Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27989 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11491-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.D.A.F.I., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LICIA GIOVANNA CONCETTA

GIANFALDONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4804/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. T.d.A.F.I. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione notificato il 4 aprile 2014 con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione le imposte di donazione, ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale e non già fissa in relazione all’atto di istituzione del (OMISSIS) Trust effettuato il (OMISSIS) con il quale il contribuente, nella qualità di settlor, si era autonominato trustee istituendo quali beneficiari finali se stesso e le sue figlie. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che la pretesa fiscale era infondata poichè alla costituzione del trust non era ricollegabile alcun effetto traslativo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate denunce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 262 del 2006, art. 2. Sostiene che il contribuente, istituendo il trust, ha inteso separare dal patrimonio del disponente la porzione di patrimonio conferita in trust senza operare, sul piano formale, alcun trasferimento e che la norma di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, non subordina la pretesa impositiva alla realizzazione, a mezzo del programma negoziale, di un effetto traslativo ma semplicemente alla costituzione del vincolo con effetti segreganti rispetto al patrimonio del predisponente.

2. Il controricorrente ha svolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

3. Osserva la Corte che va esaminato il motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che là causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Venendo, dunque, all’esame del motivo proposto, va rilevato che, secondo un orientamento di questa Corte, l’apposizione di un vincolo patrimoniale, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicchè resta assoggettato all’imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286. Ciò in quanto la portata innovativa dell’art. 2, comma 47 citato, secondo cui “E’ istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”, deve intendersi nel senso che, accanto al tradizionale presupposto impositivo costituito dal trasferimento della proprietà mortis causa o per atto tra vivi, è stato introdotto un autonomo ulteriore presupposto della medesima imposta costituito dalla mera costituzione di un vincolo di destinazione su beni per il che detti atti vanno assoggettati alla medesima imposta gravante sulle successioni e donazioni (Cass. n. 3735 del 24/02/2015; n. 4482 del 7/03/2016; n. 5322 del 18/03/2015; n. 3886 del 25/02/2015; n. 3737 del 24/02/2015; n. 3735 del 24/02/2015). Tale orientamento è basato sull’interpretazione letterale del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, che stabilisce che è “istituita l’imposta sulle successioni e donazioni” tra l’altro anche “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” secondo quelle che erano già le disposizioni dell’abrogato D.Lgs. n. 346 cit., e che sarebbe da leggersi nel senso che oltre alla reintroduzione dell’imposta sulle liberalità sarebbe stata anche ex novo introdotta una nuova autonoma generale imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione”.

Si è andato consolidando in seguito un orientamento di segno opposto secondo cui non può condividersi l’interpretazione letterale del D.L. n. 262, art. 2, comma 47, ss., nel senso testè riportato osservandosi che l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.

La ratio legis del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47, ss., va dunque ravvisata nella volontà di evitare che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo alla esenzione da imposizione il caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando gli stessi fossero stati contemporaneamente assoggettati a vincoli di destinazione. Tale interpretazione, peraltro, è conforme al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., realizzandosi il presupposto impositivo in capo al contribuente solo al momento della acquisizione di ricchezza.

Ed è stato riconosciuto che tra gli atti di “costituzione di vincoli di destinazione” di cui al cit. art. 2, comma 47, rientra anche il trust. Dunque è stato affermato che la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Conseguentemente è stato ritenuto che nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza Cass. n. 8082 del 23/04/2020; n. 16699 del 21/06/2019; n. 19167 del 17/07/2019; n. 31445 del 05/12/2018; n. 21614 del 26/10/2016).

Questo collegio intende dare continuità, condividendone l’assunto, al secondo orientamento di più recente formazione, per il che il ricorso va rigettato.

Le spese processuali si compensano in considerazione dei contrastanti

orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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