Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27990 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 784-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B.L. e P.G.C., con domicilio

eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONELLA BONANNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2123/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. P.G.C. e C.B.L., in qualità di eredi di C.B.G., proponevano ricorso avverso quattro avvisi di liquidazione di imposta di successione, ipotecaria e catastale notificati nella stessa data, due per ciascuna parte, deducendo l’impossibilità di comprendere quale fosse il contenuto degli atti e dell’ammontare complessivo dei tributi liquidati a causa di errori di calcolo, aggiunte manoscritte e clausole di annullamento e sostituzione di precedenti avvisi non meglio identificati. La commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso. I contribuenti proponevano appello e la commissione tributaria regionale della Sicilia lo accoglieva sul rilievo che, ancorchè la motivazione non fosse richiesta dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, per gli atti liquidatori, pur tuttavia la motivazione era imposta per tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1. Nel caso di specie in due avvisi l’ammontare complessivamente liquidato non corrispondeva al totale aritmetico delle singole voci riportate e in due altri avvisi era contenuta una clausola con la quale si annullavano e sostituivano precedenti provvedimenti ma gli stessi non risultavano identificati. Ciò non consentiva di avere certezza sull’ammontare delle somme complessivamente liquidata in contrasto con il principio fissato dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 3, secondo il quale i moduli e le comunicazioni dell’amministrazione devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, ed alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Sostiene che l’avviso di liquidazione dell’imposta principale di successione, disciplinato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, non richiede, a differenza dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, disciplinato dal successivo art. 34, motivazione alcuna in quanto si tratta di un provvedimento meramente liquidatorio delle imposte dovute in relazione a quanto dichiarato dal contribuente.

2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Invero, a tacer del fatto che gli avvisi di liquidazione non risultano prodotti e neppure trascritti nel ricorso introduttivo, per il che la ricorrente non ha adempiuto all’onere dell’autosufficienza, la censura proposta non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero la ricorrente sostiene che gli avvisi di liquidazione dell’imposta principale non necessitano della esplicitazione dei motivi per il quali si è giunti alla formulazione della pretesa impositiva in quanto si tratta di un mero calcolo aritmetico basato sulle dichiarazioni del contribuente. Sennonchè la CRT ha affermato che proprio il calcolo aritmetico risultava incomprensibile, oltre che errato, poichè dagli avvisi non era dato avere certezza sull’ammontare della somma complessivamente liquidata dato che in due avvisi la pretesa tributaria non corrispondeva al totale aritmetico delle singole voci riportate e in due altri avvisi era contenuta una clausola con la quale si annullavano e sostituivano precedenti provvedimenti che neppure risultavano identificati.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA