Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27988 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 31/10/2019), n.27988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7824-2018 proposto da:

YACHITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

D.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ABBATI BUSSETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POTITO MARIA

PASQUARELLA;

– ricorrente –

contro

INTERMARINE SPA, in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore C.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 122, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO AZZARITA, EMILIANO BANDARIN TROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto notificato il 22 luglio 2008, la Yachitaly s.r.l. esponeva di avere la disponibilità di uno yacht, (OMISSIS), acquistato da Locat S.p.A. il 26 luglio 2006 e da quest’ultima concesso in leasing a Yachitaly s.r.l. lamentando una serie di vizi della imbarcazione. In conseguenza di ciò chiedeva alla società responsabile del cantiere S.p.A. Conam la condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 1.067.000 da liquidare in via equitativa. Si costituiva Conam spa, successivamente Intermarine S.p.A. negando l’esistenza di vizi di produzione e deducendo che la condotta tenuta dall’utilizzatore era rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c. In corso di causa veniva disposta accertamento tecnico preventivo teso a verificare eventuali vizi della imbarcazione e le opere necessarie per eliminarli;

con sentenza del 4 gennaio 2012, il Tribunale di Roma dichiarava la Conam S.p.A. responsabile dei vizi di fabbricazione accertati in corso di causa e dei danni dell’imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria concluso da Yachitaly s.r.l., con condanna al pagamento della somma di Euro 43.285, oltre Iva, oltre all’importo di Euro 386.125 per canone di leasing sborsati sino al luglio 2008, oltre interessi ed Euro 263.524, oltre Iva per i canoni scaduti da agosto 2008 fino a dicembre 2011, oltre interessi sulle singole scadenze mensili, con decorrenza agosto 2008. Il Tribunale faceva proprie le conclusioni del consulente in ordine all’esistenza di una serie di vizi di costruzione che rendevano insicuro il normale impiego dell’imbarcazione e pericolosa la navigazione. Quanto alle voci di danno, riconosceva il costo dei lavori di ripristino, i canoni di leasing sborsati sino alla citazione, stante la sostanziale indisponibilità della imbarcazione e i canoni maturati nel corso del giudizio, oltre interessi, a decorre dalle singole scadenze mensili;

avverso tale decisione proponeva impugnazione Intermarine S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione del risarcimento alle sole spese necessarie alla riparazione, con esclusione dei canoni di locazione scaduti o a scadere; in via ulteriormente gradata, la decurtazione del prezzo di acquisto dell’imbarcazione rilevando che in ogni caso Yachitaly s.r.l. avrebbe concorso a determinare o ad aggravare le conseguenze dei difetti accertati. Quest’ultima resisteva all’impugnazione chiedendone il rigetto;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2018, rilevava la fondatezza dell’impugnazione poichè il rimborso di tutti canoni di locazione finanziaria scaduti per un importo complessivo di Euro 649.650 risultava sproporzionato rispetto al prezzo percepito dal costruttore per la vendita dello yacht, pari ad Euro 768.000, oltre Iva, sia rispetto alle spese di riparazione pari ad Euro 43.285 considerando che una volta riparata l’imbarcazione, sarebbe restata nella disponibilità dell’utilizzatore con conseguente ingiustificato arricchimento di Yachitaly s.r.l. Aggiungeva che, alla scadenza del leasing settennale, l’imbarcazione avrebbe mantenuto un significativo valore residuo. Inoltre Yachitaly s.r.l. aveva tardato circa un anno prima di iniziare il giudizio e non aveva effettuato le riparazioni neppure dopo l’accertamento tecnico, ponendo in essere un comportamento contrario al canone di buona fede. Pertanto il ripristino del patrimonio della società attrice Yachitaly s.r.l. avrebbe potuto essere contenuto nei limiti delle spese necessarie per la riparazione, oltre all’ammontare dei canoni di locazione per il periodo di un anno, termine ritenuto sufficiente per il consulente per eseguire le riparazioni;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Yachitaly s.r.l. Affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso Intermarine s.p.a. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’Appello ignorato le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo in relazione ai vizi dell’imbarcazione, alla sua completa inutilizzabilità per il periodo 2006-2008 e alla sua inadeguatezza alla navigazione in mare aperto e, quindi, alla impossibilità di locarla. La decisione sarebbe errata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe affermato, sulla base dell’ATP, la navigabilità dello scafo. In particolare, la Corte di merito avrebbe richiamato tra virgolette un passaggio della consulenza di ufficio relativa all’impiego dell’imbarcazione a seguito dei lavori da eseguire, che in realtà non troverebbe riscontro nel testo dell’elaborato peritale. Al contrario, una siffatta valutazione sarebbe presente nella consulenza di parte con conseguente equivoco da parte della Corte territoriale che, in ogni caso, non avrebbe motivato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del consulente di ufficio;

con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ignorato le risultanze istruttorie, invece prese in esame dal Tribunale, relative alle ripetute denunzie dei vizi e alla persistenza degli stessi nei tre anni che hanno preceduto la proposizione del giudizio;

con il terzo motivo si lamenta la violazione l’art. 2697 c.c. laddove la Corte avrebbe ignorato l’assolvimento dell’onere della prova portata dalla ricorrente, in merito alla sussistenza dei gravi vizi, la mancata rimozione degli stessi da parte del costruttore e l’offerta di altre imbarcazioni formulata dal cantiere Conam, alla ricorrente;

con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto di inquadrare la vicenda nell’istituto della compensatio lucri cum damno, in conseguenza della malafede della ricorrente;

con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo la Corte territoriale non avrebbe esaminato la corrispondenza intercorsa tra Yachitaly s.r.l. e Conam precedente all’instaurazione del giudizio caratterizzata da reiterate contestazioni di difetti, inadempienze e ritardi. Senza considerare tali comunicazioni (la prima è del 5 settembre 2006 e l’ultima del 1 ottobre 2008) la Corte avrebbe addebitato all’odierno ricorrente di avere denunziato i vizi un anno dopo la stipulazione del contratto di leasing, a partire dal mese di settembre 2007. Infine la decisione avrebbe violato l’art. 1227 c.c. e art. 1375 c.c. non considerando che parte ricorrente aveva sempre puntualmente corrisposto i canoni attendendo che l’imbarcazione fosse regolarizzata nei due anni successivi e che i vizi riguardanti i difetti strutturali e di progettazione non erano emendabili per garantire l’utilizzo come imbarcazione per noleggio in favore di terzi;

con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2041 c.c. nella parte in cui la Corte avrebbe affermato l’esistenza di un arricchimento indebito della ricorrente sebbene l’appello proposto non avesse tenuto conto che tra le parti vi era un vincolo contrattuale che rappresentava la giusta causa preclusiva dell’applicazione della norma residuale dell’art. 2041 c.c. In particolare, il riferimento all’ingiustificato arricchimento di Yachitaly s.r.l. sarebbe del tutto errato, difettando l’elemento della mancanza di causa che, invece, nel caso di specie è costituita dal contratto. Al contrario la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata, come era avvenuto in primo grado, nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, riconoscendo il risarcimento del danno emergente, costituito dal pagamento dei canoni di leasing a fronte del mancato godimento dello scafo;

con il sesto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’Appello, in violazione di artt. 112 e 345 c.p.c., avrebbe omesso di pronunziarsi sull’appello incidentale formulato da Yachitaly s.r.l. e sulla domanda di risarcimento di ulteriori danni verificatisi nel corso del giudizio di appello. In particolare, poichè la Yachitaly s.r.l. svolgeva l’attività di servizio turistico in favore della clientela, con crociere di piccolo cabotaggio, nelle more del giudizio di appello sarebbe maturato il pregiudizio, che non è stato possibile documentare, ma solo quantificare nell’ulteriore somma di Euro 320.000 all’udienza fissata per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Sotto altro profilo l’omessa considerazione dell’Iva sarebbe errata perchè la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 4 ottobre 2017, ha fatto rientrare tra le cessioni di beni soggette ad imposta, anche la consegna materiale del bene in base a un contratto che preveda la locazione per un dato periodo o la vendita a rate;

con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la mancata considerazione da parte della Corte d’Appello di Roma della composizione mista dei canoni di leasing, rappresentati da una quota capitale ed interessi e del relativo risarcimento spettante a Yachitaly s.r.l., per avere, comunque, corrisposto il canone di locazione anche durante il fermo dell’imbarcazione che avrebbe impedito l’utilizzo e la locazione della stessa. Pertanto anche tale quota avrebbe dovuto essere rimborsata;

preliminarmente va esaminata la questione relativa alla tempestività del ricorso sollevata dalla controricorrente e rilevabile d’ufficio. L’eccezione è fondata;

con nota di deposito del 26 aprile 2018 la ricorrente ha prodotto la copia della sentenza emessa il 10 gennaio 2018 è notificata a mezzo pec in data 15 gennaio 2018 oggetto della impugnazione con ricorso notificato il 13 marzo 2018 (che, per l’evidente errore materiale, reca la data del 13 marzo 2017);

tale deposito non impedisce l’improcedibilità del ricorso poichè non rispetta il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, e cioè quello di 20 giorni dalla notifica del ricorso, come stabilito dalle Sezioni Unite, da ultimo nelle sentenze n. 10648 del 2017 e n. 8312 del 2019. Non sussistano le ipotesi che consentono di evitare l’improcedibilità poichè la relata di notifica non è stata prodotta dal controricorrente e non è nella disponibilità del giudice, perchè allegata al fascicolo trasmesso dalla Corte di Appello. Da ultimo, la prova di resistenza non consente di ritenere tempestivo il ricorso perchè l’intervallo tra la data di pubblicazione della sentenza, il 10 gennaio 2018, quella di notifica del ricorso, portato alla notifica il 13 marzo 2018, è superiore al termine breve di impugnazione;

a prescindere dalla tardività del deposito della prova della notifica della sentenza, il ricorso è destituito di fondamento;

i primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente riguardando la presunta omessa considerazione di documenti e atti istruttori;

le censure sono inammissibili perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non avendo, parte ricorrente, trascritto o allegato o individuato il momento processuale della produzione degli atti che si assumono ignorati;

quanto al primo motivo, inoltre, si richiede alla corte di legittimità di operare una nuova valutazione dei mezzi istruttori e del contenuto degli elaborati tecnici tutto inibita in questa sede;

inoltre, il passaggio centrale che sarebbe stato travisato dalla Corte territoriale, secondo la tesi di parte ricorrente (la navigabilità del natante all’esito delle riparazioni richieste), come allegato dalla controricorrente, compare a pagina 23 della CTU è correttamente riportato dalla corte d’appello;

i tre motivi successivi riguardano la medesima tematica, sotto la prospettiva dell’omesso esame di documenti (ipotesi che si pone al di fuori del perimetro del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ma anche la violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla buona fede e sul concorso di responsabilità;

va ribadito che l’elenco dei documenti, nel numero di 12, indicati a pagina 10-11 è dedotto in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6;

il quinto motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi in quanto la Corte d’Appello menziona il concetto di “indebito arricchimento” in maniera atecnica, non riferendosi all’art. 2041 c.c. ma ad una situazione di iniquità degli effetti della statuizione di primo grado, in quanto gli importi riconosciuti dal primo giudice risulterebbero eccessivi e sproporzionati rispetto al danno effettivamente subito;

il sesto motivo, irritualmente dedotto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non n. 4 c.p.c. è infondato perchè la Corte d’Appello ha comunque disatteso ogni altra conclusione. Quanto alla impossibilità di produrre nuova documentazione relativa all’ulteriore danno, la censura non è specifica, poichè tali documenti avrebbero potuto essere esibiti in occasione dell’udienza di discussione del 10 gennaio 2018;

quanto, infine, all’esclusione delle somme relative all’Iva, la censura non coglie nel segno perchè la decisione si fonda sul contenuto del contratto, nel quale le parti avevano previsto che, in considerazione dell’utilizzo da parte del concedente dell’imbarcazione a scopo di noleggio, di non assoggettare ad Iva il corrispettivo della locazione. Al contrario la censura riguarda un profilo astratto e di carattere generale, applicabile ai contratti assimilabili al leasing;

il settimo motivo è inammissibile in quanto generico. Parte ricorrente omette di individuare le norme violate e in che cosa consisterebbe l’errore della Corte territoriale nell’errata applicazione delle norme di legge;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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