Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27985 del 07/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7161/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
G.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,
dal’Avv. Roberto Emanuele de Felice, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via Filippo Corridoni, n. 14;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria n. 1160/1/12, depositata il 25 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre
2020 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a G.G. un avviso di accertamento, in materia di Irpef ed Ilor, di maggior reddito, relativo all’anno d’imposta 1992.
2. Il contribuente ha impugnato l’atto dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Savona, che ha accolto il ricorso.
3. L’Ufficio ha allora impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Liguria, che ha dichiarato l’appello improcedibile.
4. Lo stesso Ufficio ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado e questa Corte, con la sentenza n. 21114, del 29 settembre 2006, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice a quo, in diversa composizione. La riassunzione non è avvenuta.
5. Ritenendo che, per effetto della mancata riassunzione del giudizio di fronte alla CTR della Liguria, l’intero processo si fosse estinto e fosse divenuto irretrattabile l’atto impositivo originariamente impugnato dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha notificato a quest’ultimo la conseguente cartella di pagamento.
6. Il contribuente ha impugnato anche tale cartella dinnanzi la CTP di Savona, che ha accolto il ricorso, ritenendo prescritto, come eccepito dal ricorrente, il relativo credito erariale, per avvenuto decorso del termine di dieci anni, computato, in applicazione dell’art. 2946 c.c., dalla data di notifica dell’originario ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato, di fronte alla CTP di Savona, l’avviso d’accertamento presupposto dalla cartella de qua.
7. L’Ufficio ha impugnato tale decisione dinnanzi la CTR della Liguria che, con la sentenza n. 1160/1/12, depositata il 25 ottobre 2012, ha respinto l’appello.
8. L’Amministrazione ha infine proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidandolo ad un solo motivo.
9. G.M., erede del defunto contribuente G.G., che già si era costituita in tale veste nel giudizio di secondo grado avverso la cartella di pagamento, si è costituita anche in questa sede, depositando e notificando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 3, lamenta la violazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 2; artt. 2935 e 2945 c.c.; e 393 c.p.c., assumendo che, a seguito della pacifica estinzione (per mancata riassunzione del giudizio di rinvio conseguente alla predetta sentenza di cassazione della sentenza d’appello) dell’intero processo avente ad oggetto l’avviso d’accertamento in questione, il dies a quo del termine di prescrizione decennale della relativa pretesa erariale coincideva con la scadenza del termine per riassumere il giudizio di fronte alla CTR, e non, come invece sostenuto dal giudice a quo, con la data della notifica all’Agenzia delle entrate del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; nè, tanto meno, con la data di costituzione della stessa Agenzia nel medesimo processo di fronte alla CTP, come pure sostenuto, in via alternativa, dalla CTR nella sentenza qui impugnata.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (Cass. 15/01/2016, n. 556; conformi, ex plurimis, Cass. 18/11/2016, n. 23502; Cass. 12/04/2017,n. 9521).
Tanto premesso, non essendo controverso che, nel caso di specie, sia mancata la riassunzione del giudizio di rinvio avente ad oggetto l’avviso d’accertamento presupposto dalla cartella di pagamento ora sub iudice, è dalla scadenza del termine per eseguire tale riassunzione che è iniziata la decorrenza del termine di prescrizione, pacificamente decennale, della pretesa erariale, entro il quale l’Agenzia doveva procedere alla riscossione di quest’ultima, nel caso di specie notificando al contribuente la relativa cartella di pagamento.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo che, compiuti i necessari accertamenti in fatto, procederà alla decisione della controversia applicando il principio appena illustrato, provvedendo altresì sulle ulteriori questioni assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020