Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27987 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 31/10/2019), n.27987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 354-2018 proposto da:

POLIGRAFICA LAZIALE SRL, in persona del legale rappresentante

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI N 113, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO SILTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE FRASCATI, LE ASSICURAZIONI DI ROMA SPA, ACEA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE FRASCATI, in persona del Sindaco p.t. Avv. M.R.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO

GRAZIANI, CATERINA ALBESANO;

– ricorrente incidentale –

contro

POLIGRAFICA LAZIALE SRL, LE ASSICURAZIONI DI ROMA SPA MUTUA

ASSICURAZIONI ROMANA, ACEA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6933/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 6 ottobre 2006, la società La s.r.l. Poligrafica Laziale evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, il Comune di Frascati per sentirlo condannare all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni subite da un locale proprietà della società attrice e all’esecuzione delle opere indispensabili per eliminare eventuali lesioni cagionate dalle infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni. Deduceva che nel mese di novembre 2004, l’immobile era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato soffitti e pareti e che tali infiltrazioni erano state determinate dal deterioramento del manto stradale della sovrastante via Duca d’Aosta. Si costituiva il Comune di Frascati contestando la domanda, spiegando domanda riconvenzionale e chiamando in garanzia le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice per essere manlevato da ogni pretesa risarcitoria. Chiamava altresì in causa ACEA ATO2 che all’epoca dei fatti gestiva il servizio di fognatura del Comune. Si costituiva l’assicuratore eccependo la inoperatività della garanzia per carenza del requisito dell’accidentalità del fatto dannoso. Si costituiva ACEA ATO2 eccependo il difetto di legittimazione passiva poichè nell’anno 2004 il servizio di rete fognaria era gestito dallo stesso Comune di Frascati;

con sentenza n. 102 del 2012 il Tribunale accertava la responsabilità principale della società attrice nella determinazione delle cause delle infiltrazioni e, secondariamente, la concorrente responsabilità del Comune di Frascati, quale custode, che condannava al risarcimento del danno in forma specifica oltre al pagamento delle somme relative agli interventi necessari al ripristino dei locali; rigettava la domanda di condanna del Comune all’esecuzione di opere necessarie per eliminare le lesioni; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ACEA ATO2 e condannava l’assicuratore a tenere indenne il Comune di Frascati dall’obbligo di pagare le somme; rigettava la domanda riconvenzionale e provvedeva sulle spese;

avverso tale decisione proponeva appello La s.r.l. Poligrafica Laziale deducendo l’errata applicazione l’art. 2051 c.c., l’errore nella valutazione della consulenza tecnica, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e l’errata applicazione dell’art. 1227 c.c. insistendo per il risarcimento dei danni che si sarebbero verificati dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Si costituiva l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto, rilevando che la responsabilità secondaria dell’amministrazione era stata determinata nella misura del 30% e, in via subordinata, richiedendo di essere garantita dall’assicuratore anche per tale eventuale danno. Quest’ultimo si costituiva proponendo appello incidentale riguardo al rigetto dell’eccezione di inoperatività della polizza;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2017, accoglieva parzialmente l’appello proposto da La s.r.l. Poligrafica Laziale e, interamente, l’appello incidentale spiegato dalle Assicurazioni di Roma, rideterminando la concorrente responsabilità delle parti in misura paritaria, condannando il Comune al risarcimento dei danni in forma specifica, oltre al pagamento della somma di Euro 13.250 per le spese per opere di ripristino e alla somma di Euro 2.722 per danni verificatisi successivamente alla sentenza di primo grado. Dichiarava non operante la garanzia delle Assicurazioni di Roma, provvedendo sulle spese, ponendole a carico del Comune di Frascati;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione La s.r.l. Poligrafica Laziale sulla base di due motivi. Si costituisce ACEA S.p.A. con controricorso. Resiste il Comune di Frascati con controricorso, spiegando ricorso incidentale ed affidandosi a due motivi. Le assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana depositano controricorso e La s.r.l. Poligrafica Laziale deposita controricorso avverso il ricorso incidentale proposto dal Comune di Frascati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale dopo avere correttamente escluso la sussistenza del caso fortuito, avrebbe errato nel ritenere sussistente una responsabilità concorrente della danneggiata, disattendendo il principio affermato da costante giurisprudenza secondo cui dall’obbligo di custodia deriverebbe la responsabilità dell’ente pubblico per omissione di vigilanza. Sotto altro profilo l’attribuzione di un pari concorso di responsabilità sarebbe in contrasto con gli accertamenti espletati dal consulente di ufficio, secondo cui buona parte della copertura dei locali danneggiati si troverebbe al di sotto del marciapiede della strada. Pertanto, le infiltrazioni dovevano verosimilmente provenire da una perdita del sistema di raccolta delle acque di pioggia della sovrastante (OMISSIS). Parte ricorrente non avrebbe potuto fare nulla per evitare il danno, che proveniva da un bene demaniale, del quale era stata accertata la carenza di manutenzione per cause riconducibili alla responsabilità esclusiva dell’ente pubblico, che avrebbe omesso di mantenere in buono stato la (OMISSIS), con le relative caditoie collegate alla fognatura comunale. La corretta applicazione l’art. 2051 c.c. avrebbe dovuto imporre la condanna esclusiva dell’amministrazione comunale. In terzo luogo sarebbe errata l’affermazione secondo cui non vi sarebbero atti di costituzione in mora del Comune in merito alla condotta negligente. Al contrario con l’atto di citazione sarebbe stata esibita una comunicazione del luglio 2005 inviata dalla Poligrafica Laziale al Comune. Oltre a ciò vi sarebbe il verbale di intervento dei vigili urbani ed i reiterati interventi, nell’anno 2002, eseguiti dallo stesso Comune di Frascati;

il primo motivo è inammissibile perchè non contrasta la ratio decidendi della sentenza di appello che individua, sulla base di un accertamento fattuale non sindacabile in questa sede, i profili di negligenza e inerzia di La s.r.l. Poligrafica Laziale. Al contrario, la censura tende a fare discendere dalla affermazione secondo cui non vi sarebbero i presupposti per il caso fortuito, l’inapplicabilità del principio previsto dall’art. 1227 c.c. alla materia della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia rappresentato da una pubblica amministrazione. Per il resto, le censure si traducono in una richiesta alla Corte di legittimità di rivalutazione dell’intero materiale probatorio sulla base del riferimento ad alcuni passaggi della consulenza tecnica di ufficio. Sotto tale profilo le doglianze, che riprendono le argomentazioni del consulente, sono dedotte in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la parte si limita a richiamare alcuni passaggi delle pagine 10-13 della consulenza di ufficio, senza allegare tale documento e trascrivere le argomentazioni essenziali della stessa. Peraltro, parte ricorrente prospetta soltanto una ricostruzione più favorevole, omettendo di considerare gli elementi evidenziati dal consulente d’ufficio e sottolineati dalla Corte d’Appello riguardo alla mancanza di impermeabilizzazione di alcune parti dell’immobile di proprietà di La s.r.l. Poligrafica Laziale. Pertanto, sulla base di una ragionevole valutazione, la Corte d’Appello ha ritenuto che il difetto di costruzione e manutenzione dell’immobile di proprietà di La s.r.l. Poligrafica Laziale abbia inciso in maniera rilevante quale concausa delle infiltrazioni subite;

analogo rilievo va operato con riferimento all’ultima censura contenuta nel primo motivo, riguardo agli atti formali di costituzione in mora. Anche in questo caso la doglianza è formulata in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la parte non trascrive, allegra o individua all’interno del fascicolo di legittimità i documenti ai quali si fa riferimento e non precisa il momento processuale nel quale sarebbero stati sottoposti al giudice di merito;

peraltro, la censura è irrilevante poichè contrasta una argomentazione di contorno e non decisiva della Corte territoriale e non censura il profilo specifico dell’assenza di “formali atti di costituzione in mora”, poichè il secondo documento menzionato consisterebbe in un intervento dei vigili urbani mentre il terzo riguarderebbe condotte autonomamente poste in essere dal Comune di Frascati nell’anno 2002. Quanto al primo, il sintetico riferimento operato a pagina 15 del ricorso non consente di verificare se si tratta (effettivamente) di un formale atto di costituzione in mora. Ed anzi dalla stessa prospettazione della ricorrente tale documento è descritto come semplice segnalazione di infiltrazioni;

con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valorizzare la circostanza presa in esame dal giudice di prime cure rappresentata dal fatto che la strada in questione era attraversata da veicoli senza la predisposizione di alcun limite di peso. Tale circostanza non sarebbe stata contestata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e, pertanto, la Corte d’Appello non avrebbe potuto non prenderla in esame;

il motivo è inammissibile poichè la censura avente ad oggetto la non contestazione, oltre che non inserita nell’oggetto del motivo, è irritualmente dedotta poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere le comparse di costituzione e gli scritti successivi alla deduzione della circostanza di fatto (circolazione di mezzi senza limite di peso) al fine di consentire alla Corte di legittimità di valutare tale profilo;

in ogni caso, la censura non è specifica, poichè non contrasta l’argomentazione della Corte territoriale secondo la quale tale profilo sarebbe irrilevante, ma si inserisce nell’ambito di una complessiva considerazione di tutti gli elementi di fatto riferibili alla posizione dell’amministrazione comunale, quale custode e de La Poligrafica Laziale, quale proprietaria inerte, sulla base dei quali la Corte territoriale, con valutazione non sindacabile in questa sede, perchè fondata esclusivamente su dati fattuali e sulle risultanze processuali, ha ritenuto di modificare la percentuale di concorso determinata dal Tribunale (70 e 30%), in quella del 50%;

in sostanza la decisione della Corte territoriale ha adeguatamente tenuto conto di quanto espresso dal consulente di ufficio, compresa la circostanza relativa alla parziale inadeguatezza del piano stradale sovrastante l’immobile e ciò attraverso il richiamo alla decisione di primo grado che aveva espressamente considerato il profilo dedotto in ricorso;

con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione degli artt. 1917,1914,1915,1321,1322,1372,1363,1366 e 1370 c.c. in relazione all’esistenza della garanzia assicurativa e all’interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 L’art. 2.1 delle condizioni generali di contratto prevede che l’assicuratore garantisce l’amministrazione comunale per i “danni involontariamente cagionati a terzi… verificatesi in relazione alla attività svolta”. La causa, pertanto, si riferisce alla responsabilità civile verso terzi anche per condotta colposa, rimanendo esclusa soltanto quella da fatto doloso. La Corte d’Appello avendo applicato l’art. 1227 c.c., comma 1 ha ritenuto che da parte del Comune vi fosse una condotta negligente, ma ha escluso l’operatività della clausola, rilevando che i fatti in oggetto non potevano essere considerati “accidentali”, perchè conseguenza di condotte omissive municipali anche reiterate. Nel fare ciò avrebbe violato l’art. 1917 c.c. poichè il concetto “fatto accidentale” è equivalente a quello di “fatto fortuito o forza maggiore”, mentre il comportamento colposo non esclude l’operatività della garanzia assicurativa. Infatti ai sensi dell’art. 1917 c.c. sono esclusi dalla garanzia i fatti accidentali, ma non quelli colposi e le reiterate condotte omissive del Comune non determinano la decadenza dalla garanzia assicurativa ma, al più la riduzione dell’indennità dovuta dall’assicuratore ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.p.c.;

con il secondo motivo si lamenta la violazione l’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe elevato la percentuale dell’entità dell’apporto causale dell’ente pubblico nonostante accertamenti in fatto di senso opposto. In particolare, le infiltrazioni al locale magazzino e del bagno erano dovute a difetti di impermeabilizzazione dell’immobile, come risulta dal contenuto della consulenza. Altre infiltrazioni andavano attribuite sia alla mancanza di impermeabilizzazione della nicchia, sia a cattiva manutenzione delle caditoie e tubazioni di collegamento con la linea fognaria. Pertanto, le infiltrazioni lamentate sarebbero riconducibili, in parte, a difetti di impermeabilizzazione la copertura dei locali, in parte, alle perdite del sistema delle caditoie e, in parte, alle caratteristiche costruttive non idonee dei locali commerciali. Sulla base di tali elementi la Corte d’Appello applicando correttamente l’art. 1227 c.c. avrebbe dovuto confermare la percentuale del 70% riferibile a La s.r.l. Poligrafica Laziale e del 30% imputabile al Comune;

preliminarmente, va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso incidentale per intervenuta acquiescenza. L’assicuratore rileva in controricorso di avere notificato al Comune la sentenza di appello il 3 novembre 2017, mentre il ricorso incidentale è stato proposto il 24 gennaio 2018 tempestivamente rispetto al ricorso principale notificato al Comune il 19 dicembre 2017 da La s.r.l. Poligrafica Laziale, ma tardivamente rispetto alla notifica della sentenza (in data 3 novembre 2017) eseguita dall’assicuratore;

anche a ritenere tempestivo il ricorso incidentale rispetto a quello principale di La s.r.l. Poligrafica Laziale quest’ultimo non ha ad oggetto il profilo relativo alla operatività del contratto di assicurazione; pertanto, rispetto a tale ultimo profilo vi è acquiescenza, con conseguente passaggio in giudicato della decisione;

oltre al rilievo preliminare di tardività, e limitatamente al secondo motivo che ha ad oggetto una questione diversa dall’operatività della polizza, la censura è inammissibile poichè si richiede alla Corte di legittimità di rivalutare l’intero materiale probatorio sulla base delle risultanze della consulenza tecnica prospettando una soluzione più appagante rispetto a quella adottata dal giudice di appello;

ne consegue che il ricorso devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale con compensazione delle spese di lite tra tali parti. Il Comune, quale parte soccombente, va condannato alle spese in favore dell’assicuratore. Nessuna statuizione va adottata per le spese riguardo alla posizione di ACEA S.p.A. poichè nessuna domanda è stata proposta nei confronti di tale società. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, nei confronti della ricorrente principale ed incidentale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese in favore di Le Assicurazioni Roma, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa le spese processuale nei rapporti tra ricorrente principale ed incidentale; nulla per le spese nei confronti di ACEA S.p.A.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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