Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27986 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17289/2011 R.G. proposto da:

ESSE TRE SRL, S.R., S.M.,

SA.CL.FR., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Manzi e dall’avv.

Cesare Glendi, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio del primo.

– ricorrenti, controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 65, n. 78/65/10,

pronunciata il 22/04/2010, depositata il 06/05/2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 ottobre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Esse Tre Srl in liquidazione, con sede legale in (OMISSIS), ed i soci S.R., S.M. e Sa.ha.Cl.Fr. hanno proposto ricorso, con nove motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 78/65/10 che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento del 2006, diretti alla società e ai soci, che recuperavano a tassazione, ai fini IRPEG, IRES, IRAP, IRPEF, per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, rispettivamente, quanto alla società, maggiori redditi non dichiarati e, quanto ai soci, redditi di partecipazione, oltre ad applicare sanzioni ed interessi – in parziale accoglimento del ricorso dei contribuenti, ha dichiarato illegittima la ripresa a tassazione relativa alle sopravvenienze attive oggetto dell’accertamento per l’anno 2005 ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il giudice d’appello ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza della Commissione provinciale; ha escluso che la ripresa a tassazione dei rimborsi spese fosse ingiustificata ed avesse generato una doppia imposizione; integrando la motivazione della pronuncia della Commissione provinciale, ha affermato la legittimità della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio prodotti dalla società, da effettuare al netto dell’imposizione fiscale a carico di quest’ultima; inoltre, ha disatteso l’eccezione di rideterminazione del reddito secondo le effettive medie di settore, per l’alta redditività connessa al disconoscimento dei costi dichiarati dall’ente commerciale; ha reputato sufficientemente motivati, per relationem, gli avvisi di accertamento impugnati; ha disatteso le censure dei contribuenti in tema di indebito accantonamento del trattamento di fine mandato (Euro 193.500,00), richiamando al riguardo la disciplina dell’art. 70 t.u.i.r., comma 3, e considerando incongruo l’accantonamento rispetto all’utile operativo dichiarato (Euro 94.474,92); ha qualificato come illegittima la ripresa di Euro 789.462,00 per “sopravvenienze attive”, relative all’anno 2005, stimando ininfluente, per la determinazione dell’utile di esercizio, un conto patrimoniale denominato “debiti diversi”; ha ritenuto fondato il rilievo di Euro 18.812,00, derivante dalla dismissione dalla contabilità di “piccola utensileria”, in difetto di riscontro documentale degli argomenti addotti al riguardo dagli appellanti.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto autonomo ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR, ed i contribuenti hanno resistito con controricorso.

4. Con sentenza-ordinanza n. 30352/2018, per quanto ancora rileva, è stato separato e rinviato a nuovo ruolo il giudizio, riguardante i soci S.R., S.M. e Sa.Cl.Fr., che viene trattato in questa adunanza camerale. I ricorrenti hanno depositato una memoria, datata 24/09/2020, nella quale hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere ed hanno aggiunto di avere già allegato, nel corso di questo giudizio, la documentazione attestante l’estinzione dei debiti erariali correlati agli atti impositivi impugnati.

5. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato. In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).

6. Il ricorso incidentale dell’Agenzia resta assorbito.

7. L’esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. 2168/2019). Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).

8. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dei contribuenti al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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