Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2799 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2799 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 19117-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope leis;
– ricorrente contro
MASINI MILA, LISI CHIARA, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE n.9, presso lo studio dell’avvocato CARLO
RIENZI, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 82/2014 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 30/01/2014;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO;

Rilevato che:
il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla odierna

della Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, e ha
condannato il Ministero al pagamento di una somma pari alle
differenze derivanti dall’applicazione dell’istituto dell’anzianità di
servizio con criteri identici a quelli dei colleghi a tempo indeterminato;
la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello del MIUR
ritenendo che, al di là della illegittimità dei termini apposti ai contratti
di lavoro, sussista il diritto del lavoratore di percepire una retribuzione
non inferiore a quella spettante al dipendente assunto con contratto a
tempo indeterminato;
contro la sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione;
la parte lavoratrice resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
le contro ricorrenti depositano memoria;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
con il motivo di ricorso il MIUR denuncia la violazione del d.lgs.
6/9/2001, n. 368, art.6; del D.L. 13/5/2011, n. 70, art. 9, comma 18,
come convertito con modificazioni nella L. 12/7/ 2011, n. 106; della
L. 3/5/1999 n 124, art. 4 e di altre leggi di settore; dell’art. 53 1. n.
312/1980; dell’art. 526 del Testo unico sulla istruzione; dell’Accordo

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parte intimata, assunta dal Ministero della Istruzione, della Università e

quadro CES, UNICE e CEE del 18/3/1999, recepito con Direttiva
1999-70-CE;
deduce, in sintesi, – l’inapplicabilità del decreto legislativo n. 368 del
2001 sui contratti a tempo determinato ai rapporti di lavoro nel settore
scolastico, come ribadito dall’art. 9, comma 18, D. L. n. 70 del 2011; –

clausola n. 5 dell’Accordo quadro giustificano per ragioni obiettive le
deroghe al principio di non discriminazione, e, nel contempo,
escludono il diritto per il periodo pre-ruolo di supplenza a scatti
retributivi;
il motivo, nella sua intera articolazione, è infondato;
la censura, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
il motivo è altresì infondato in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
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le peculiarità delle esigenze del settore scolastico, che ai sensi della

della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento

a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato ‘comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
il ricorso del NIIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
al riguardo deve precisarsi che è inconferente il motivo nella parte in si
assume la violazione dell’art. 53 1. 312/80, essendo la questione
affrontata dalla Corte del merito riferita alla violazione del principio di
non discriminazione ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio
e non avendo il Ministero formulato pertinente censura diretta ad
evidenziare che la decisione assunta all’esito del giudizio di gravame
avesse diversamente qualificato la questione devoluta in primo grado
ed in quella sede decisa in senso ad esso sfavorevole analogamente a
quella relativa al profilo di non discriminazione (Cass. ord. 1/8/2017,
n. 19132);
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economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;

in conclusione, il ricorso va respinto;
in ragione della complessità della vicenda in esame, solo di recente
composta dall’intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le
spese del presente giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, coniala 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza, nei confronti del ricorrente pktil4c-iettle-, dei
presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rfigr.,44+4-, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

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dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel

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