Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27985 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27985 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 16851-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in RONL-, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
LEGER NATHALIE, elettivamente domiciliata in RON,L, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO
ARIOTTO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/11/2017

avverso la sentenza n. 1238/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 10/1/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:

Nathalie — docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di
consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo — riconoscendo
alla predetta il diritto alle differenze per scatti di anzianità ex art. 53 1.
312/80 maturati nel corso del rapporto;
che la Corte di Appello di Torino respingeva il gravame proposto
dal MIUR sulla base di un percorso motivazionale diverso da quello
seguito nella sentenza di primo grado (in tali termini pag.3 della
sentenza impugnata), rilevando d’ufficio la questione della possibile
violazione del principio della parità di trattamento e ponendo a
fondamento della pronuncia il principio di non discriminazione sancito
dalla clausola 4 dell’Accordo di cui sopra, recepito nel nostro
ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001, richiamando i principi
espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del
sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del
trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, con
l’ulteriore precisazione dell’obbligo di disapplicazione delle norme in
contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato tras fuso nella indicata Direttiva;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di
unico motivo, al quale ha opposto difese la Leger, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Ric. 2014 n. 16851 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

che il Tribunale di Torino accolse le domande proposte da Leger

Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che, come si deduce dalla sentenza d’appello, nell’originaria
domanda, era richiesto il riconoscimento del diritto a percepire gli

servizio, ma che in sede di gravame è stata operata una diversa
qualificazione giuridica della domanda;
3. che l’unico motivo di censura, denuncia violazione della
Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato allegato, dell’art. 526 del d. lgs. 297/1994, degli artt. 6’e 10
del D. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, dell’art. 9 comma 18 del D. L. 13
maggio 2011 n. 70 come convertito con modific. dall’art. 1 comma 2 1.
12 luglio 2011 n. 106, dell’art. 4 1. n.124/1999, dell’art. 36 D. lgs
165/2001 e degli artt. 79 e 106 CCNL Comparto scuola del
29.11.2007, deducendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato
del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal

d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è
correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere
escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del
personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è
maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa;
che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
4. che il ricorso è infondato;

Ric. 2014 n. 16851 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% per ogni biennio di

5. che la sentenza impugnata si fonda sulla riqualificazione della
domanda proposta dal dipendente, escludendo l’introduzione di una
domanda nuova, stante l’identità del petitum (differenze retributive
maturate a titolo di scatti di anzianità) e della causa petendi (aver
lavorato per due anni scolastici consecutivi); sulla base di tale premessa

principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con
il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), richiamando i
pertinenti precedenti della Corte di giustizia dell’Unione europea ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato;
6. che il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque
infondato; infatti, il Ministero non censura la decisione della Corte
territoriale ove questa ha riqualificato di ufficio la domanda proposta
ex art. 53 della legge n. 312 del 1980 per risolvere la controversia sulla
base del principio di parità di trattamento previsto dalla normativa
europea ed invocabile con riguardo al (diverso) diritto alla progressione
stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di
ruolo, né parte ricorrente ha sviluppato o comunque articolato la
denunciata violazione dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980; il ricorso,
quindi, rimane incentrato – sull’insussistenza della violazione del
principio di non discriminazione in virtù della dedotta specialità del
sistema di reclutamento nel comparto scolastico; formulato in questi
termini, il ricorso è infondato, come già affermato da questa Corte
(Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass.
29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, Cass. 31/05/2017, n.
Ric. 2014 n. 16851 sez. ML – ud. 09-11-2017
-4-

la pretesa del lavoratore è stata riconosciuta fondata in virtù del

13836) alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art.
118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), «La
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a 3 tempo determinato
recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto

medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno,
conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso
la retribuzione degli assunti a tempo detetminato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
7. che il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n.
5, cod. proc. civ.;
8. che le spese vanno compensate in ragione della novità e
complessità della questione e del il consolidamento della
giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del
ricorso;
9. che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n.
1778).

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.

Ric. 2014 n. 16851 sez. ML – ud. 09-11-2017
-5-

scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.

Così deciso in RONR il 9 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA