Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27989 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 03/06/2019, dep. 31/10/2019), n.27989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15653/2017 proposto da:

B.F., B.S., elettivamente domiciliati in Roma

C.so Trieste n. 109 presso lo studio dell’AVVOCATO DONATO MONDELLI

che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ANTONIO

DOMENICO SELLA;

– ricorrenti –

contro

M.H., P.A., R.G., V.V.;

– intimati –

e contro

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Di

Pietra n. 26 presso lo studio dell’AVVOCATO DANIELA JOUVENAL che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO LUCA MIGNOLLI;

– controricorrente incidentale –

contro

B.F., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 00362/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Antonio Domenico Sella per F. e B.S.

e l’Avvocato Luca Mignolli per R.G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F. e B.S. impugnano per cassazione con quattro motivi la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 00362 del 2017 che, in parziale accoglimento dell’appello interposto da Girolamo R. avverso sentenza del Tribunale di Verona, e pronunciando in sede di rinvio da questa Corte (sentenza n. 25755 del 22/12/2015), ha riconosciuto in favore del R. il riscatto agrario sul fondo rustico sito in (OMISSIS), in catasto al Foglio (OMISSIS), subordinatamente al versamento, in favore dei B. del prezzo determinato in relazione al valore del terreno in oltre Euro ventimila.

Resiste con controricorso R.G., che propone, altresì, ricorso incidentale condizionato.

H.M., P.A. e V.V. sono rimasti intimati. F. e B.S. non hanno replicato al ricorso incidentale di R.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale è formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7 in relazione al momento in cui devono essere verificati i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto agrario.

Il secondo mezzo assume nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla dedotta nullità della consulenza tecnica in appello.

Il terzo motivo reitera eccezione di nullità procedimentale o provvedimentale per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della nuova produzione documentale in grado di appello.

Infine il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnata per “art. 360, n. 5” inesistenza della motivazione o illogicità della medesima.

L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato censura la sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di giudicato implicito, sollevata dalla difesa del R., formatosi sulla precedente sentenza d’appello della Corte di Venezia, in ordine alla mancata vendita di terreni da parte del R. nel biennio precedente la vendita impugnata.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto propone sostanzialmente questioni di fatto, e non di diritto, sebbene sia formulato come censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza in scrutinio ha, alle pagine 5 e 6, ampiamente argomentato, sulla base della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo giudizio di appello, in ordine alla sussistenza dei requisiti, in capo al retrattante R., dei presupposti di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7 per l’esercizio della prelazione e del riscatto agrario. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato, che il terreno, complessivamente compravenduto con atto pubblico del 26/11/1997, fosse composto di due frazioni o fondi separati autonomi e non complementari, anche in quanto materialmente scissi da una strada comunale che collega la frazione di (OMISSIS) con il Comune di Valeggio sul Mincio. In relazione a detto appezzamento di terreno, in catasto al Foglio (OMISSIS) è stata accertata, dal giudice del merito, l’esistenza di una situazione di effettiva comunione di confine con il fondo del R..

La sentenza in scrutinio ha, altresì, ritenuto provato, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, che il R. non avesse alienato fondi nel biennio antecedente il 26/11/1997 (pag. 7 della sentenza d’appello).

Il secondo ed il terzo motivo attengo a violazioni relative alla consulenza tecnica di appello.

I due mezzi possono essere congenitamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati ove non inammissibili. L’inammissibilità deve essere affermata in relazione alla mancata specificazione della proposizione rituale di nullità della consulenza tecnica di ufficio nelle precedenti fasi di merito. Deve, infatti, rilevarsi che risulta pacificamente che i B. non intesero nominare un proprio consulente di parte e si sono limitati, in questa sede di legittimità, alle pagg. 7, 8 e 9 del ricorso principale, ad affermare di avere denunciato la nullità della consulenza tecnica di ufficio, senza null’altro specificare, ossia senza indicare in alcun modo in quale atto e parte die esso la questione di nullità della consulenza tecnica di ufficio fosse stata proposta.

In tema vale richiamare il costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 15747 del 15/06/2018): “La nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata”.

E’ altresì infondato il rilievo di superamento da parte del consulente del mandato commessogli, in quanto l’incarico affidato al perito d’ufficio consisteva nell’accertare la capacità lavorativa del R. e della sua famiglia, con autorizzazione ad effettuare tutte le verifiche per rispondere al quesito, anche con accesso ai pubblici uffici, ispezioni e rilievo planimetrico del fondo (pag. 5 del controricorso).

In breve si trattava di un mandato ad effettuare una consulenza cd. percipiente (Cass. n. 06155 del 13/03/2009: La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”) con conseguente piena utilizzabilità dell’elaborato peritale. Non risulta, peraltro, specificato, anche in questo caso, dove e quando la dedotta nuova produzione documentale in appello sia stata effettuata.

Il quarto mezzo è infondato, in quanto la circostanza che il possesso dei terreni sia stato conseguito dai B. immediatamente dopo la stipula del rogito è stata accertata correttamente dai giudici di merito sulla base della disamina delle prove testimoniali assunte in primo grado. La Corte territoriale ha affermato che il P. ed il V. coltivarono il fondo fino alla fine (dell’annata agraria) del 1997 e quindi cessarono la loro attività lasciando subentrare i B. nel possesso materiale dei terreni. Il mezzo, è, inoltre, inadeguatamente formulato, in quanto proposto avverso provvedimento aggredibile nei ristretti limiti del cd. sindacato minimo sulla motivazione (trattandosi di sentenza pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., con conseguente riduzione della censura motivazionale al cosiddetto minimo costituzionale conformemente a Sez. U n. 08053 del 07/04/2014, secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”). Il mezzo all’esame non denuncia la omessa valutazione di un fatto specifico, ma richiede un diverso, e nuovo, apprezzamento e valutazione di fatti già esaminati.

Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.

L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, di per sè ammissibile, in quanto ritualmente proposto (Cass. n. 03223 del 07/02/2017 ed altre in termini) è assorbito in quanto l’impugnazione principale è rigettata ed il mezzo muove dal presupposto dell’accoglimento di almeno uno dei motivi del ricorso principale e segnatamente di quelli inerenti la mancata vendita di fondi da parte del R. nel biennio antecedente la stipula della compravendita dei terreni oggetto di retratto.

Il ricorso incidentale condizionato è, pertanto, assorbito.

Spese di lite di questo giudizio di legittimità secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, da individuarsi nell’integrale rigetto dell’impugnazione principale, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

condanna i ricorrenti principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 3 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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