Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27987 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 14/10/2021), n.27987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 550-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO

OJETTI N. 41, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROCCO NICHILO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato AGNESE GUALTIERI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4917/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMANDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in seguito a cassazione con rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 31173/2017, ha condannato Poste Italiane Spa al pagamento in favore di B.A. della somma pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla sentenza di secondo grado; ha quindi condannato la lavoratrice “alla restituzione del maggiore importo ricevuto dalle Poste per la somma risultante dalla differenza tra Euro 20.733,47, oltre gli interessi legali, e quanto spettante alla stessa a titolo risarcitoti L. n. 183 del 2010, ex art. 32”, compensando le spese;

2. la Corte – per quanto qui interessa – ha rilevato che la maggior somma era stata versata dalla società “in esecuzione della pronuncia della Corte di Appello di Napoli” che aveva confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento, delle mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal 13.9.2004 alla sentenza; ha poi argomentato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma a quantificazione delle somme maturate, benché non opposto, fosse da considerare caducato dalla pronuncia della cassazione deuul’an debeatur a mente dell’art. 336 c.p.c., comma 2;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la B. con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 336c.p.c., comma 2 e dell’art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; eccepisce il diritto della ricorrente a trattenere la somma oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, perché “definitivo e quindi intangibile, in quanto cristallizzato in un provvedimento avente forza di cosa giudicata”; si sostiene che “non poteva procedersi ad alcuna rideterminazione del quantum risarcitorio, né tantomeno disporsi l’accoglimento dell’avversa domanda restitutoria”;

2. la censura è priva di fondamento;

invero “in forza del disposto di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2, la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quanti/m, ancorché su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata. tempestiva impugnazione (Fattispecie relativa a decreto ingiuntivo non opposto, concernente l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro)” (in termini, Cass. n. 12364 del 2003);

e’ consolidato l’orientamento di legittimità che riconosce l’effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della pronuncia che aveva accertato il diritto, di modo che i suoi effetti si estendono “ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (cfr. Cass. n. 5633 del 1990; Cass. n. 2188 del 1993; Cass. n. 3724 del 1997; Cass. n. 13492 del 2014; Cass. n. 22864 del 2019) e la parte ricorrente non deduce ragioni adeguate che inducano questo Collegio a discostarsene;

né può dubitarsi che il decreto ingiuntivo opposto, di cui si vanta l’efficacia preclusiva, dipendesse dalla sentenza che aveva accertato il diritto, poi riformata da questa Corte con l’ordinanza n. 31173 del 2017 che aveva, appunto, demandato al giudice del rinvio una diversa quantificazione sulla base della L. n. 183 del 2010, art. 32, e che altrimenti non avrebbe avuto ragion d’essere;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA