Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27990 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 27990 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 27274-2012 proposto da:
PAINI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio
dell’avvocato CARTA ROBERTA, rappresentata e difesa
2013

dall’avvocato DE SIMONE CORRADO, per delega a margine

474

del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI SABAUDIA, FABIANI PIETRO;

Data pubblicazione: 16/12/2013

- intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 627/2012 del Tribunale
Amministratovo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata
di LATINA;

consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale dott. Federico SORRENTINO, il quale visti gli
artt.

41

e 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso o, in subordine, dichiari la
giurisdizione del giudice amministrativo, con le
conseguenze di legge.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

OGGETTO: Lavoro
pubblico
privatizzato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roberta Paini ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione
in relazione al giudizio n. 627/12 R.G. dalla stessa promosso nei confronti del Comune
di Sabaudia (ed altri) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione

nell’inquadramento nella qualifica di specialista di vigilanza secondo il principio del cd.
scorrimento della graduatoria ex art. 91, ultimo comma, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
essendo risultata idonea, a seguito di concorso interno (“corso/selezione”), ad analogo
posto, resosi vacante nel triennio successivo all’approvazione della graduatoria
medesima (determinazione dirigenziale n. 20 del 30 giugno 2009).
L’istanza di regolamento è stata proposta “stanti i dubbi sulla propria
giurisdizione sollevati dal Presidente del TAR nel corso dell’udienza camerale del 18
ottobre 2012”. Ha quindi chiesto l’affermazione della giurisdizione del giudice
amministrativo.
Il Comune di Sabaudia non ha presentato memorie difensive.
Il P.G. ha concluso in via principale per la inammissibilità del ricorso ed in via
subordinata per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto dalla
ricorrente nel giudizio dalla stessa promosso nei confronti del Comune di Sabaudia (ed
altri) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione staccata di
Latina, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del proprio diritto
nell’inquadramento nella qualifica di specialista di vigilanza, è inammissibile.
2. Deve infatti considerarsi che il regolamento preventivo di giurisdizione può
essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, in
presenza di “ragionevoli dubbi” sui limiti della giurisdizione del giudice adito. La
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che detti ragionevoli dubbi possono sussistere
anche in assenza di contestazione, da parte del convenuto, della giurisdizione
dell’autorità adita, sempre che siano idonei a “rappresentare la sussistenza di un
interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni

27274 12 r.g.n.

1

ud. 24 settembre 2013

staccata di Latina, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del proprio diritto

Unite della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 21 settembre 2006, n.
20504).
Quindi – ha ritenuto questa Corte (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2008, n. 17776) e
qui ribadisce – il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile
per difetto di interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto
che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne

ricorso proposto dalla parte ricorrente davanti al giudice amministrativo, nonostante
l’adesione della parte resistente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa e
l’oggettiva mancanza d’incertezza sulla corretta instaurazione del giudizio.
Nella specie – come ha puntualmente rilevato il P.G. – non sussiste detto
interesse concreto ed immediato.
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo ritenendolo fornito di
giurisdizione; ciò che peraltro la stessa sostiene anche nell’istanza per regolamento di
giurisdizione attualmente in esame.
Il Comune di Sabaudia si è costituito nel giudizio innanzi al Tar difendendosi nel
merito e chiedendo il rigetto del ricorso, ma accettando la giurisdizione del giudice
amministrativo.
I “dubbi” sulla propria giurisdizione sarebbero stati espressi verbalmente dal
Presidente del TAR nel corso dell’udienza camerale del 18 ottobre 2012, ma non sono
sfociati in alcun specifico provvedimento avendo il collegio disposto un semplice rinvio
dell’udienza stessa. Tali asseriti “dubbi”, per la loro genericità, non valgono a radicare
un interesse processualmente rilevante della parte ricorrente a vedere affermata la
giurisdizione del giudice da lei stessa adita e la cui giurisdizione non è stata contestata
dalla controparte.
L’istanza di regolamento va quindi dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese di
questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2013
Il Pre *dente /
(Luig

DEMMO CANCELLERSA

1-6-0. .2013

contesti la corretta individuazione. Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA