asse ereditario veniva decurtato della quota spettante ai predetti legittimari. La CTP di Taranto annullava l’avviso di accertamento sul rilievo che l’intervenuta conciliazione aveva modificato la devoluzione ereditaria e che le passività ereditarie risultavano provate.

L’agenzia delle entrate proponeva appello e la CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva in parte il ricorso dichiarando ammissibili le passività deducibili nella misura di Euro 109.801,59 ed onerando l’ufficio impositore di rettificare l’avviso di liquidazione tenuto conto di quanto dichiarato dai contribuenti nello “schema di dichiarazione di successione” prodotto nel giudizio di primo grado.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 28, 30 e 33, ed alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che il mero schema di dichiarazione di successione, peraltro privo di sottoscrizione, depositato nel giudizio di primo grado, equivalga ad una vera e propria dichiarazione integrativa di cui l’ufficio deve tenere conto nella liquidazione dell’imposta, posto che la dichiarazione integrativa, per valere come tale, deve essere presentata all’ufficio del registro competente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, mentre non ha valore alcuno il mero deposito in giudizio di uno schema di dichiarazione.

Conseguentemente la liquidazione dell’imposta legittimamente è stata liquidata sulla base della originaria dichiarazione presentata da A.R..

2. Il motivo di ricorso è fondato. Invero il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 28, comma 6, prevede: “Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le Disp. dei commi 1, 3 e 8”. Il comma 1, prevede: “La dichiarazione della successione deve essere presentata all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario”. Il comma 3, prevede: “La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall’ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale”. Infine il comma 8, prevede: “La dichiarazione nulla si considera omessa”. Dal chiaro tenore letterale della norma si evince che la dichiarazione integrativa resa in corso di causa a mezzo del deposito di uno schema è nulla poichè non è stata formulata secondo le modalità prescritte dalle norme testè citate e, come tale, deve considerarsi omessa.

Ne consegue che nel caso di specie ove, dopo la presentazione della dichiarazione originaria presentata da A.R., è sopravvenuto un evento (l’accordo transattivo con i legittimari) che ha dato luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità, e gli eredi della contribuente, odierni controricorrenti, non si sono avvalsi del potere di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 326, art. 28, comma 6, l’Ufficio rimane vincolato dalla legge a liquidare l’imposta in base alla dichiarazione originaria non sostituita nè integrata (conf. Cass. n. 8033 del 28/03/2008).

3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto limitatamente alle passività ereditarie riconosciute nel minor importo di Euro 109.801,59, secondo quanto deciso dalla CTR con la sentenza impugnata che non è stata oggetto di ricorso incidentale. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano tra le parti in ragione dell’esito complessivo della lite che ha visto soccombenti entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente alle passività ereditarie riconosciute nel minor importo di Euro 109.801,59. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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