Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27989 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27989 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 27064-2012 per regolamento di giurisdizione
‘t

d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI NAPOLI con ordinanza del 26/11/2012 (r.g.
n. 11201/12) nella causa tra:

2013

COPPOLA MATILDE;

473

– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

M.I.U.R.;
– resistente non costituitosi in questa fase –

Data pubblicazione: 16/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale chiede che

risolvendo il conflitto negativo di giurisdizione
sollevato dal giudice del lavoro di Napoli, dichiarare
la giurisdizione del giudice amministrativo.

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano,

OGGETTO: Lavoro
pubblico
privatizzato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. Matilde Coppola ha proposto, innanzi al tribunale di Napoli in
funzione di giudice del lavoro, ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n.

giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto la declaratoria del diritto di essa
ricorrente ad essere dichiarata idonea e vincitrice della selezione indetta dal Ministero
della Istruzione, Università e ricerca (MIUR) per il passaggio di categoria professionale
da Collaboratore Scolastico (da essa ricoperto) ad Assistente Amministrativo.
Il tribunale di Napoli con ordinanza del 26 novembre 2012 ha sollevato conflitto
ex art. 59 legge n. 69 del 2009.
Il tribunale ha considerato la pacifica sussistenza, nel caso in esame, di una
procedura concorsuale (caratterizzata dalla emanazione di un bando, dalla valutazione
comparativa dei candidati e dalla emanazione di una graduatoria di merito, idonea alla
individuazione dei vincitori) finalizzata ad un passaggio di categoria (dall’area A,
profilo Collaboratore Scolastico, a B2, profilo Assistente Amministrativo, per come
specificato nel bando di concorso del 28.01.2010, posto a fondamento della procedura
selettiva in oggetto). Ha poi rilevato che il termine “assunzione” di cui all’art. 64 del
d.lgs. 165/2001, idoneo a delimitare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo con riguardo alle procedure concorsuali, deve essere
estensivamente inteso, rimanendovi ricomprese anche le procedure che, sia pure
riservate ai soggetti già dipendenti della pubblica Amministrazione, realizzino, come nel
caso in esame, una novazione del precedente rapporto di lavoro, con inquadramento in
una superiore categoria contrattuale.
Ha quindi ritenuto di non poter condividere la statuizione del Tar Campania
posta a fondamento del giudizio di riassunzione e quindi ha sollevato il conflitto ex art.
59 comma 3 della legge n. 69/2009 ponendo la questione di giurisdizione.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria
della giurisdizione del giudice amministrativo.
Le parti non hanno svolto difesa alcuna.

27064_ 12 r.g.n.

1

ud. 24 settembre 2013

237/2012 con cui il Tar Campania, originariamente adito, dichiarava il proprio difetto di

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il conflitto proposto dal tribunale di Roma va risolto affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La controversia ha ad oggetto il diritto della signora Matilde Coppola ad
essere dichiarata idonea e vincitrice della selezione indetta dal Ministero della
Istruzione, Università e ricerca per il passaggio di categoria professionale da

Pertanto non rileva l’orientamento espresso da codesta Corte in tema di
graduatorie permanenti o ad esaurimento per gli insegnanti; giurisprudenza questa
richiamata dal Tar per declinare la sua giurisdizione, ma non rilevante perché trattarsi
invece di vero e proprio concorso per passaggio di area (art. 63, comma, 4 d.lgs. 165 del
2001).
Come ha giustamente ha rilevato il tribunale di Napoli, l’art. 63, comma 4, del
d.lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla
giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che le “procedure concorsuali
per l’assunzione”, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle
preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro, involgente l’esercizio del
relativo potere pubblico, dall’altro che il termine “assunzione” deve intendersi
estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche
amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento
qualitativamente diverso dal precedente; ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi
da detto ultimo orientamento.
Da ultimo questa Corte (Cass. s.u. n. 8522/2012) ha ribadito che, in tema di
pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 si
interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art.
97 Cost., nel senso che le “procedure concorsuali per l’assunzione”, riservate alla
giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione “ex
novo” dei rapporti di lavoro, involgente l’esercizio del relativo potere pubblico, dovendo
il termine “assunzione” intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti
soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la
novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e
dovendo, di converso, il termine “concorsuale” intendersi restrittivamente con riguardo

27064_ 12 r.g.n.

2

ud. 24 settembre 2013

Collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo.

alle sole procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione
comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.
3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo con
conseguente cassazione della sentenza n. 237/2012 del Tar Campania, innanzi al quale
vanno rimesse le parti.
Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo le parti svolto

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e
per l’effetto cassa la sentenza n. 237/2012 del Tar Campania, innanzi al quale rimette le
parti. Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2013
Il President

difesa alcuna.

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