Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2799 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 02/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 26842/12) proposto da:

D.P., (c.f.: (OMISSIS)); D.M.P. (c.f.:

(OMISSIS)), parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giorgio

Saguato e dall’avv. Luigi Janari, in forza di procura a margine del

ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,

via Cassiodoro n. 19;

– ricorrenti –

contro

S.G.; D.A.; D.E.;

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 721/2012 della Corte di Appello di Genova,

deliberata 22 magio 2012; depositata il 20/06/12; notificata il

27/09/12.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Le sorelle D.M. ed E. citarono innanzi al Tribunale di Imperia i loro germani A. e P. e la figlia di quest’ultimo M.P. per sentir accertare e dichiarare che le consistenze di un conto deposito titoli e del conto di gestione nonchè del conto corrente di appoggio presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di (OMISSIS), intestati a D.S., deceduta nel (OMISSIS), al fratello Paolo ed alla figlia di costui D.M.P., in realtà dovevano dirsi ricomprendersi nell’eredità della congiunta D.S., che con testamento olografo, aveva attribuito a ciascuno dei propri fratelli ( M., E., El. – deceduta nubile e senza prole e la cui quota si era dunque accresciuta in favore del germani – A. e P.) specifici cespiti e, per quanto non disposto, aveva nominato tutti i descritti fratelli eredi universali delle proprie sostanze – in quanto alimentati da accrediti provenienti da posizioni accese dalla defunta; chiesero altresì che fosse ricompresa nell’asse anche la somma di 55 milioni di Lire che, lo stesso giorno del decesso, era stata prelevata dal conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla de cujus ma rispetto al quale quest’ultima aveva rilasciato autorizzazione ad operare separatamente in nome e per conto di sè medesima ai fratelli P. ed A. nonchè a B.M.A., figlia dell’altra sorella E.. Chiesero di conseguenza che quanto oggetto di accertamento fosse diviso in parti uguali tra tutti i fratelli.

Si costituirono solo D.P. e la figlia M.P. contestando la fondatezza delle domande con il sostenere che gli accrediti eseguiti per ordine della testatrice sul conto speciale deposito titoli e sul correlativo conto di gestione avrebbero costituito delle liberalità o donazioni indirette alla nipote ed al fratello che si era incaricato di curare gli interessi della donante e l’aveva assistita con la figlia; chiesero dunque che fosse accertata l’esclusiva titolarità del contenuto dei conti o, in subordine, che esso fosse attribuito per un terzo a ciascuno di loro. Con riferimento al prelievo della somma di 55 milioni di Lire affermarono che essa era stata utilizzata per pagare le spese relative alla successione nonchè per far fronte ai legati, come da rendiconto inviato ai coeredi che lo avrebbero accettato.

Il Tribunale adito respinse le domande principali e, in accoglimento della subordinata riconvenzionale, dichiarò che la consistenza del conto speciale deposito titoli e del conto speciale di gestione, si apparteneva a D.P. e M.P. nella misura di un terzo.

Interpose gravame D.M.; il processo fu poi proseguito, alla morte di questa, dal figlio ed unico erede S.G.; si costituirono D.P. e M.P.; furono dichiarati contumaci D.E. ed A..

La Corte di Appello di Genova riformò la gravata sentenza e statuì la ricomprensione nell’asse relitto dalla de cujus delle consistenze dei conti di deposito; del conto di appoggio e del conto corrente n (OMISSIS), stabilendo la divisione in parti uguali tra gli originari beneficiari o i loro eredi, escludendo in particolare che fosse stata fornita la prova di una donazione indiretta da parte della testatrice. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso D.P. e M.P., facendo valere quattro motivi; gli intimati S.; D.A. ed E. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c.: si sostiene che il giudice dell’appello, nello statuire che vi sarebbe stata una irrimediabile contraddizione tra dispositivo della sentenza di primo grado – laddove si era respinta la domanda diretta a far accertare che il contenuto del conto speciale deposito titoli e del connesso conto speciale di gestione era di esclusiva spettanza della de cujus nonostante la cointestazione anche al fratello P. ed alla figlia del predetto, M.P. – ed il contenuto della parte motiva – in cui era invece affermato l’esatto contrario, avrebbe operato una erronea interpretazione dei dati di causa, dal momento che le somme alle quali il giudice di primo grado faceva riferimento sarebbero state solo in parte della defunta.

p.1.a – Il motivo è affetto da plurimi profili di inammissibilità: innanzi tutto non vi è alcun collegamento tra la norma che si assume violata – che attiene alle caratteristiche minime che deve rivestire una pronuncia per essere qualificata come sentenza – ed il contenuto del mezzo che invece è diretto a sindacare la erronea interpretazione dei dati di causa, oggetto, ove mai, di censura per insufficienza di motivazione; in secondo luogo perchè, in ispregio della specificità del motivo – riconducibile alla c.d. non autosufficienza dello stesso – non si riportano i passi della sentenza di primo grado che avrebbero determinato la difforme interpretazione da parte della Corte di Appello.

p. 2 – Con il secondo motivo si denuncia genericamente la presenza del vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando il fatto che la Corte di Appello avrebbe escluso l’esistenza di una donazione indiretta – realizzata per il tramite di una cointestazione del conto deposito titoli e del relativo conto di appoggio con facoltà di gestione disgiunta da parte degli stessi – senza una “seria e congrua motivazione” che tenesse conto: a – delle ragioni della cointestazione che, se fossero state dettate da mera comodità gestionale, si sarebbero ripetute anche per il conto corrente n. (OMISSIS) che invece rimase intestato alla defunta, prevedendosi solo l’autorizzazione al prelievo in nome e per conto della intestataria in favore del nipote e della di lui figlia; b – della ininfluenza a fini interpretativi della mancata menzione dei conti deposito titoli e del conto corrente nelle precisazioni contenute nel verbale di pubblicazione della scheda testamentaria; c – della mancata prova che tutti i titoli presenti nel conto deposito titoli fossero della de cujus.

p. 2.a – Il motivo è inammissibile perchè non esplicita ove la motivazione sarebbe stata talmente carente da non render ricostruibile il percorso logico seguito dalla Corte del merito; ove la stessa avrebbe omesso di considerare un’emergenza processuale che avrebbe potuto condurre, con carattere di certezza, ad un diverso esito della causa; ove infine l’argomentazione fornita non sarebbe stata congruente, nei suoi esiti, alle poste premesse. In sostanza dunque le parti ricorrenti si sono limitate a contrapporre una propria interpretazione dei dati di causa a quella, ampiamente e convincentemente motivata, della Corte territoriale.

p.2.a.1 Inammissibile per difetto di specificità – riconducibile al canone della c.d. autosufficienza del motivo – è infine la deduzione della pretermissione della circostanza per la quale il conto deposito avrebbe compreso anche titoli di proprietà di terzi soggetti: invero le parti ricorrenti hanno omesso di indicare ove, nei pregressi gradi di giudizio, tale circostanza fosse stata evidenziata e fosse rimasta irrefutabilmente accertata.

p. 3 – Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto, il giudice dell’impugnazione, mere allegazioni di fatto – come tali inidonee a fornire uno spunto dell’esistenza delle motivazioni interiori che normalmente integrano l’ animus donandi – quelli che invece dovevano considerarsi determinanti elementi indiziari della donazione indiretta: anche in questo caso la censura è inammissibile sia per la non congruità del richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c.- che disciplina la formazione del libero convincimento del giudice ed i cui confini applicativi vengono violati solo allorchè il giudice conferisca ad un elemento probatorio una rilevanza che la legge non consente o se ritenga sussistente una prova legale in presenza invece di dato istruttorio da sottoporre al suo libero convincimento – sia perchè tutti gli elementi che si assumono aver ricevuto una fallace interpretazione sono stati considerati e vagliati dal giudice dell’impugnazione, con motivazione coerente e logica, non potendo ritenersi erroneo il convincimento del giudice sol perchè gli elementi dimostrativi di esso siano astrattamente suscettibili di diversa interpretazione.

p. 4 – Con il quarto motivo, deducendo una generica “violazione o falsa applicazione di norma di diritto” ci si duole che la Corte genovese abbia statuito la proprietà esclusiva della defunta sull’importo depositato su conto n. (OMISSIS), pur non essendo la circostanza mai stata contestata nel corso del giudizio: il mezzo è inammissibile perchè non indica quale norma sia stata violata e perchè non spiega quale interesse abbiano le parti ricorrenti ad una precisazione di tal fatta.

p. 5 – Non va disposta la regolazione delle spese del giudizio di cassazione in mancanza di difese delle parti intimate.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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