Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27988 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, e (2) l’Agenzia delle Entrate, in persona del
Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma
alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
il Fallimento della s.a.s. D’ACER di D’Annibale Luigi & C, già
con
sede in (OMISSIS), in
persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma
al Viale Mazzini n. 109 presso lo studio dell’avv. DE FELICE Claudio
che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale
rilasciata a margine del controricorso;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 986/39/05 depositata il 30 dicembre 2005 dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011
dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;
sentite le difese delle amministrazioni ricorrenti, perorate
dall’avv. Gianna GALLUZZO (dell’Avvocatura Generale dello Stato);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate – premesso che l’allora operante “Ufficio distrettuale delle IL DD.”, sulla scorta del verbale di constatazione … notificato in data 11 febbraio 1995 elevato da funzionari dell’Ufficio IVA, aveva contestato alla D’ACER s.a.s., ai fini dell’ILOR per l’anno 1994, l’indebita deduzione di costi imputati al C/E per un importo di L. 375.861.000 considerati relativi a fatture per operazioni inesistenti… emesse dalla FIN.EDIL srl -, in forza di un solo motivo, chiedono di cassare la sentenza n. 986/39/05 (depositata il 30 dicembre 2005) della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado la quale ha recepito il ricorso della contribuente.
Questa insta per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Ministero è inammissibile: tale ente, infatti, non ha preso parte al giudizio di appello perchè l’impugnazione, essendo stato il relativo atto depositato il 27 novembre 2002, è stata proposta dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che dal giorno della sua operatività (primo gennaio 2001) è subentrata jure in tutti i rapporti sostanziali e processuali pendenti di cui esso Ministero era titolare.
2. La Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (“se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio”; “egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”), deve adottare ex officio una decisione sul ricorso.
In tema di controversia avente ad oggetto (come quella in esame) l’accertamento del reddito di società di persona, infatti, le sezioni unite di questa Corte (sentenza 2008 n. 14815), hanno affermato il condivisibile principio secondo cui “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbigazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza:
– che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);
– che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2;
– che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Nel caso l’intero giudizio si è svolto senza la partecipazione necessaria dei soci per cui va rilevata e dichiarata ex officio la nullità dello stesso, con rinvio della causa al giudice di primo grado affinchè riesamini ex novo la controversia dopo avere ordinato la necessaria integrazione del contraddicono con tutti i soci della società.
Il rilievo officioso della esposta nullità del processo consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio fin qui svolto ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; decidendo sul ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero processo e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011